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Sale allo 0,8% il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019


/ REDAZIONE Lunedì, 17 dicembre 2018
3-4 minuti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM che lo innalza rispetto allo 0,3% attuale, con effetti sul ravvedimento operoso

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 di sabato 15 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. innalzandolo dall’attuale 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2019.

La riduzione, come di consueto, determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 0,3% fino al 31 dicembre 2018 e allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Effetto anche sul versante contributivo

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.


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