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Forfetario solo con partecipazione ceduta entro il 31 dicembre dell’anno prima

/ Paola RIVETTI Giovedì, 24 gennaio 2019
4-5 minuti

Nel corso del Videoforum di Italia Oggi, tenutosi ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti, tra l’altro, sul riformato regime forfetario.

È confermata la permanenza nel regime dal 2019 per i soggetti che non hanno percepito ricavi e compensi maggiori di 65.000 euro, pur avendo superato nel 2018 la soglia allora vigente per la specifica attività. Così, nell’ipotesi in cui un contribuente abbia sforato la soglia dei 30.000 euro al 31 dicembre 2018, ma abbia percepito, nel medesimo periodo d’imposta, ricavi per 60.000 euro può comunque rimanere nel regime forfetario.

Sempre sulla soglia dei 65.000 euro, va evidenziato un chiarimento che, per alcuni, potrebbe compromettere il regime agevolato. Sulla premessa che detta soglia vada computata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista, prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono, l’Agenzia delle Entrate precisa come vadano inclusi anche i proventi conseguiti quali diritti d’autore in quanto l’art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Per quanto concerne il possesso di partecipazioni, viene precisato che la nuova formulazione della norma deve essere intesa nel senso che, per quest’anno, la partecipazione avrebbe dovuto essere ceduta entro il 31 dicembre 2018: nello specifico, la causa ostativa “deve cessare di esistere prima dell’inizio del periodo d’imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione” alle formazioni societarie previste dal riformulato art. 1 comma 57 lettera d) della L. 190/2014. Quindi, i soggetti che, anche per i tempi stretti di approvazione della legge di bilancio, non hanno potuto cedere la partecipazione dovranno rinunciare all’applicazione del regime per il 2019 e valutare l’eventuale dismissione in corso d’anno funzionalmente all’accesso al regime agevolato dal 2020.

Non sono stati esaminati, invece, gli ulteriori punti critici della nuova causa ostativa connessa alla partecipazione in srl, ossia:
- la nozione di controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione;
- la riferibilità, diretta o indiretta, dell’attività della società a quella individuale della persona fisica.

Fuoriuscita dal regime sempre dall’anno successivo

Viene poi ribadito che, se la partecipazione che preclude il regime di favore viene acquistata durante il 2019, la fuoriuscita dal regime si determina dall’anno successivo. L’art. 1 comma 71 della L. 190/2014 stabilisce, infatti, che il regime cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito sul limite di ricavi e compensi, ovvero si verifica taluna delle fattispecie ostative.

Ulteriore conferma riguarda il passaggio dal regime di contabilità semplificata per cassa, di cui all’art. 18 del DPR 600/73, al regime forfetario: il transito può avvenire anche prima del decorso del triennio di durata dell’opzione, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori. Il chiarimento è in linea con quanto precisato dalla risoluzione del 14 settembre 2018 n. 64.

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