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I forfetari perdono deduzioni e detrazioni IRPEF


/ Arianna ZENI Lunedì, 21 gennaio 2019
5-7 minuti

Nel calcolo di convenienza che occorre fare per decidere se aderire o meno al nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime forfetario) di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, da ultimo modificato dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), incidono sicuramente gli oneri deducibili e detraibili dal reddito complessivo assoggettato a IRPEF.

Si ricorda al riguardo che, a decorrere dall’anno 2019, l’accesso è condizionato al rispetto del solo limite, ragguagliabile ad anno, relativo ai ricavi e compensi dell’anno precedente di 65.000 euro, per tutte le attività. Nell’ipotesi in cui, oltre al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il quale si aderisce al regime forfetario (assoggettato all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15%), non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF, le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.
Il reddito dei forfetari, quindi, proprio perché assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorre infatti alla formazione del reddito complessivo del contribuente.

Di conseguenza, in generale, per poter dedurre dal reddito complessivo ai fini IRPEF gli oneri ex art. 10 del TUIR (salvo quanto è stato detto per i contributi previdenziali) e per fruire delle detrazioni dall’IRPEF lorda ex artt. 12, 15 e 16-bis del TUIR (per carichi di famiglia, per oneri e per gli interventi volti al recupero edilizio) e di altre disposizioni normative (ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica, per il bonus mobili e il bonus verde), il contribuente deve possedere redditi da assoggettare ad IRPEF (es. redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi), ulteriori a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva per effetto del regime forfetario.
Ove non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfetari”, le deduzioni e detrazioni IRPEF si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato.

Ai sensi del comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014, invece, in deroga al principio generale, il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario:
- rileva per determinare il limite di reddito per essere considerati familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR (pertanto, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato forfetariamente, unitamente ad altri eventuali redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF di tali soggetti, deve essere considerato al fine di verificare il superamento della soglia reddituale per poter essere considerati un familiare fiscalmente a carico di altri contribuenti);
- non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.

Come anzidetto, quindi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR non possono essere fruiti dal soggetto forfetario ove non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF.
I soggetti aderenti al regime forfetario non potranno più beneficiare, quindi (a meno che non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF):
- della detrazione spettante per il coniuge a carico ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR (che può variare da zero a 800 euro);
- della detrazione spettante per i figli a carico (compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati) di cui alla lett. c) dell’art. 12 comma 1 del TUIR (che può variare da 950 a 1.220 euro per ciascun figlio non portatore di handicap o da 1.350 a 1.620 euro per ciascun figlio portatore di handicap, e che sono ulteriormente aumentate per i contribuenti con almeno quattro figli a carico);
- della detrazione spettante per gli altri familiari a carico (ad esempio, coniuge legalmente ed effettivamente separato, discendenti dei figli, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle e nonni) di cui alla lett. d) dell’art. 12 comma 1 del TUIR (pari a 750 euro e che deve essere ripartita tra coloro che hanno diritto alla detrazione e che deve essere parametrata al relativo reddito complessivo).

Con riguardo alla sola detrazione spettante per i figli a carico, tuttavia, i genitori, per i quali la detrazione deve essere di norma ripartita nella misura del 50% ciascuno, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione (per il 100%) al genitore con il reddito complessivo più elevato (la regola vale sia se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, sia per genitori separati legalmente o divorziati, sia per i genitori non sposati. Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007 n. 15 § 1.4.5).

Per confrontare i redditi complessivi dei coniugi (o ex coniugi o dei genitori non sposati), considerato che il citato comma 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 nulla prevede al riguardo ed in assenza di specifici chiarimenti, si ritiene che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva (forfetario) non concorra a determinare il reddito complessivo che deve essere confrontato con quello dell’altro genitore per poter trasferire l’intera detrazione per i figli a carico. Di conseguenza, ove il soggetto forfetario non possieda altri redditi, la detrazione a lui spettante per i figli a carico potrà essere sempre trasferita all’altro genitore ove quest’ultimo abbia un reddito assoggettato a IRPEF.

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