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Iper-ammortamenti, calcolo dei nuovi limiti solo sugli investimenti dal 2019


/ Pamela ALBERTI Lunedì, 28 gennaio 2019
4-6 minuti

Gli investimenti oggetto del “vecchio” iper-ammortamento con misura unica al 150% non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle nuove percentuali di maggiorazione previste dalla legge di bilancio 2019. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte fornite nel corso del Videoforum di Italia Oggi, fornendo le prime indicazioni sulla nuova versione degli iper-ammortamenti.

L’art. 1, comma 60, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che le disposizioni relative all’iper-ammortamento di cui all’art. 1, comma 9, della L. 232/2016 (che prevedeva una maggiorazione del 150%), si applicano, nelle diverse misure previste dal successivo comma 61, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui all’Allegato A, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, “effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

Relativamente a tali investimenti, il comma 61 rimodula la misura della percentuale di maggiorazione in base ai seguenti “scaglioni”:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro;
- nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che i limiti introdotti dal nuovo regime dell’iper-ammortamento, relativi agli investimenti complessivi ai quali sono commisurate le diverse percentuali di maggiorazione, riguardino solo i “nuovi” investimenti, ossia quelli effettuati ai sensi del comma 60. Pertanto, gli investimenti rilevanti ai fini dell’applicazione delle diverse percentuali di maggiorazione di cui al comma 61, sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 risulti sussistente la duplice condizione relativa all’ordine e all’acconto minimo del 20%.

Secondo l’Agenzia, va da sé che gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell’art. 1, comma 30 della L. 205/2017 (vale a dire quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%), rientrano nella “vecchia” normativa e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150%, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170% allo 0%).

Cumulabilità con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti

Sempre con riferimento all’iper-ammortamento, è stata altresì posta la questione della cumulabilità con la nuova tassazione agevolata degli utili reinvestiti introdotta dall’art. 1 commi 28-34 della L. 145/2018.
In merito alla cumulabilità dell’iper-ammortamento con altre misure di favore, la circolare n. 4/2017 (§ 6.4) ha precisato che la maggiorazione, in quanto misura generale, deve ritenersi fruibile anche in presenza di queste, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

Considerato che, al riguardo, il nuovo regime di tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevede che “le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito” (comma 34), l’Agenzia ritiene che uno stesso investimento possa ordinariamente essere oggetto di entrambe le misure in questione.
Resta fermo che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento.

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