Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di «fine anno»


/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Martedì, 15 gennaio 2019
4-5 minuti

L’esecuzione della liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018, il cui termine per i “mensili” è fissato per domani 16 gennaio 2019, impone alcune precauzioni con riferimento alle fatture passive relative all’anno precedente.

Si tratta delle fatture relative ad acquisti la cui esigibilità dell’imposta si è verificata nel corso del 2018, per il fatto che in tale anno è stata anticipata l’emissione della fattura rispetto al momento impositivo ovvero per il fatto che in tale anno si è realizzato il presupposto impositivo ossia:
- per le cessioni di beni mobili, il momento in cui è avvenuta la consegna materiale del bene o il pagamento anticipato (anche parziale) del corrispettivo;
- per le cessioni di beni immobili, la data di stipulazione del rogito notarile o il pagamento anticipato (anche parziale) del corrispettivo;
- per le importazioni, l’accettazione della dichiarazione in Dogana;
- per le prestazioni di servizi, il pagamento (anche parziale) del corrispettivo pattuito.

Se l’esigibilità dell’IVA si è verificata nel 2018, potrà essere computata in detrazione – nella liquidazione relativa al mese di dicembre – la sola imposta a credito derivante da operazioni la cui fattura sia pervenuta al cessionario o committente entro il 31 dicembre 2018.

Non vale, difatti, per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente il disposto dell’art. 1 comma 1 del DPR 100/98, come riformulato ad opera dell’art. 14 del DL 119/2018, in base al quale è generalmente possibile computare in detrazione l’IVA a credito risultante dalle fatture riferite ad operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile nella liquidazione di un dato mese, se ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo.

In via derogatoria, però, come detto, anche se le fatture di acquisto sono state ricevute in un periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 15 gennaio 2019 (e registrate entro quest’ultima data), l’IVA a credito non può essere fatta valere nella liquidazione relativa a dicembre 2018.

Alla luce di quanto sin qui esposto, nel caso di una fattura emessa in dicembre 2018 e ricevuta nei primi giorni di gennaio 2019, rimane possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nel corso delle liquidazioni periodiche del 2019 ed al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (30 aprile 2020).

Tale soluzione è coerente con quanto affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2018, ove si chiariva che l’esercizio del diritto alla detrazione IVA è subordinato:
- al verificarsi dell’esigibilità dell’imposta (presupposto sostanziale);
- al possesso di una “valida fattura d’acquisto” (presupposto formale).

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate consentiva, comunque, la facoltà di portare in detrazione nella liquidazione periodica IVA relativa al mese di dicembre 2017 l’imposta emergente dalle fatture la cui esigibilità si era verificata nel 2017, se ricevute dal cessionario/committente entro il 16 gennaio 2018, sulla base del fatto che i chiarimenti forniti erano intervenuti il giorno successivo al termine per effettuare la suddetta liquidazione. Tale esimente, contenuta nel § 1.4. della circolare, non potrebbe però venire riproposta, essendo sostanzialmente difforme da quanto stabilito a livello normativo.

IVA dovuta per l’imposta relativa a dicembre 2018

Per quanto concerne le fatture attive, per la liquidazione IVA dei soggetti “mensili” relativa a dicembre 2018 si ricorda che non è ancora possibile avvalersi dell’emissione ritardata della fattura, senza l’applicazione delle sanzioni se il documento è emesso entro il termine per liquidare l’imposta a debito. La suddetta facoltà (art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015) è efficace, infatti, “per il primo semestre del periodo d’imposta 2019”, intendendosi quest’ultima locuzione riferita alle cessioni e prestazioni con IVA esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...