/ Paola RIVETTI Sabato, 19 gennaio 2019
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L’accesso al regime forfetario per i soggetti in attività che provengono dal regime ordinario o da quello di vantaggio non richiede alcuna comunicazione particolare.
Solo per i soggetti che avviano una nuova attività nel 2019 permane l’obbligo di segnalare l’adesione al regime nella comunicazione di inizio attività (modello AA9/12, casella “Regime fiscale agevolato”, codice 2).
Escludendo gli adempimenti da effettuare in occasione della dichiarazione IVA 2019, la prima cosa cui prestare attenzione è la fatturazione che, nel forfetario, deve avvenire:
- senza addebito dell’IVA, con la dicitura “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1 co. 54 - 88 della L. 23.12.2014 n. 190”;
- assolvendo l’imposta di bollo di due euro, se la fattura è di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegate al DPR 642/72);
- senza esposizione delle ritenute a titolo d’acconto, con indicazione separata o in calce alla medesima fattura, che trattasi di “corrispettivo non soggetto a ritenuta d’acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 della L. 23.12.2014 n. 190” (indicazione non necessaria per la fattura emessa nei confronti del privato non sostituto d’imposta).
Tali accorgimenti hanno minor impatto per i soggetti che provengono dal regime di vantaggio (DL 98/2011), per i quali, fino al 2018, valevano regole similari, mentre assumono particolare importanza in caso di passaggio dal regime ordinario.
Si ricorda, infatti, che l’eventuale addebito dell’IVA in fattura comporta, in ogni caso, la necessità di correggere l’errore con l’emissione di una nota di variazione e, ad alcune condizioni, può compromettere l’utilizzo del regime di favore qualora, ad esempio, determini la liquidazione e il versamento dell’imposta (si veda “Esclusione dal regime forfetario per addebito dell’IVA in fattura” del 7 febbraio 2018).
Per i soggetti che provengono dal regime di vantaggio, nel passaggio al forfetario, occorre valutare la possibilità di usufruire dell’aliquota d’imposta al 5% per l’ultimo anno del quinquennio dall’inizio dell’attività (ipotesi riservata a coloro che hanno scelto il regime di vantaggio nel 2015).
L’art. 1 comma 87 della L. 190/2014 fa riferimento ai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio “nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014”, ma la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016 (§ 3.1.2, ultimo periodo) ha, di fatto, esteso l’operatività della norma citata anche in favore di chi ha applicato per la prima volta tale regime nel 2015 (così, revocando l’opzione per il regime di vantaggio esercitata nel 2015, in ragione delle modifiche apportate dalla L. 208/2015, questi soggetti hanno potuto transitare al forfetario con aliquota al 5% dall’anno dopo).
Recentemente, la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 72/2018 (per un caso di inizio attività nel 2014) ha riconosciuto la possibilità di usufruire del 5% per l’ultimo anno nel passaggio, avvenuto nel 2018, dal regime di vantaggio al forfetario. Analogo chiarimento, adeguato temporalmente, dovrebbe valere anche per chi ha avuto accesso al regime di vantaggio nel 2015, assumendo che anche per essi sia applicabile l’art. 1 comma 87 della L. 190/2014. Questa conclusione potrebbe essere confermata già nel corso dei prossimi incontri con la stampa specializzata.
Aliquota al 5% per gli anni residui del quinquennio da inizio attività
Sotto un diverso profilo, laddove più conveniente, resta confermata la possibilità di permanere nel regime di vantaggio per l’ultimo anno del quinquennio agevolato, oppure anche oltre e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Per i soggetti che provengono dal regime di contabilità semplificata, il passaggio al forfetario può avvenire anche nel caso in cui, nel 2018, l’applicazione di tale regime fosse stata opzionale (art. 1 comma 70 della L. 190/2014), ossia esercitata ancorché si possedessero i requisiti per il forfetario (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14 settembre 2018 n. 64 con specifico riferimento alle imprese minori, ma il chiarimento sembrerebbe ugualmente applicabile ai professionisti). In ogni caso, l’accesso al regime forfetario dal 2019 potrebbe comunque ammettersi in forza dell’art. 1 del DPR 442/97, che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Anche in questo caso, la questione della residua utilizzabilità dell’aliquota al 5% per gli anni residui al primo quinquennio dovrebbe risolversi favorevolmente (circ. n. 10/2016, § 3.1.1), a patto che fossero possedute a inizio attività le condizioni di cui all’art. 1 comma 65 della L. 190/2014 (nessuna attività d’impresa o di lavoro autonomo nel triennio precedente e assenza di mera prosecuzione con precedente attività di lavoro dipendente o autonomo).