/ Emanuele GRECO Sabato, 16 febbraio 2019
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L’effettuazione di acquisti senza applicazione dell’IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 da parte dei soggetti in possesso dello status di esportatori abituali, a decorrere dal 1° gennaio 2019, segue diverse modalità documentali a seconda di chi sia il fornitore del bene o del servizio.
Il caso quantitativamente più frequente è che l’acquisto avvenga presso un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, obbligato al rispetto delle norme sulla e-fattura. In tale situazione, la fattura è emessa in formato elettronico, in regime di non imponibilità IVA, e l’operazione è classificata come “N3” nel campo “NaturaOperazione”.
Quanto al campo ove indicare gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta, l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ in tema di fatturazione elettronica ha suggerito l’utilizzo di uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio il campo “Causale”.
Va, peraltro, osservato che il fornitore potrebbe avvalersi dei più ampi termini per emettere la fattura elettronica concessi dall’art. 10 del DL 119/2018, il quale consente l’emissione del documento – senza che siano applicabili sanzioni amministrative – entro il termine per la liquidazione dell’imposta, nonché l’emissione con sanzioni ridotte dell’80% entro il termine della liquidazione riferita al periodo (mese o trimestre) successivo.
Questo potrebbe avere effetti sul monitoraggio del plafond da parte dell’esportatore abituale (in special modo se il cedente o prestatore ha una periodicità trimestrale di liquidazione dell’IVA). Va rammentato, infatti, che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell’operazione (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003).
Nella C.M. 19 dicembre 1984 n. 73, peraltro, viene esplicitato che “ai fini dell’avvenuta utilizzazione del plafond devono essere computate anche le operazioni di acquisto (...) già effettuate ma per le quali le fatture (...) non siano ancora in possesso del soggetto interessato”.
In assenza della ricezione della fattura di acquisto, la verifica in ordine alla spendita del plafond dovrà allora avvenire in base alla movimentazione commerciale (per gli acquisti di beni) e finanziaria (per le prestazioni di servizi), tralasciando l’ipotesi in cui il fornitore abbia emesso fattura elettronica in via anticipata rispetto alla consegna dei beni o al pagamento del servizio senza averla trasmessa al Sistema di Interscambio.
Oltre all’effettuazione di acquisti da soggetti passivi residenti e stabiliti, esistono ulteriori possibilità di acquisti che possono essere realizzati da parte dell’esportatore abituale dei quali si deve tenere conto ai fini del plafond.
Ad esempio, il fornitore potrebbe essere un soggetto non residente e non stabilito in Italia, munito di identificazione diretta in Italia o di rappresentante fiscale, il quale effettua operazioni ivi rilevanti territorialmente in Italia (ad esempio, la cessione di beni mobili ubicati nel territorio dello Stato) per le quali l’esportatore abituale intende beneficiare del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72. In una situazione di questo tipo, l’acquirente (residente o stabilito in Italia) integra la fattura ricevuta dal fornitore Ue oppure emette autofattura ed è tenuto a darne evidenza dell’acquisto effettuato nella comunicazione transfrontaliera ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Poco diffuso nella pratica è l’utilizzo del plafond per effettuare acquisti intracomunitari (C.M. 23 febbraio 1994 n. 13, parte B, § 1.4), ma anche in questo caso l’acquisto per il quale viene speso il plafond è documentato in maniera analogica e richiede la comunicazione transfrontaliera.
Assai più frequente è l’impiego del plafond per effettuare importazioni nel territorio dello Stato. Nella fattispecie, l’acquisto è documentato mediante bolletta doganale e all’Agenzia delle Entrate non dovranno essere trasmessi i dati nell’ambito della comunicazione delle operazioni con l’estero.
Possibile inserimento di alcuni acquisti nell’esterometro
Va, da ultimo, considerata la situazione (ammessa dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 80/2011 e dalla R.M. 21 giugno 1999 n. 102) nella quale l’esportatore abituale sia un soggetto non residente e non stabilito in Italia che si sia identificato direttamente in Italia ai fini IVA (art. 35-ter del DPR 633/72) o che abbia nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
Un operatore avente queste caratteristiche, fermo restando la possibilità di beneficare della spendita del plafond per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, non è tenuto a documentare le operazioni con fattura elettronica né a trasmettere i dati delle proprie fatture (analogiche) nella comunicazione transfrontaliera.