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Applicabilità limitata delle norme sulle imprese sociali alle cooperative sociali


/ Paola RIVETTI Sabato, 9 febbraio 2019
5-7 minuti

In base all’art. 1 comma 4 del DLgs. 112/2017, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali, non incombe su tali enti l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali e, conseguentemente, di modificare gli statuti per adeguarli alle previsioni di cui al citato decreto. Il principio è affermato nel documento, pubblicato ieri, elaborato dal gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall’Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Ferma l’inesistenza di obblighi di modifiche statutarie, il documento individua le norme della disciplina generale dell’impresa sociale che si applicano anche alle cooperative sociali, tenendo conto degli ultimi chiarimenti della nota Min. Sviluppo Economico e Min. del Lavoro 31 gennaio 2019 n. 29103.

Innanzitutto, bisogna considerare che non tutte le disposizioni del DLgs. 112/2017 operano nei confronti delle cooperative sociali e dei loro consorzi. L’applicazione avviene subordinatamente e nel rispetto “della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili” (art. 1 comma 4 secondo periodo del DLgs. 112/2017). Conseguentemente – viene rilevato nel documento – per potersi applicare alle cooperative sociali, le disposizioni contenute nel DLgs. 112/2017 non devono sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative, ma colmare una lacuna della normativa specifica e, contestualmente, non devono essere in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative.

Tra le disposizioni del DLgs. 112/2017 che non si applicano alle cooperative sociali, si segnalano:
- gli artt. 2 e 3, che si sovrappongono alla disciplina dell’oggetto sociale (art. 1 della L. 381/91) e dell’assenza dello scopo di lucro (art. 3 comma 1 della L. 381/91 e artt. 2511 e 2514 c.c.) stabilita nella normativa specifica delle cooperative sociali;
- l’art. 5 (Costituzione), poiché gli artt. 2521 e 2523 c.c. già disciplinano la costituzione dell’ente cooperativo;
- l’art. 6 sulla denominazione, in quanto si sovrappone all’art. 1 comma 3 della L. 381/91;
- l’art. 7 comma 1, sulla nomina di componenti degli organi sociali da parte di soggetti esterni, e comma 3, in merito ai requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità in capo agli amministratori delle imprese sociali (quest’ultimo comma, peraltro, potrebbe trovare applicazione con riferimento agli eventuali soggetti esterni cui vengano attribuite cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa – cfr. nota n. 29103/2019);
- l’art. 8 sull’ammissione ed esclusione di soci o associati dall’ente con qualifica di impresa sociale, poiché gli artt. 2528 commi 2-5 e 2533 commi 2-4, c.c., recano già la disciplina specifica per le cooperative;
- l’art. 10, posto che l’organo di controllo delle cooperative sociali è già disciplinato esaustivamente dall’art. 2543 c.c. (in questo senso già Nota Min. Lavoro e politiche sociali 22 febbraio 2018 n. 2491).

In relazione all’art. 12 del DLgs. 112/2017, su procedure e obblighi in materia di operazioni straordinarie dell’impresa sociale, la nota n. 29103/2019 ha precisato che, in conformità al DM 50/2018, gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano disciplinati dalle norme vigenti; in particolare, non sono assoggettati all’autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all’art. 12 comma 4 del DLgs. 112/2017 gli atti e le procedure sopra indicate che coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale.

Alle cooperative sociali, invece, si applicano, tra le altre, le seguenti disposizioni del DLgs. 112/2017, pur in assenza di specifici obblighi di adeguamento statutario:
- l’art. 7 comma 2, che vieta l’assunzione della presidenza dell’impresa sociale ai rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro e amministrazioni pubbliche;
- l’art. 9 comma 2 in relazione al bilancio sociale (peraltro, fino all’emanazione di apposite linee guida, l’adozione di tale bilancio, il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongano alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale).

Non si applicano i limiti retributivi dei dipendenti

In relazione all’art. 13 commi 1 e 2 del DLgs. 112/2017, sui limiti retributivi dei dipendenti dell’impresa sociale e sull’impiego di volontari, la nota n. 29103/2019 ne ha precisato l’inapplicabilità alle cooperative sociali, posto che sul tema trovano applicazione le specifiche discipline previste per le cooperative (L. 3.4.2001 n. 142 e L. 381/91).


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