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Note di credito senza dichiarazione integrativa


/ Emanuele GRECO Venerdì, 15 febbraio 2019
4-6 minuti

L’emissione di una nota di credito deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è manifestato il presupposto che consente la rettifica (o al secondo anno successivo, se il presupposto si è verificato prima del 1° gennaio 2017).
Non è possibile “recuperare” il credito IVA mediante una dichiarazione integrativa “a favore”, presentata oltre il termine ultimo per effettuare la variazione in diminuzione ma entro il termine di decadenza dall’azione accertatrice.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 55/2019, pubblicata nella giornata di ieri.

La fattispecie analizzata nell’interpello aveva ad oggetto una risoluzione contrattuale, intervenuta con la pronuncia di un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale per inadempimento del committente rispetto ad un contratto avente ad oggetto prestazioni di consulenza e finanziamento il cui corrispettivo non era stato pagato.

Ci si interrogava sul “dies a quo” per effettuare la variazione IVA derivante dalla risoluzione di un contratto (fattispecie che legittima l’emissione di una nota di credito ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72) laddove la controversia fosse stata risolta in sede di arbitrato rituale (artt. 806-840 c.p.c.).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 55, ritiene che la nota di variazione in diminuzione possa essere emessa solamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del lodo.

A tale conclusione l’Agenzia perviene identificando il momento in cui il lodo esplica efficacia tra le parti, vale a dire proprio la “data della sua ultima sottoscrizione e ciò ancorché il lodo in questione, non essendo ancora stato depositato, non sia esecutivo e non abbia acquisito natura di sentenza arbitrale” (ex multis, Cassazione 1° aprile 2003 n. 4965).
Dal momento in cui si verifica il presupposto per la variazione in diminuzione decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA di cui all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72 (cui l’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 fa rinvio).

Essendo stato di recente modificato il termine ultimo per l’esercizio della detrazione (art. 2 del DL 50/2017), l’Agenzia delle Entrate distingue tra due diverse situazioni, riprendendo la propria circolare n. 1/2018.
Qualora il presupposto per la nota di variazione in diminuzione si sia verificato a decorrere dal 1° gennaio 2017, la nota di credito è emessa entro il termine per la dichiarazione IVA riferita all’anno in cui il presupposto medesimo si è verificato (ed è sorto il diritto alla detrazione). Ad esempio, se l’evento che legittima la nota di variazione è avvenuto nel 2018, la rettifica in diminuzione andrà operata entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA riferita al 2018).

Qualora, invece, come nel caso oggetto dell’interpello, il presupposto per la nota di credito (data di sottoscrizione del lodo arbitrale) si sia verificato prima del 1° gennaio 2017, il termine ultimo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione coincide con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.

Di particolare rilevanza è il diniego dell’Agenzia delle Entrate rispetto alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98. Secondo l’Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per applicare la norma appena citata in assenza di errori od omissioni ai quali porre rimedio, non essendo stata emessa la nota di variazione.
Dalle affermazioni dell’Agenzia sembrerebbe quindi essenziale la materiale emissione del documento entro il termine ultimo per l’esercizio della detrazione, in coerenza con i principi affermati nella circolare n. 1/2018.

La variazione in diminuzione è una mera facoltà

Peraltro, considerato che la variazione in diminuzione è una mera facoltà per il soggetto passivo, appare ragionevole che l’Erario possa fissare un termine ultimo entro il quale esercitare la predetta facoltà. Si tratta di una diversa fattispecie rispetto all’esercizio della detrazione derivante dall’addebito dell’imposta in rivalsa, per il quale è essenziale garantire il rispetto della nautralità dell’IVA sino al termine di decadenza dell’azione accertatrice.

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