Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Per artigiani e commercianti aliquota contributiva «base» stabilizzata


/ Luca MAMONE Giovedì, 14 febbraio 2019
5-7 minuti

Con la circolare n. 25/2019 pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento alla contribuzione dovuta alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, riportando i valori delle aliquote, dei massimali e dei minimali di reddito, nonché le indicazioni utili ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2019.

In via preliminare, l’INPS rende noto che i valori retributivi, sui quali applicare le aliquote e determinare le contribuzioni, sono stati determinati in relazione alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2017/2018, la quale è risultata pari all’1,1%.

Pertanto, sulla base di tale variazione, il minimale di reddito per il 2019, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 15.878 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 78.572,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima del 1° gennaio 1996, ovvero a 102.543 euro per coloro che si sono iscritti con decorrenza da tale data.

Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS eccedente il minimale, l’INPS precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.878 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il 2019, a 47.143 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia si conferma l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.

Per quanto concerne le aliquote applicabili per quest’anno, si conferma innanzitutto il valore dell’aliquota base raggiunto nel 2018 ai sensi dell’art. 24, comma 22 del DL 201/2011, pari al 24%, a cui vanno applicati specifici incrementi o riduzioni.
Sul punto, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione esercenti attività commerciali va sommato lo 0,09% – per un valore totale dell’aliquota pari al 24,09% – a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Sul punto, va ricordato che l’art. 1, comma 284 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, pertanto si è stabilizzata l’obbligatorietà del predetto contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (in virtù della riduzione del 50% prevista dall’art. 59, comma 15 della L. 449/97), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, per i quali le aliquote sono fissate nella misura dei 21,45% per gli artigiani nonché del 21,54% per i commercianti.

Per questi ultimi, l’INPS ricorda che le relative aliquote continueranno ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99 nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).

Pertanto, il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2019 risulta così determinato: per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.818,16 euro annui (3.413,27 euro per i coadiuvanti “under 21”) per gli iscritti alla Gestione artigiani e a 3.832,45 euro (3.427,56 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali. Invece, per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale verrà rapportato su base mensile, risultando pari a 318,18 euro mensili per gli iscritti alla Gestione artigiani (284,44 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni) e a 319,37 euro per gli esercenti attività commerciali (285.63 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Informazioni nel Cassetto previdenziale

Per quanto riguarda il versamento dei contributi mediante il modello F24, nella circolare si precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in quattro rate, alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2019, nonché del 17 febbraio 2020, mentre i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo e secondo acconto 2019, dovranno essere effettuati in occasione dei versamenti IRPEF.

Sempre in relazione ai versamenti, nella circ. n. 25/2019 si ricorda che già dall’anno 2013 non vengono più inviate le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Attraverso tale opzione, conclude l’INPS, è altresì possibile visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...