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Per i mensili entro il 18 febbraio niente sanzioni per invio tardivo ma IVA dovuta


/ Luca BILANCINI Sabato, 9 febbraio 2019
5-7 minuti

Nel solco di quanto già era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2019, Assosoftware, con un’apposita FAQ pubblicata ieri sul proprio sito, ha sottolineato come, nel caso in cui la ricevuta di consegna di una fattura elettronica trasmessa a ridosso del termine della liquidazione periodica, giunga al cedente successivamente a tale data, la relativa IVA debba essere comunque conteggiata nel rispetto del periodo di esigibilità.

In altre parole, se una fattura datata 31 gennaio 2019 viene trasmessa al Sistema di Interscambio il 14 febbraio 2019 e la ricevuta di consegna è recapitata in data successiva al 18 febbraio 2019 (termine per la liquidazione, essendo il 16 e il 17 festivi), l’imposta dovrà comunque essere conteggiata nella liquidazione del mese di gennaio. Tale soluzione deve essere adottata, secondo quanto si legge nella risposta di Assosoftware, anche in presenza di scarto da parte del SdI.
L’Agenzia delle Entrate aveva già precisato, durante l’ultima edizione di Telefisco 2019 (si veda “Omesso versamento IVA della e-fattura trasmessa in ritardo con sanzione piena” del 1° febbraio 2019), che la riduzione delle sanzioni contenuta nell’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015 (introdotta dall’art. 10 del DL 119/2018), opera con esclusivo riferimento alle violazioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, relative all’omissione e alla mancata registrazione di documenti relativi ad operazioni imponibili ai fini IVA. Ciò sta a significare che il soggetto mensile che dovesse trasmettere, ad esempio, una fattura relativa ad un’operazione effettuata nel mese di gennaio, il 28 febbraio, ovvero successivamente al termine per la liquidazione periodica, senza avere versato l’IVA, potrebbe beneficiare della riduzione dell’80% della sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. 471/97, ma sarebbe comunque passibile dell’intera sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 (salvo avvalersi dell’istituto del ravvedimento).

In caso di ritardi nella trasmissione, sarà dunque indispensabile tener conto dell’imposta esigibile nel periodo, pur se relativa a fatture elettroniche che non sono ancora state trasmesse entro la fine del mese o per le quali, se inviate al SdI, non è ancora stata ottenuta una ricevuta da parte del Sistema.

In determinate circostanze, tale soluzione può presentare qualche problema di ordine pratico.
Ci si potrebbe domandare, infatti, se, al fine di poter far confluire “automaticamente” nella liquidazione l’imposta relativa a tali fatture, possa essere consentita la registrazione anche nel caso in cui si sia ancora in attesa della ricevuta di consegna, scarto o impossibilità di recapito del documento.

In tal senso potrebbero venire in aiuto le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, dove si afferma (§ 6.3) che nel caso in cui il cedente/prestatore “abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una «ricevuta di scarto» (…) dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione”. Sembrerebbe dunque ammissibile l’annotazione del documento anche in assenza dell’esito del controllo da parte del Sistema di Interscambio.

Resta, inoltre, fermo il fatto che, come ricorda anche Assosoftware nella sua risposta, se la fattura viene nuovamente inviata al SdI entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto non sono previste sanzioni. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare del 2 luglio 2018 n. 13, suggeriva, in caso di scarto, di procedere all’emissione di una nuova fattura “con la data e il numero del documento originario”.


È opportuno segnalare come, nella giornata di ieri, il CNDCEC abbia reso noto, con un comunicato stampa, l’invio, da parte del Presidente nazionale della categoria, Massimo Miani, di una lettera al Ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, contenente la richiesta di una proroga al 16 marzo della moratoria sulle sanzioni per la tardiva emissione delle fatture elettroniche, e di una “complessiva riorganizzazione delle scadenze relative ai mesi di febbraio e marzo”. Si tratterebbe di interventi che non comporterebbero perdite di gettito per l’Erario e consentirebbero di ottenere un calendario “più coerente e gestibile da parte degli operatori”.

È presente, fra le istanze formulate dal CNDCEC, anche la richiesta di una revisione della periodicità di presentazione del c.d. “esterometro”, che preveda una cadenza annuale o, quanto meno, semestrale. Atteso che, come riportato nel comunicato stampa, non sono ancora disponibili i software per la trasmissione della comunicazione, sarebbe “del tutto insufficiente” il termine del 28 febbraio 2019.

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