/ Alfio CISSELLO Giovedì, 14 febbraio 2019
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Ieri, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 12/2019, di conversione del DL 135/2018, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato alle novità in essa indicate il modello per la rottamazione dei ruoli prevista dall’art. 3 del DL 119/2018, il cui termine di presentazione scade il prossimo 30 aprile 2019.
La modifica apportata dalla L. 12/2019, sebbene sia molto favorevole ai contribuenti, e di certo condivisibile, determina l’insorgere di un vero e proprio ginepraio interpretativo, in quanto la rottamazione ex DL 119/2018 va ulteriormente a intrecciarsi con le precedenti, disciplinate dal DL 193/2016 e dal DL 148/2017, cosa resa ancora più complicata dal fatto che diverse “tipologie” di debitori dovranno rispettare, ai fini delle rate, differenti scadenze. Ma questo, per i debitori, non sembra sarà un grosso problema, visto il sistema di liquidazione d’ufficio degli importi.
Inizialmente, coloro i quali non avevano pagato le rate delle pregresse rottamazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 avrebbero potuto mantenere i benefici della rottamazione solo se avessero pagato, in unica soluzione entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate scadute.
Per essi, il debito è automaticamente ridilazionato, con rate che vanno dal luglio 2019 al 2023.
Di contro, gli altri soggetti (per fare l’esempio più semplice, i debitori che non hanno mai presentato domanda di rottamazione), accedono alla rottamazione previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2019, e dilazionano il debito dal luglio 2019 al 2023.
Come evidenziato da più parti, era evidente la disparità di trattamento: chi ha presentato domanda e non è riuscito magari a pagare la sola rata di luglio 2018, avrebbe dovuto pagare le restanti entro il 7 dicembre, mentre chi non si è mai premurato nemmeno di fare domanda di rottamazione poteva e può, previa domanda entro il 30 aprile, accedere senza problemi alla rottamazione.
Ora, questa situazione viene sorpassata.
Debito da pagare in 10 rate sino al 2021
Infatti, tramite una modifica al comma 23 dell’art. 3 del DL 119/2018, anche coloro i quali, entro il 7 dicembre 2018, non sono riusciti a pagare le rate, possono mantenere i benefici della rottamazione.
Con due precisazioni però.
In primo luogo, bisogna presentare domanda entro il prossimo 30 aprile 2019, mentre se i debitori hanno già pagato entro il 7 dicembre accedono d’ufficio alla ridilazione del debito.
Inoltre, le rate non vengono spalmate dal luglio 2019 al 2023, ma dal luglio 2019 al 2021 (ci sono 10 rate e non 18 rate).
Il modello di domanda, come anticipato, è stato prontamente oggetto di aggiornamento.