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Regime forfetario in cerca di soluzioni


/ Paola RIVETTI Venerdì, 22 febbraio 2019
4-6 minuti

Il documento del CNDCEC e della Fondazione nazionale dei commercialisti, pubblicato ieri, esamina le modifiche subite dal regime forfetario (L. 190/2014) a decorrere dal 2019, alla luce dei chiarimenti ufficiali al momento disponibili.

Con riferimento al computo del nuovo limite di 65.000 euro di ricavi e compensi, il documento si sofferma, tra l’altro, sul chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 23 gennaio scorso. In tale occasione, premettendo che la soglia di accesso o permanenza va computata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi complessivamente conseguiti dall’imprenditore o dal professionista prescindendo dalla specifica attività cui si riferiscono, era stato precisato che vanno considerati anche i proventi conseguiti dalla cessione del diritto d’autore in quanto l’art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Tale conclusione viene ritenuta non condivisibile alla luce della considerazione che trattasi di redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo derivanti da attività diverse da quelle di impresa o di lavoro autonomo in senso proprio, alle quali ultime fa, invece, esclusivo riferimento l’art. 1 comma 54 della L. 190/2014 che si riferisce ai soli “ricavi” o “compensi”, ossia ai proventi tipici di tali attività e non anche ai “redditi” derivanti da attività assimilate.

Con riferimento alle riformulate cause di esclusione connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento di (attuali o precedenti) rapporti di lavoro, viene sollecitato un pronto intervento chiarificatore posto che permangono incertezze sulla loro esatta portata.
Ad esempio, per la nozione di controllo di srl sembrerebbe doversi fare riferimento all’art. 2359 c.c., sebbene la norma non contenga un espresso rinvio in tal senso. Inoltre, andrebbe chiarito se, oltre al controllo di diritto con la maggioranza dei voti in assemblea, assuma rilevanza anche:
- il controllo di fatto (influenza dominante);
- nonché il controllo indiretto tramite altri soggetti, come ad esempio la detenzione di partecipazioni tramite holding e tramite familiari.

Un ulteriore aspetto riguarda la partecipazione in società di persone, rispetto alle quali dovrebbe essere precisato se continuino a trovare applicazione i chiarimenti a suo tempo forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 (§ 2.3) in merito all’ammissibilità della dismissione della partecipazione entro il periodo d’imposta di applicazione del regime, anziché entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Nessun ostacolo dal praticantato professionale

Rispetto alla causa ostativa connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro, risulta ormai pacifico che il praticantato professionale non sia di ostacolo all’accesso al regime forfetario per i giovani professionisti che, a seguito del superamento dell’esame di Stato, si iscrivano ad un Ordine o Collegio professionale. Il chiarimento fornito con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01179/2019 era stato recepito nel testo dell’art. 1 comma 57 lett. d-bis) della L. 190/2014 con l’inserimento del seguente inciso “, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni” (art. 1-bis comma 3 del DL 135/2018).

Ancora controversa, invece, si presenta la questione relativa all’ambito dei rapporti da considerare posto che l’attuale formulazione legislativa non si presta ad un’interpretazione univoca. In ogni caso, adottando un criterio letterale, i riferimenti “datori di lavoro” e “rapporti di lavoro” porterebbero a limitare la causa ostativa ai soli rapporti di lavoro dipendente e non anche a altri rapporti, come quelli di collaborazione o di lavoro occasionale.


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