/ Stefano SPINA Sabato, 20 aprile 2019
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La legge di bilancio 2018, intervenendo sui commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL 4 giugno 2013 n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.
La cessione dei crediti originati dagli interventi sulle singole unità rappresenta una novità salutata con favore dai contribuenti, ma, fino a ieri, mancavano le modalità operative. Infatti il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017 n. 165110 (che ha sostituito il provv. n. 108577/2017) non prevedeva tale possibilità (si veda “Inattuabile la cessione dell’ecobonus sulle singole unità immobiliari” del 16 febbraio 2019).
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019, pubblicato ieri, pur ricalcando negli adempimenti le specifiche dei provvedimenti precedenti, detta finalmente le regole operative per la cessione di tali crediti.
Occorre premettere che la cessione del credito, corrispondente alla detrazione calcolata sulla base delle spese sostenute sugli interventi di riqualificazione energetica, può essere effettuata:
- dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto rientrano nella “no tax area”;
- dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione e che sostengono le spese, rientrando in tale categoria anche i soggetti IRES (circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2018 n. 11).
La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure verso altri soggetti, riconducibili agli interventi stessi, con facoltà di una successiva cessione oltre a quella originaria sempre nei confronti di tali soggetti. La cessione del credito verso istituti di credito o intermediari finanziari è invece limitata ai soggetti “incapienti”, mentre il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni.
La cessione deve essere comunicata dai soggetti cedenti, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate riportando i dati del cedente e del cessionario, la tipologia di intervento effettuato, l’importo del credito cedibile e di quello ceduto, l’anno di sostenimento della spesa nonché i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.
Occorre inoltre indicare la data di cessione del credito e l’accettazione dello stesso da parte del cessionario.
In alternativa alla comunicazione telematica i contribuenti possono compilare il modulo allegato al provvedimento n. 100372/2019 e inviarlo mediante PEC agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Ricevuta la comunicazione l’Agenzia stessa renderà visibile, nel Cassetto fiscale del cessionario, il credito d’imposta ceduto e sarà onere di quest’ultimo “accettarlo” utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione.
L’utilizzazione del credito, così come la comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, previa accettazione del credito stesso.
Comunicazione del cedente dal 7 maggio al 12 luglio 2019
Ora, poiché il provvedimento è stato pubblicato solamente ieri, la stessa Agenzia ha previsto un calendario differente per gli adempimenti relativi al credito del 2018.
Infatti la comunicazione da parte del cedente dovrà avvenire dal 7 maggio 2019 al 12 luglio 2019 mentre l’utilizzo del credito da parte del cessionario o la sua eventuale successiva cessione potrà avvenire a decorrere dal 5 agosto 2019 previa accettazione del credito stesso.
Infine l’Agenzia conferma che le modalità di cessione del credito previste dal provvedimento n. 165110/2017 possono essere utilizzate anche per i crediti derivanti dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 riferite ad interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013, nonché agli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici di cui al comma 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013. In tal caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 12 luglio 2019.