/ Arianna ZENI Giovedì, 25 aprile 2019
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Fra gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, definiti dall’art. 16-bis comma 1 del TUIR, rientrano anche quelli riguardanti l’installazione di un ascensore in un condominio.
La lett. e) del menzionato art. 16-bis, infatti, stabilisce che la detrazione spetta per le spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi che sono finalizzati:
- alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 (si veda la guida Agenzia delle Entrate febbraio 2019).
Come precisato da ultimo nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7, la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.
Le opere in questione, inoltre, possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio:
- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- il rifacimento di scale ed ascensori;
- l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (cfr. C.M. 24 febbario 1998 n. 57, § 3.4 e circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7).
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2001 n. 7, § 3.2, anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione rientra tra gli interventi agevolati di cui alla lett. e) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR.
Nell’ambito di interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2008 n. 264 ha precisato che i costi di installazione di un ascensore in un condominio sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea ma sono stati autorizzati dal Comune.
Lo stesso documento di prassi, inoltre, ha precisato che in caso di installazione, nel cavedio condominiale, dell’ascensore e di spesa sostenuta per intero da un solo condòmino, a questo è riconosciuta la detrazione, da applicare entro il limite massimo previsto dalla norma, con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini. Ciò in quanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune” e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini (si veda anche circ. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018 n. 7).
Detrazione integrale con uso esclusivo
Per l’installazione di un montascale, invece, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la detrazione spetta interamente al condòmino disabile che ha sostenuto integralmente le spese nel caso in cui lo stesso montascale sia utilizzabile soltanto dallo stesso condòmino disabile (ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008 n. 336).
Nell’ipotesi, quindi, che l’ascensore possa essere utilizzato da tutti i condòmini, la detrazione spetta al condòmino che sostiene le spese, nel limite massimo di 96.000 euro, in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall’assemblea dei condomini.
Diversamente, ove l’ascensore sia a servizio soltanto di alcune unità immobiliari i condòmini potrebbero valutare di stabilire in sede di assemblea condominiale una deroga alle tabelle millesimali che tenga conto che l’ascensore può essere utilizzato solo da alcuni condòmini e non da tutti. In tal modo, le spese sostenute nel limite di 96.000 euro potrebbero essere ripartite soltanto tra i condòmini che utilizzano l’ascensore in base alla suddetta deroga, incrementando, quindi, la quota di detrazione spettante al condòmino che sostiene interamente la spesa.