23/04/2019 | di Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti
Proseguendo nell'analisi della circolare 10.04.2019, n. 9/E, si analizza la causa ostativa di cui alla lettera d), che tratta la tematica del possesso di partecipazioni, che si possono distinguere in:
• partecipazioni in società di persone: snc, sas, associazioni senza personalità giuridica, imprese familiari, aziende coniugali, società di fatto. Sono escluse le società semplici, tranne nei casi in cui producano redditi di lavoro autonomo o d'impresa. Tali partecipazioni devono essere cedute entro il 31.12 dell'anno precedente l'accesso al regime e determinano una causa ostativa di default, senza ulteriori condizioni;
• partecipazioni in società di capitali: anzitutto è stato esplicitamente chiarito (anche se la norma già parlava solo di Srl) che non vi rientrano le partecipazioni nelle SpA. Poi per verificare se la partecipazione in una Srl è inibente o meno occorre la necessaria compresenza di controllo diretto o indiretto della Srl (o associazioni in partecipazione) ed esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dalla persona fisica.
Pertanto, è stato chiarito che mentre per verificare la prima è sufficiente il dato stock al 31.12, per verificare la seconda è necessario controllare l'anno di applicazione del regime. Perciò, data la necessaria compresenza di entrambe, la causa ostativa delle partecipazioni in SRL va verificata nell'anno di applicazione del regime.
Veniamo quindi al lessico utilizzato che ha destato tante perplessità fino ad oggi:
o controllo: si fa riferimento all'art. 2359, cc. 1 e 2 C.C. Perciò, in sintesi:
• la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;
• voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (es. possesso partecipazione del 50% nella Srl);
• esercitare un'influenza dominante in virtù di vincoli contrattuali;
o Indiretto, ossia si intende il controllo attraverso:
• società controllate;
• fiduciarie;
• interposta persona, ossia i familiari: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo (es. la moglie del contribuente forfettario ha una partecipazione del 50% nella SRL, che esercita attività riconducibile. Ciò integra la causa ostativa);
o riconducibilità, si deve controllare l'attività effettivamente in concreto svolta, a prescindere dall'ATECO. Per individuare parametri oggettivi sono stati forniti i seguenti scenari:
• attività della società e della persona fisica che rientrano nello stesso ATECO. In tal caso si verifica riconducibilità e quindi la causa ostativa, quando la persona fisica fattura alla società beni o prestazioni tassabili con imposta sostitutiva e la società si deduce il costo. Non si integra la causa ostativa quindi in assenza dei suddetti acquisti o se per la SRL i costi non sono fiscalmente deducibili o se la persona fisica vende alla SRL beni o servizi classificabili in una sezione ATECO differente da quella della persona fisica;
• sezioni ATECO differenti: la persona fisica svolge effettivamente un'attività per esempio professionale (Sezione M), e presta i propri servizi alla SRL controllata che svolge attività di informazione e comunicazione (Sezione J). In tal caso non opera la causa ostativa.
Al verificarsi di un'effettiva riconducibilità dell'attività, la fuoriuscita opera dall'anno successivo.
Fonte: https://www.ratio.it/ratioquotidiano/contribuenti-fortetari-con-partecipazioni