Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Credito d’imposta per l’acquisto di misuratori fiscali: indicazioni operative


È possibile usufruire di un bonus d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa per la trasmissione telematica dei corrispettivi obbligatoria dal 1° luglio 2019.

Come è noto, a breve entrerà in vigore il primo step del nuovo obbligo riguardante l’invio telematico dei corrispettivi, previsto in due tranche: il 1° luglio 2019 e il 1° gennaio 2020.

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi vige dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Il credito d’imposta è valevole negli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle somme stanziate a tal fine, ed è stato determinato nella misura del 50% della spesa sostenuta ma fino a un tetto massimo. Infatti, per ogni dispositivo, è stato previsto un contributo massimo, nella misura di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, si dovrà utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.241 – 2007 tramite modello F24 da presentarsi soltanto tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’utilizzo è consentito a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Pertanto, è indispensabile che il prezzo d’acquisto / adattamento del misuratore avvenga tramite assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Per la compensazione del credito d’imposta, in sede di compilazione del modello F24, si dovrà:

    indicare il codice tributo 6899 nella sezione “erario”;
    esporre la somma del contributo nella colonna “importi a credito compensati”;
    valorizzare il campo “anno di riferimento” con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa ed eventualmente nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per saperne di più:

    art. 2 c. 6 quinquies D.Lgs. n. 127-2018;
    Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33 / E del 1.3.2019;
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot.n. 49842 del 28.2.2019;
    Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate prot.n. 73203 del 4.4.2018.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...