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Differenza sostanziale tra permessi per allattamento e pause lavorative


/ Giada GIANOLA Mercoledì, 17 aprile 2019
4-5 minuti

La prestazione lavorativa effettiva inferiore a sei ore resa da una lavoratrice che fruisce dei c.d. permessi per allattamento di cui all’art. 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (DLgs. 151/2001) non dà diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto o alla fruizione del servizio mensa.

È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l’interpello n. 2 pubblicato ieri, con cui è stato evidenziato che le pause lavorative (compresa quindi anche la pausa pranzo) disciplinate dall’art. 8 comma 1 del DLgs. 66/2003 in materia di organizzazione dell’orario di lavoro hanno una funzione diversa rispetto ai riposi di cui all’art. 39 del citato DLgs. 151/2001.

Per quanto concerne le prime, e quindi le pause lavorative, la legge stabilisce che se l’orario di lavoro giornaliero supera le sei ore il lavoratore ha diritto al godimento di una pausa (le cui modalità di fruizione e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di categoria) ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto; tali pause sono funzionali alla successiva ripresa dell’attività lavorativa in quanto permettono al dipendente di godere di un intervallo e di, utilizzando le testuali parole della disposizione di legge, “attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
I riposi di cui all’art. 39 del Testo Unico hanno, invece, tutt’altra funzione: essi sono volti – come chiarisce anche il Ministero nell’interpello in commento – a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare.

L’art. 39 citato conferisce infatti alla madre lavoratrice il diritto, nel corso del primo anno di vita del bambino, a due ore di permesso (due riposi di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata) se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore e a un’ora di permesso nel caso di orario inferiore a sei ore.

Tali periodi – che sono dimezzati se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido, o di altra struttura idonea, istituiti dal datore nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze – sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Sono quindi retribuiti come orario di lavoro mediante un’indennità a carico dell’INPS ma anticipata dal datore di lavoro, che la recupera mediante conguaglio contributivo.

Niente decurtazione della pausa

Si rileva che presupposto per la fruizione dei permessi per allattamento è la sussistenza di un rapporto di lavoro e la presenza al lavoro.
Ciò premesso, è evidente che mentre le pause lavorative, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche da parte del dipendente, presuppongono un’attività lavorativa effettivamente prestata, i permessi per allattamento, per i quali non viene specificata dalla norma la collocazione temporale, hanno come scopo quello di accudire i figli nel primo anno di vita e presuppongono solo, come anticipato, la presenza al lavoro.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Ministero è giunto ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro inferiore alle sei ore (nel caso di specie, pari a 5 ore e 12 minuti) dia diritto alla pausa pranzo, con la conseguenza che non si dovrà procedere alla decurtazione della predetta pausa dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla dipendente.

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