Entro martedì 30/04/2019 deve essere trasmessa la comunicazione dei dati riguardanti le operazioni transfrontaliere (esterometro) riferite ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Il c. 3-bis, art. 1, D.lgs.127/2015, per le fatture emesse e ricevute dal 01/01/19, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Si devono ritenere esonerati dall’adempimento i contribuenti in regime di vantaggioe in regime forfetario. L’obbligo sussiste a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito di territorialità dell’operazione, con la conseguenza che devono essere comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privi di partita Iva.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, a regime, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione e/o registrazione del documento. Considerata la sovrapposizione di numerosi adempimenti, il DPCM 27.02.2019 ha posticipato al 30/04/2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio e febbraio 2019.
Sono escluse dall'obbligo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio (SdI).
Come indicato dalle Entrate (provv. 30.04.2018), sono trasmessi i dati identificativi del cedente o prestatore, i dati identificativi del cessionario o committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile e l’aliquota Iva applicata, l’imposta nonché la tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento). Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere sostituita con la trasmissione al SdI della fattura in formato Xml, compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX"; quindi, soltanto in tal caso, l’emissione della fattura elettronica sopperisce alla presentazione della comunicazione in commento.
Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solo nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
Fanno eccezione gli acquisti in reverse charge, per i quali, oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", sono compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta e si ritengono ancora valide tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifici documenti di prassi (circ. 1/E/2017 e risoluzione 87/E/2017, nonché le risposte alle FAQ).
Il c. 3-bis, art. 1, D.lgs.127/2015, per le fatture emesse e ricevute dal 01/01/19, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia e ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Si devono ritenere esonerati dall’adempimento i contribuenti in regime di vantaggioe in regime forfetario. L’obbligo sussiste a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito di territorialità dell’operazione, con la conseguenza che devono essere comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privi di partita Iva.
La trasmissione telematica dei dati deve avvenire, a regime, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione e/o registrazione del documento. Considerata la sovrapposizione di numerosi adempimenti, il DPCM 27.02.2019 ha posticipato al 30/04/2019 il termine di comunicazione relativo al mese di gennaio e febbraio 2019.
Sono escluse dall'obbligo le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio (SdI).
Come indicato dalle Entrate (provv. 30.04.2018), sono trasmessi i dati identificativi del cedente o prestatore, i dati identificativi del cessionario o committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile e l’aliquota Iva applicata, l’imposta nonché la tipologia dell'operazione (nel caso in cui l'imposta non sia indicata nel documento). Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere sostituita con la trasmissione al SdI della fattura in formato Xml, compilando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX"; quindi, soltanto in tal caso, l’emissione della fattura elettronica sopperisce alla presentazione della comunicazione in commento.
Per le operazioni attive, il dato "Natura" dell'operazione deve essere valorizzato solo nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
Fanno eccezione gli acquisti in reverse charge, per i quali, oltre alla valorizzazione del campo "Natura dell'operazione", sono compilati anche i dati riferiti all'aliquota e all'imposta e si ritengono ancora valide tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con specifici documenti di prassi (circ. 1/E/2017 e risoluzione 87/E/2017, nonché le risposte alle FAQ).