DOCUMENTO
DI
RICERCA
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LE
NOVITÀ E
GLI ULTIMI
CHIARIMENTI
SULLA
FATTURAZIONE
ELETTRONICA TRA
PRIVATI
Gilberto
Gelosa Luisa Miletta Maurizio Postal Pasquale Saggese
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5
APRILE
2019
SOMMARIO
- PREMESSA 4
- AMBITO SOGGETTIVO 4
- CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 6
- Ente non commerciale che eserciti oltre all’attività istituzionale anche un’attività
commerciale 6
- Codici da utilizzare per la tipologia di documento 7
- Assolvimento del bollo in fattura 7
- Indicazione del contributo ENASARCO 7
- Indicazione delle spese anticipate in nome e per conto 8
- Fattura da parte dell’agenzia di viaggi organizzatrice 9
- Indicazioni sul codice destinatario 10
- Indicazioni sul CAP 11
- Fatture in valuta estera 11
- Fattura con indicazione dello sconto o della maggiorazione 12
- Indicazioni per le fatture emesse da un soggetto “minimo” o “forfettario” 12
- Set di caratteri da utilizzare per la fattura elettronica 13
- EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 13
- Data di emissione della fattura 13
- Settore carburanti 14
- Emissione delle fatture della cooperativa agricola 14
- Fatture emesse da associazioni sportive dilettantistiche 15
- Fatture con imponibile pari a zero 16
- Fatture emesse nei confronti di consumatore finale, enti non commerciali e condomìni 16
- Fatture emesse verso soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia 16
- Fattura emessa verso un esportatore abituale 17
- Emissione della fattura in luogo dello scontrino per gli esercenti commercio al dettaglio 17
- Utilizzo del canale PEC per la trasmissione e la ricezione dei file xml 19
- CONSULTAZIONE 19
- CONSERVAZIONE 20
- Conservazione da parte dei soggetti in regime di vantaggio e forfetario 20
- Conservazione dei documenti di trasporto (DDT) 21
- Conservazione degli allegati 21
- Conservazione delle fatture verso l’estero 21
- Il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate 22
- CORRISPETTIVI TELEMATICI 24
Abstract
A completamento delle indicazioni rese con il Documento di ricerca
“La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla
luce del D.L. n. 119/2018”, pubblicato il 20 dicembre 2018, il
presente documento fornisce una sintesi delle ultime novità
normative che hanno interessato gli obblighi di fatturazione
elettronica nelle operazioni fra privati: si tratta, nello specifico,
del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018,
n. 524526, con cui l’Agenzia ha dato attuazione alle indicazioni
fornite dal Garante per la privacy, della L. 30 dicembre 2018, n. 145
(c.d. Legge di Bilancio 2019) e del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (c.d.
“Decreto semplificazioni”).
Vengono, inoltre, passati in rassegna gli ultimi chiarimenti resi
dall’Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum organizzato
il 15 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, degli incontri con la stampa specializzata
del 23 e 31 gennaio 2019 e del Tavolo istituzionale intrattenuto
dallo stesso Consiglio Nazionale con l’Agenzia.
Premessa
Gli obblighi di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati
hanno subito ulteriori modificazioni per effetto della pubblicazione
della Legge di Bilancio 20191, del Provvedimento
dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, n. 524526, con cui
l’Agenzia ha dato attuazione alle indicazioni per la protezione dei
dati personali contenute nel Provvedimento del Garante per la privacy
del 15 novembre 2018 e, infine, del c.d. “Decreto
semplificazione”2.
A completare il quadro delle novità si aggiungano i chiarimenti
forniti dall’Agenzia delle entrate in occasione del Videoforum
organizzato il 15 gennaio 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli incontri con la
stampa specializzata del 23 e 31 gennaio 2019 e del Tavolo
istituzionale intrattenuto dal Consiglio Nazionale con la stessa
Agenzia.
Il
presente documento vuole fornire una sintesi di tali novità a
completamento delle indicazioni già fornite con il Documento “La
fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del
D.L. n. 119/2018”
pubblicato il 20 dicembre 20183.
Come è noto, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema
tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata, l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018
ha inizialmente previsto, per il solo periodo d’imposta 2019,
l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica con
riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati al Sistema
tessera sanitaria.
Sul
punto, è intervenuta la Legge di bilancio 2019 stabilendo che i
predetti soggetti, sempre limitatamente al 2019, “non
possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al
Sistema tessera sanitaria”4.
Pertanto, il Legislatore ha trasformato il precedente esonero in un
esplicito divieto di emettere le fatture in formato elettronico.
Peraltro, il divieto riguarda i documenti i cui dati sono “da
inviare” al Sistema tessera sanitaria, mentre prima il riferimento
era ai “dati inviati”: ne consegue che il divieto opera anche in
caso di esercizio del diritto di opposizione da parte del soggetto
destinatario della fattura5.
- Si vedano i commi 53, 54 e 56 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
- D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
- Art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, come
sostituito
dall’art. 1, comma 53, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.
- In tal senso, si veda la FAQ n. 57 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 29 gennaio 2019.
Considerato l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti
all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria continuano,
pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo anche nel caso
in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per
effetto dell’opposizione esercitata dal cittadino.
L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, precisato che non occorre
emettere la fattura elettronica nel caso in cui la fattura contenga
sia spese sanitarie – da inviare al Sistema tessera sanitaria salvo
opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie.
Nell’occasione, l’Agenzia ha altresì illustrato le modalità di
trasmissione di tali fatture al Sistema tessera sanitaria,
distinguendo due diverse fattispecie6:
- se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema tessera sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
- qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema tessera sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi, l’Agenzia ha precisato che la relativa fattura
deve essere emessa in formato cartaceo.
L’ambito
soggettivo del divieto di emissione della fattura in formato
elettronico è stato esteso per effetto dell’art. 9-bis,
comma 2, del D.L. n. 135/2018 nei confronti dei soggetti che erogano
prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema
tessera sanitaria, prescrivendo che “Le
disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone
fisiche”.
Pertanto, tali operatori sanitari, per il periodo d’imposta 2019,
devono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo per le
prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali (ad
esempio: podologi, fisioterapisti, logopedisti).
Per quanto concerne, invece, la platea dei soggetti esonerati dal
nuovo obbligo, si ricorda che, in sede di conversione in legge del
D.L. n. 119/2018, in essa sono stati inclusi i soggetti che hanno
- In termini, la FAQ n. 58 dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 29 gennaio 2019.
esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 16 dicembre
1991, n. 3987 e che nel periodo d’imposta precedente
hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a euro 65.000.
Al
riguardo, l’Agenzia delle Entrate8
ha precisato che non sono tenute a emettere le fatture in formato
elettronico anche le associazioni pro-loco in forza dell’art. 9-bis
del D.L. n. 417/1991,
il quale prevede che
“alle associazioni
pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”
9.
Infine, sempre con riguardo ai soggetti che applicano il regime
forfettario ex L. n. 398/1991, il comma 56 dell’art. 1 della
Legge di bilancio 2019 ha abrogato la disposizione che prevedeva
l’attribuzione in capo ai cessionari degli obblighi di fatturazione
e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità
sottoscritti dai predetti soggetti10.
In merito al contenuto della fattura elettronica, l’Agenzia delle
entrate ha fornito importanti chiari- menti in occasione del
videoforum organizzato il 15 gennaio 2019 dal CNDCEC e degli incontri
con la stampa specializzata del 23 e 31 gennaio 2019.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali soggetti possono
trattare separatamente le fatture relative all’attività
istituzionale e quelle relative all’attività commerciale (in
formato analogiche le prime, in formato elettroniche le seconde). Se
i fornitori sono soggetti obbligati alla fatturazione elettronica,
tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con C.F.
numerico dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale
“Fatture e Corrispettivi”. L’Agenzia suggerisce di trattare
tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il
servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle
Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”11.
- Associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche.
- FAQ n. 54 del 11 gennaio 2019.
- Si segnala che l’art. 102, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 117/2017 (codice del Terzo settore) ha abrogato il citato art. 9-bis a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, all’applicazione degli specifici regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Vedi previgente comma 02 dell’art. 10 del D.L. n. 119/2018.
- Risposta 1.3 resa nel corso del videoforum del 15 gennaio 2019.
Codici da utilizzare per la tipologia di documento
La tipologia di documento TD20 “Autofattura”, richiamata dalle
specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, va utilizzata sempre
e solamente nel caso di regolarizzazione dell’operazione secondo le
lett. a) e b) di cui all’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
Per gli altri tipi di autofattura e per le fatture il codice da
utilizzare è TD01 “Fattura”12.
Inoltre, nel corso dell’incontro del 23 gennaio 2019 con la stampa
specializzata è stato precisato che non ci sono differenze
sostanziali nell’utilizzo delle codifiche TD01 “Fattura” e TD06
“Parcella” (e, analogamente, tra TD02 “Acconto/Anticipo su
fattura” e TD03 “Acconto/Anticipo su parcella”), in quanto
fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili alla
più generica voce “fattura”, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
n. 633/1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore
la qualità dell’informazione e dei servizi.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve
esclusivamente con la modalità disciplinata dall’art. 6 del D.M.
17 giugno 2014 che è stato recentemente modificato dal D.M. 28
dicembre 2018, pertanto, come anche chiarito nelle FAQ13:
- il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento;
- l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, alla fine del primo trimestre 2019 all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio.
I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi
dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente
fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle
modalità previste dall’art. 15, comma 10, del citato D.P.R. n.
642/1972.
Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato a una
“Cassa previdenziale” (che usualmente concorre alla
determinazione dell’imponibile cui applicare l’IVA), ma la sua
gestione è similare a quella di una “ritenuta”. Attualmente, per
poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO
è possibile utilizzare il blocco “AltriDatiGestionali” con il
seguente dettaglio:
- 2.2.1.16.1 <TipoDato> = CASSA-PREV;
- Videoforum del 15 gennaio 2019, risposta 1.8.
- FAQ n. 48 del 21 dicembre 2018, aggiornata il 17 gennaio 2019.
- 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18;
- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> importo del contributo;
- 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> il dato può non essere valorizzato.
I suggerimenti forniti dall’Agenzia con la FAQ n. 50 del 21
dicembre 2018 possono valere anche per altre tipologie di contributi
che hanno una gestione similare a quella del contributo ENASARCO.
Ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, le spese anticipate
in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della
base imponibile e quindi al calcolo dell’IVA, purché
opportunamente documentate.
Come precisato dalla FAQ n. 51 del 21 dicembre 2018, una delle
modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può
essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando
l’importo delle spese, la loro descrizione e, al posto
dell’aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art.
15”).
Un’altra modalità di riportare in fattura le spese può essere
quella di utilizzare il blocco “Altri dati gestionali”,
ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell’importo
del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il
blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile nella sezione in
cui si inseriscono le descrizioni dei beni/servizi oggetto della
cessione/prestazione).
L’agenzia di viaggi organizzatrice che emette la fattura ai sensi
dell’art. 74-ter, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 deve
compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento”
TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia
di viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo
Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) e
inserendo, in luogo dell’aliquota IVA, il codice natura:
- N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
- N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili14.
- Così la FAQ n. 53 del 21 dicembre 2018.
L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art.
21 del D.P.R. n. 633/1972 non prevede alcuna predisposizione e invio
all’Agenzia delle entrate di delega.
Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che nel
campo 1.2 “Dati relativi al cedente/prestatore” (fornitore) vanno
inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi l’agenzia di
viaggi intermediaria; nel campo 1.4 “Dati relativi al
cessionario/committente” (cliente) vanno inseriti i dati del tour
operator; nel campo 1.6 “Fattura emessa da un soggetto diverso dal
cedente/prestatore” occorre scegliere “CC”, in quanto emessa
dal cessionario/committente15.
In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di
viaggi intermediaria della copia della fattura, lo SdI consegna la
fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)
riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa
dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria,
qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo
telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, lo SdI consegnerà
a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator
abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale
“Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio
indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il
proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della
fattura.
In ogni caso, per rispettare quanto previsto dal D.M. n. 340/1999, il
tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria
di avere emesso la fattura per suo conto e può trasmettergli
(tramite e-mail o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file
XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura
(eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna
pervenuta dallo SdI)16.
Di seguito si riepilogano i chiarimenti sul punto:
- una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri uffici, anche nel caso in cui dovesse dotarsi di un codice destinatario per la propria attività commerciale;
- l’attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI), ma, in tal caso, l’operatore (unica P.IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”;
- lo stesso chiarimento del punto precedente vale per il Gruppo IVA in quanto è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella
- Si segnala che il comunicato stampa ASTOI del 25 gennaio 2019 evidenzia la necessità di compilare anche al “punto 1.5 quale committente/emittente il TO” (tour operator).
- Cfr. risposta 2.11 del Videoforum del 15 gennaio 2019.
sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il
codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione
è riferibile.
Per le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia (ad
esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato) oppure quelle emesse da
soggetti residenti verso controparti estere, nel campo relativo al
CAP va indicato il codice convenzionale “00000”17.
Nell’incontro con il CNDCEC del 15 gennaio 2019, l’Agenzia delle
entrate ha fornito la risposta 1.11. relativa alle fatture in valuta.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia la fattura XML deve essere
in ogni caso convertita in valuta “EUR”, indicando in un campo di
testo l’ammontare in Euro e il cambio. Questo agli operatori del
settore commodities crea grandissime problematiche e sembra in
contrasto con la norma comunitaria, la normativa nazionale IVA e il
tracciato fattura PA.
L’art.
230 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli
importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi
moneta” a patto che
il tasso di cambio sia l’ultimo pubblicato dalla Banca centrale
europea al momento in cui l’imposta diventa
esigibile.
Le specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche
(approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n.
89757), nel campo “Divisa”, prevedono la possibilità di esporre
il tipo di valuta utilizzata per l’indicazione degli importi della
fattura. Ciò trova corrispondenza nel software messo a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate. Nella prassi commerciale di alcuni
settori (commodities, bunkeraggio) è ampiamente adottato il
dollaro, quale valuta di riferimento, anche nelle transazioni tra
soggetti passivi IVA stabiliti in Italia.
Nell’ambito del Tavolo istituzionale intrattenuto dal CNDCEC con
l’Agenzia delle entrate è stata sottoposta la problematica,
chiedendo se possa essere considerata corretta la seguente soluzione:
- esposizione degli importi in USD, come previsto dalle specifiche tecniche, compilando il campo 2.1.1.2. “Divisa” con il valore USD;
- indicazione del controvalore in EUR di imponibile/aliquota/imposta in un campo di testo da concordare.
Tale
soluzione dovrebbe essere conforme all’art. 21, comma 2, lett. l)
del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui la fattura deve contenere
“aliquota, ammontare
dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di
euro”.
L’Agenzia ha risposto che qualora il campo 2.1.1.2 <Divisa>
sia valorizzato con elemento diverso da EUR, ad. esempio <USD>:
- il campo 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> può essere espresso in valuta estera, nell’esempio
<USD>;
- nelle linee di dettaglio, i campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale> sono invece sempre espressi in <EUR>, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- nella sezione “Dati riepilogo”, i campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <imposta> sono sempre espressi in EUR, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972;
- nel campo 2.1.1.16 <AltriDatiGestionali> occorrerebbe strutturare l’informazione relativa all’importo nella valuta alternativa (nell’esempio USD).
Tale approccio non comporta scarti da parte dello SdI e, ai fini
fiscali, risulta coerente con l’obbligo di indicare in fattura
l’aliquota, l’imponibile e l’imposta in Euro così come
previsto dal citato art. 21. Il medesimo approccio sarebbe
compatibile con l’elaborazione degli importi effettuati
dall’Agenzia dal momento che i dati fiscalmente rilevanti che il
sistema acquisisce sono interpretati sempre in Euro, coerentemente
con quanto stabilito dalla citata normativa.
L’incoerenza del valore dei campi importo (i.e. totale documento in
USD vs dati di dettaglio in EUR) sarebbe “sanata”
dall’indicazione del tasso di cambio e dall’indicazione in uno
dei campi testuali (p.e.
<Causale>)
del fatto che “il
totale della fattura è espresso in dollari sebbene gli importi
fiscalmente rilevanti sono espressi in euro ai sensi della vigente
normativa”. In
questo modo il documento fattura includerebbe ogni necessaria
informazione.
Nel tracciato XML il campo “sconto di riga” ammette solo due
decimali, mentre al contempo il prezzo unitario ne ammette otto. Ciò
crea differenze nel calcolo degli arrotondamenti che possono essere
risolti utilizzando una linea fattura per rappresentare uno sconto (=
“SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario
corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato
con una precisione fino a 8 decimali18.
Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario-minimo decidesse di
emettere fattura elettronica, è tenuto a riportare gli estremi di
riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non
sono soggette a ritenuta di acconto, all’interno della fattura. A
tale fine si potrà compilare la fattura
elettronica indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che
le somme non sono soggette a ritenuta19.
Nell’ambito del Tavolo istituzionale intrattenuto dal CNDCEC con
l’Agenzia delle entrate, il CNDCEC ha evidenziato che molti degli
scarti sono dovuti a taluni caratteri speciali (es. €,
$, ecc.). È stato, pertanto, chiesto di precisare quale sia
il set di caratteri da utilizzare per evitare tali scarti.
L’Agenzia ha precisato che i caratteri ammessi per i diversi campi
stringa sono i caratteri UNICODE UT-F8, gruppo basic latin, la cui
lista è disponibile all’indirizzo
https://unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf.
Con riferimento al tema dell’emissione delle fatture elettroniche,
l’Agenzia delle entrate nel corso del videoforum con il CNDCEC del
15 gennaio scorso ha nuovamente confermato che le regole dell’art.
21 del D.P.R. n. 633/1972 non sono cambiate: la data della fattura è
la data di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura
differita la data della fattura è la data di emissione della fattura
elettronica poiché al suo interno sono riportati i dati dei DDT che
identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, come noto, sulla base delle disposizioni dell’art. 10 del
D.L. n. 119/2018 è stato disposto che per il primo semestre del
periodo d’imposta 2019 le sanzioni:
- non si applicano se la fattura è emessa correttamente entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998;
- si applicano con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.
Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 marzo 2019
potrà essere trasmessa allo SdI entro il 16 aprile 2019 in caso di
operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di
operatore IVA “trimestrale”.
- Cfr. Risposta 2.28 fornita nel corso del Videoforum del 15 gennaio 2019.
Sul punto, è stato altresì precisato20 che le sanzioni
oggetto della moratoria prevista dall’art. 1, comma 6, terzo
periodo, del D.Lgs. n. 127/2015, sono, secondo la formulazione
letterale della norma, quelle stabilite dall’art. 6 del D.Lgs. n.
471/1997. Pertanto, saranno applicate per intero le sanzioni relative
all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente, fermi
restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Con riguardo alle spese per acquisto di carburanti, l’Agenzia delle
entrate ha confermato21 che la cessione di carburante
verso un cessionario che effettua l’acquisto nell’ambito di
attività di impresa, arte e professione deve essere documentata, in
via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il
pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Il cessionario
è tenuto a conservare le ricevute del pagamento. Rimane, inoltre,
possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita
riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21, comma 4, del
D.P.R. n. 633/1972.
In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi dell’art.
34, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, una società cooperativa
agricola di conferimento per conto del socio, per rispettare la
progressività della fattura prevista dall’art. 21 del D.P.R. n.
633/1972, può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando
una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop ,
2/Cop , ecc).
In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio
risulteranno progressive con riferimento al singolo socio, e saranno
distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri
clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa (ad
esempio per gli altri clienti il socio numererà le fatture 1, 2, 3,
ecc.).
Nel caso di emissione della fattura da parte del
cessionario/committente (nel caso di specie, la società cooperativa)
per conto del socio, occorre valorizzare i blocchi “Terzo
intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”,
inserendo i dati della cooperativa e indicando che l’emittente è
il “Cessionario/committente” (punto 2.2.8 dell’Allegato “A”
al provvedimento 30 aprile 2018), come esemplificato nella schermata
della procedura web dell’Agenzia delle entrate riportata di
seguito:
- Incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019
- Così la risposta 6.1 al Videoforum del CNDCEC del 15 gennaio 2019.
- FAQ n. 47 del 21 dicembre 2018.
Infine, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può
inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio
indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del
destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un
esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore
agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli
(tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file
XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura
(eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna
pervenuta dallo SdI), ricordando al socio che può consultare o
scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata
del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture
elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano
superato 65.000 euro di proventi, si potranno riscontrare nell’area
riservata dell’associazione le fatture elettroniche emesse per suo
conto da parte del cliente.
La disposizione normativa (D.L. n. 119/2018) prevede che
l’associazione sportiva dilettantistica assicuri l’emissione
della fattura elettronica da parte del cessionario/committente:
pertanto, quest’ultimo predisporrà una fattura elettronica
riportando gli estremi dell’associazione sportiva dilettantistica
(partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione
“cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione
cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per
conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica
occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal
cessionario/committente). Nulla cambia in termini di registrazione
della fattura (che risulterà “attiva” per l’associazione
sportiva dilettantistica e “passiva” per il suo cliente titolare
di P.IVA).
Fatture con imponibile pari a zero
In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito
di chiusura della procedura di fallimento, lo SdI restituisce una
ricevuta di scarto in quanto il documento presenta un imponibile pari
a zero.
Nel corso della videoconferenza del 15 gennaio è stato chiesto
all’Agenzia delle entrate un chiarimento sull’emissione del
documento elettronico in tal caso. L’Agenzia ha risposto che, per
ovviare al problema, è possibile emettere una fattura elettronica
con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata”.
Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a
riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a
fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui
acquista il bene o il servizio.
Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il
professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso lo
SdI e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per e-
mail) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è
alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte
del cliente.
A partire dal secondo semestre di quest’anno, come previsto
dall’ultima Legge di Bilancio, l’Agenzia delle entrate offrirà
un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai
consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore
finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato
all’Agenzia sin dal 1° gennaio scorso. Queste regole sono state
stabilite per garantire il rispetto delle disposizioni sulla tutela
dei dati personali. Pertanto, al momento per il primo semestre, il
servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i
consumatori finali persone fisiche non è attivo.
Inoltre, a partire dal 25 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha
reso disponibile il servizio di consultazione delle fatture in
formato elettronico, transitate mediante lo SdI, relative agli
acquisti effettuati dagli enti non commerciali e dai condomìni non
in possesso di partita IVA24.
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione
d’Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano.
Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e
stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e
rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei
dati delle fatture transfrontaliere (c.d. “esterometro”,
disciplinato dall’art. 1,
- FAQ n. 55 del 19 gennaio 2019.
- La consultazione può essere eseguita accedendo all’area riservata del sito di assistenza Entratel e Fisconline, tramite i propri rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Entratel/Fisconline o di identità digitale Spid o Carta Nazionale dei Servizi. Per le modalità di accesso si rimanda alla sezione “Assistenza on line” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015). Tuttavia, poiché i
soggetti residenti a Livigno e Campione d’Italia sono identificati
con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l’operatore
IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la
fattura elettronica allo SdI valorizzando il campo del codice
destinatario con il valore convenzionale “0000000” e fornire una
copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione
d’Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di
tali fatture con il c.d. “esterometro”25.
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve
contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Tale
informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi
facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche
tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il
campo “Causale”, ovvero, a livello di singola linea fattura, il
blocco “Altri dati gestionali”.
Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o
stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il
campo “Causale” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel
menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”, come
riportato nell’immagine seguente:
Qualora, al momento di effettuazione dell’operazione, nel caso
l’attività degli esercenti commercio al dettaglio rientri tra
quelle disciplinate dall’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, il cliente
chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà
alternativamente:
- Cfr. FAQ n. 46 del 21 dicembre 2018.
- FAQ n. 49 del 21 dicembre 2018.
- FAQ n. 45 del 21 dicembre 2018.
- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la Circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- in caso di fattura immediata, trasmettere allo SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.
Qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C),
l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della
controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica,
una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente
non vi rinunci. Ai fini del controllo documentale di cui all’art.
36-ter del D.P.R. n. 600/1973 andrà fatto riferimento ai
contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata
al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra
fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova
contraria, sono validi quelli della fattura digitale. Quando le
fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o
ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei
corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura
vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta;
in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va
compilato riportando:
- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure
“NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
Utilizzo del canale PEC per la trasmissione e la ricezione dei file xml28
In relazione all’utilizzo della PEC quale canale di trasmissione
e/o ricezione dei file xml delle fatture elettroniche tramite il
Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle entrate ha precisato che
tale canale è sicuro e che è possibile aumentare il livello di
sicurezza di utilizzo sul proprio dispositivo (PC, smartphone e
tablet, ecc.) con alcuni semplici accorgimenti: non condividere
l’accesso alla propria casella PEC; salvare i file xml delle
proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli
dal sistema di posta elettronica certificata.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018,
emanato a seguito del parere del Garante della privacy, ha modificato
sostanzialmente le modalità di consultazione delle fatture
elettroniche transitate dallo SdI. Precedentemente, i documenti in
XML erano sempre liberamente consultabili nella propria area
riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”; dopo le
modifiche è, invece, richiesto che il contribuente (titolare di
partita Iva o consumatore finale) abbia esercitato apposita adesione
al servizio di consultazione e acquisizione dei file fattura.
L’accesso a tale servizio è possibile a ciascun soggetto passivo
Iva in possesso delle credenziali per il portale “Fatture e
Corrispettivi” oppure a un suo intermediario opportunamente
delegato tramite sottoscrizione del modello di delega di cui al
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 201829.
Va precisato, però, che è previsto un periodo transitorio. Fino al
3 maggio 2019 e per i 60 giorni successivi, infatti, l’Agenzia
procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture
elettroniche, rendendoli disponibili in consultazione, su richiesta,
al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari
da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale,
sempre su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese
disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.
Se non si intende aderire a tale servizio, i dati memorizzati saranno
cancellati, mentre saranno disponibili esclusivamente i dati
fattura30 fino al 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di
riferimento.
- Cfr. FAQ n. 60 del 2e marzo 2019
- Gli intermediari delegabili a tale servizio sono esclusivamente i soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. Sul punto, si rinvia al nostro documento “La fatturazione elettronica fra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018” del 20 dicembre 2018.
- Ai sensi del punto 1.1 del Provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018, per “dati fattura” si intendono i dati
fiscalmente
rilevanti di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ad esclusione
dei dati di cui al comma 2, lett. g) (natura, qualità e quantità
dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione), e alle
altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il
processo di fatturazione elettronica attraverso lo SdI, riportati
nell’Allegato B), compreso il codice
hash.
L’opzione per accedere alla nuova funzionalità è esercitabile a
partire dal 3 maggio 2019 dalla propria area riservata del sito web
dell’Agenzia, anche per il tramite di un intermediario da delegare
mediante la presentazione del modello di cui al provvedimento 5
novembre 2018.
In caso di adesione al servizio di consultazione, i file delle
fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo SdI sono tenuti
a disposizione nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte del
Sistema di Interscambio e saranno cancellati entro 30 giorni dal
predetto termine. Pertanto, si suggerisce effettuare il download del
file se si intende archiviare una copia delle fatture sui propri
dispositivi.
Al consumatore finale, in assenza di adesione al servizio, non è
reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture
elettroniche ricevute. Per poter visionare i documenti dovrà,
pertanto, aderire al servizio di consultazione.
L’Agenzia ha chiarito anche che, essendo il processo di
fatturazione un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del
file XML della fattura da parte dell’Amministrazione finanziaria
sarà sufficiente che l’adesione sia stata effettuata da una delle
due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o
cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili
in consultazione i file XML delle fatture elettroniche esclusivamente
a chi abbia effettuato la predetta adesione al servizio.
Come precisato dal richiamato provvedimento del 21 dicembre 2018, si
procede, invece, alla cancellazione dei file XML delle fatture per le
quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:
- presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;
- assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuata da parte del cedente o del cessionario.
Con riguardo alla conservazione elettronica, la risposta fornita
dall’Agenzia delle entrate alla FAQ n. 26 afferma l’esistenza di
un obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute dai
soggetti in regime di vantaggio o forfettario nel solo caso in cui
questi ultimi comunichino al cedente/prestatore l’indirizzo PEC
ovvero il codice destinatario.
Al riguardo, nel nostro documento del 20 dicembre 2018 avevamo
segnalato che il cedente/prestatore avrebbe potuto acquisire
autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo PEC del
soggetto in regime di vantaggio o forfetario e inviare la fattura a
detto indirizzo all’insaputa
di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non
deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma
dall’iniziativa del soggetto emittente fattura per cui era sorto il
dubbio sulla sussistenza di detto obbligo anche in simili circostanze
e si auspicava un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nel
videoforum del 15 gennaio 2019, l’Agenzia ha precisato, sul punto,
che “il cliente
in regime
forfettario non è
obbligato a
ricevere le
FE, quindi è
importante che
conservi le
fatture ricevute
in via analogica
o via PEC, pur
non avendo richiesto [rectius,
fornito] al fornitore
tale indirizzo, in
modo analogico. Si
ricorda, tuttavia,
che anche l’operatore forfettario o
il suo delegato
può sottoscrivere il servizio gratuito di
conservazione AE,
indipendentemente
dalla modalità di
ricezione delle
fatture: in tal
modo sarà sicuro
che le sue
fatture passive saranno conservate per 15
anni senza il
rischio di
perderle”.
Così come formulata, la risposta non risolve i dubbi sopra
evidenziati anche se non sembra negare la possibilità di conservare
in formato analogico le fatture ricevute dal forfetario al proprio
indirizzo telematico.
In ordine alla conservazione dei documenti di trasporto, la risposta
alla FAQ n. 52 del 21 dicembre 2018 ha precisato che i DDT possono
essere conservati in maniera cartacea. Qualora, invece, siano
allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il
servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia, tali
documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la
fattura31.
Le medesime considerazioni valgono anche nel caso di fattura
differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.
Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio
2019, è stato chiarito che gli eventuali allegati alla fattura
elettronica trasmessi allo SdI sono soggetti all’obbligo di
conservazione elettronica secondo le disposizioni del D.M. 17 giugno
2014.
Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio
2019, è stato chiarito che per le fatture emesse nei confronti di un
soggetto non residente, qualora si decidesse di trasmettere allo SdI
la fattura elettronica compilando il campo “CodiceDestinatario”
con “XXXXXXX”, l’originale della fattura sarà quello veicolato
tramite SdI, ossia il documento elettronico, e non quella inviata al
cliente estero con le modalità tradizionali. La fattura elettronica
sarà, di conseguenza, soggetta alle disposizioni sulla
conservazione.
- Si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.
Il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate
Nel corso del videoforum del CNDCEC del 15 gennaio 2019, è stato
chiesto se l’adesione al servizio gratuito di conservazione
dell’Agenzia delle entrate comporti necessariamente che il
contribuente assuma la qualifica di Responsabile della conservazione.
Al riguardo, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) aveva
chiarito nelle Linee Guida per l’attuazione del Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) che, in caso di affidamento del
servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di
Responsabile della conservazione poteva essere ricoperto
esclusivamente da una persona fisica interna al soggetto produttore,
superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle
entrate.
È stata, pertanto, chiesta conferma di quanto sopra e, in caso
affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui
agli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante le Regole
tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli artt. 40-bis,
41, 47, 57-bis e 71 del CAD, siano a carico del contribuente.
In tale occasione, l’Agenzia dell’entrate ha fatto rinvio a
quanto previsto dalle Linee Guida dell’Agenzia per I’Italia
Digitale (AgID).
In seguito a tale risposta, il CNDCEC, nell’ambito del Tavolo
istituzionale intrattenuto con l’Agenzia delle entrate, ha chiesto
conferma se, in tal caso, il Responsabile della conservazione sia
l’Agenzia stessa, in quanto da considerarsi “soggetto produttore”
che di fatto procede alla conservazione.
L’Agenzia delle entrate, nel confermare che l’AgID è l’Ente
preposto all’attuazione e all’interpretazione del CAD, ha
ulteriormente precisato che il produttore del documento, nel caso
delle fatture (analogiche o elettroniche), è il soggetto in capo al
quale il D.P.R. n. 633/1972 pone l’obbligo di emissione e di
conservazione. Nel caso di fatture elettroniche e di conservazione di
documenti informatici, il soggetto obbligato (e, quindi, responsabile
della conservazione) può affidare il servizio di conservazione di
tutti o di una parte dei documenti a un terzo, fatte le opportune
valutazioni sulle caratteristiche del servizio e sul modello
organizzativo che intende adottare. Il terzo diventerebbe
Responsabile del servizio di conservazione e svolgerebbe in nome del
soggetto produttore le funzioni che garantiscono la conservazione a
norma dei documenti informatici, come da art. 6 del D.P.C.M. 3
dicembre 2013.
Nel caso in cui tale affidamento sia a favore dell’Agenzia delle
entrate, i compiti delegati, come riportato nell’art. 3 della
Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture
elettroniche prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, sono:
- la definizione e attuazione delle politiche complessive del sistema di conservazione ed il governo della sua gestione, di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in funzione della particolare tipologia dei documenti da conservare, di cui all’art. 7, comma 1, punto a), del
D.P.C.M.
3 dicembre 2013;
- la gestione del processo di conservazione di cui garantisce nel tempo la conformità alla normativa vigente, di cui all’art. 7, comma 1, punto b), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- la generazione del rapporto di versamento, secondo le modalità previste dal manuale di conservazione, di cui all’art. 7, comma 1, punto c), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- la generazione e sottoscrizione del pacchetto di distribuzione con firma digitale o firma elettronica qualificata, nei casi previsti dal manuale di conservazione, di cui all’art. 7, comma 1, punto d), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di conservazione, di cui all’art. 7, comma 1, punto e), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- la verifica periodica, con cadenza non superiore ai cinque anni, dell’integrità degli archivi dei file fattura trasmessi e della leggibilità dei file fattura per come trasmessi all’Agenzia, di cui all’art. 7, comma 1, punto f), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, escludendo dalla delega la leggibilità degli eventuali allegati codificati all’interno degli stessi file fattura, che il Contribuente deve garantire mantenendo validi e funzionanti nel tempo gli strumenti software utilizzati per la loro formazione o visualizzazione;
- l’adozione di misure per rilevare tempestivamente l’eventuale degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, ove necessario, per ripristinare la corretta funzionalità, nonché di analoghe misure con riguardo all’obsolescenza del formato dei file fattura, di cui all’art. 7, comma 1, punto g), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, escludendo dalla delega le misure riguardanti l’obsolescenza dei formati degli eventuali allegati codificati all’interno degli stessi file fattura, che il Contribuente deve garantire mantenendo validi e funzionanti nel tempo gli strumenti software utilizzati per la loro formazione o visualizzazione;
- duplicazione o copia dei documenti informatici in relazione all’evolversi del contesto tecnologico, secondo quanto previsto dal manuale di conservazione, di cui all’art. 7, comma 1, punto h), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- adozione delle misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema di conservazione, di cui all’art. 7, comma 1, punto i), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013;
- l’assistenza agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti e le risorse necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza, di cui all’art. 7, comma 1, punto k), del
D.P.C.M. 3 dicembre 2013, relativamente al solo sistema di
conservazione;
- predisposizione del manuale di conservazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e suo aggiornamento periodico in presenza di cambiamenti normativi, organizzativi, procedurali o tecnologici rilevanti, di cui all’art. 7, comma 1, punto m), del D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Il Contribuente delegante accetta, altresì, che l’Agenzia possa modificare, anche in corso di esecuzione della presente Convenzione, il Manuale e che le nuove versioni dello stesso saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul sito dell’Agenzia nell’area riservata. La pubblicazione
del Manuale aggiornato, nell’area predetta, costituisce a tutti gli
effetti comunicazione al Contribuente delle variazioni intervenute.
Con
riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi da parte degli esercenti con più punti cassa per
singolo punto vendita, che impiegano un unico registratore telematico
(RT) o un Server-RT, le “specifiche
tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”
(versione 6.0, agosto 2018) stabiliscono che tali soggetti che
“effettuano la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un
Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di
esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo di cui
al presente paragrafo, che deve essere coerente con il sistema di
controllo interno adottato in base al ‘Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo’ del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231, laddove
previsto”32.
Il riferimento alla necessità, per la fattispecie in oggetto, di
“certificare” il bilancio di esercizio ingenera il dubbio
che soggetti abilitati a quest’ultimo fine siano unicamente le
“società di revisione” e non anche i “revisori
legali” iscritti nel Registro dei revisori legali istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Al
riguardo, va tuttavia rilevato che l’art. 2409-bis
c.c. stabilisce, come
è noto, che “La
revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un
revisore legale dei conti o da una società di revisione legale
iscritti nell’apposito
registro.
Lo
statuto delle società che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti
sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito
registro”.
Tale
norma – unitamente al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, recante
l’”Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”
– stabilisce dunque la sostanziale equipollenza tra la revisione
contabile svolta da un revisore legale dei conti e quella esercitata
da una società di revisione.
Alla luce di tali considerazioni, il CNDCEC, nell’ambito del Tavolo
istituzionale intrattenuto con l’Agenzia delle entrate, ha chiesto
conferma di tale interpretazione, nonché la modifica delle predette
specifiche tecniche.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la certificazione in
argomento può essere effettuata dai soggetti iscritti nel registro
dei revisori legali, in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010, e che,
onde
- Par. 3, pag. 30 delle specifiche tecniche.
evitare incertezze interpretative, sarà valutata l’opportunità di
modificare in tal senso le specifiche tecniche.
Per
gli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita, che
impiegano un unico RT o un Server-RT, le specifiche tecniche per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri (versione 6.0, agosto 2018) stabiliscono
altresì che “Il
processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle
prescrizioni indicate nel presente paragrafo sia con riferimento ai
processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi
informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei
processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una
Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici
coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di
Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a
rilasciare le certificazioni di cui al punto 2.2 delle presenti
specifiche tecniche. Le predette verifiche di conformità sono
eseguite almeno ogni 3 anni”
33.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la risposta alla istanza
di consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019, ha precisato, in
merito alla fase di prima applicazione delle nuove regole, che la
certificazione dei processi amministrativi e contabili e dei sistemi
informatici dell’azienda deve essere preventiva o, al più,
contestuale alla loro entrata in funzione34.
- Cfr. cit. par. 3, pag. 30-31 delle specifiche tecniche.
- Si segnala, al riguardo, che anche per la certificazione dei vari processi prevista dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche, il CNDCEC, nell’ambito del Tavolo istituzionale intrattenuto con l’Agenzia delle entrate, ha chiesto conferma se tale certificazione sia necessaria alla luce della mancanza di una espressa previsione normativa sul punto, nonché, laddove tale necessità venisse confermata, la modifica delle predette specifiche tecniche, al fine di prevedere che tale certificazione possa essere rilasciata anche dai revisori legali iscritti nell’apposito Registro istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per
le imprese operanti nel settore della grande distribuzione che, sino
al 31 dicembre 2018, hanno applicato l’articolo 1, commi da 429 a
432, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 – abrogati dall’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 – va ricordato che l’art. 1,
comma 909, lett. f), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha, in ultimo
previsto, che l’opzione “già
esercitata entro il 31 dicembre 2016, resta valida fino al 31
dicembre 2018”. Tali
soggetti dovevano, dunque, inviare i dati dei corrispettivi di
dicembre 2018 entro il 15 gennaio 2019 ed eventualmente sostituirli
entro febbraio 2019, facendo coesistere, laddove nelle more fosse
stata esercitata l’opzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs.
n. 127 del 2015, due diversi meccanismi. Elemento che potrebbe aver
creato oggettive difficoltà nelle modifiche dei sistemi, nella loro
tempestiva predisposizione e conseguenti ritardi nell’iter
di certificazione.
L’Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 13 del 20 marzo
2019, rileva tuttavia, da un lato, che la fase di sovrapposizione tra
le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei
corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, che il
legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi
successivi. Indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata,
infatti, a decorrere dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con un
volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1° gennaio 2020
(per tutti gli altri), coloro che effettuano le operazioni di cui
all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 hanno l’obbligo di memorizzare
elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Anche alla luce
della regola generale ante
richiamata, ne deriva,
ad avviso dell’Agenzia, che entro tali date i soggetti dalle stesse
interessati devono procedere alla certificazione dei processi
prevista dal par. 3 delle predette specifiche tecniche, senza
ulteriore dilazione.
Ulteriori
chiarimenti sono stati resi infine dall’Agenzia delle entrate, con
la risposta ad interpello n. 14 del 29 gennaio 2019, per le imprese
della grande distribuzione che, non avendo aderito all’abrogato
regime opzionale di trasmissione dei corrispettivi di cui all’art.
1 della L. n. 311/2004, hanno sempre certificato le vendite al
dettaglio concluse presso i propri punti vendita tramite scontrini
fiscali conformi ai requisiti previsti dall’art. 12 del D.M. 23
marzo 1983, e che, con effetto dal 1° gennaio 2019, hanno esercitato
l’opzione prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015,
che comporta l’emissione, in luogo degli scontrini fiscali, del
documento commerciale, di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto col Ministro dello sviluppo economico 7
dicembre 2016. Alla luce dell’opzione esercitata, sono state
chieste
indicazioni
sui tempi per la “defiscalizzazione” dei registratori di cassa e
se possa essere emesso un documento commerciale redatto in base ad un
proprio layout (ove
l’indicazione del logotipo “MF” sia riportato sotto il testo
del documento stesso), utilizzando le stampanti “fiscali” ad oggi
in uso per gli scontrini sino ad esaurimento/obsolescenza/necessità
di ripristino delle
stesse.
Con
riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle entrate ha precisato
che la procedura di “defiscalizzazione” dei registratori di cassa
collegati a Server-RT
avrebbe dovuto
perfezionarsi entro il termine previsto per la liquidazione periodica
IVA del mese di gennaio 2019, e quindi entro il 16 febbraio 2019.
Sul
secondo quesito, l’Agenzia ha ritenuto che il documento commerciale
emesso per mezzo di un registratore di cassa, utilizzando le relative
stampanti fiscali (sino a loro esaurimento), che rispetti il
contenuto minimo individuato dall’art. 2 del decreto 7 dicembre
2016, è allo stesso conforme pur recando il logotipo “MF”
seguito dalla matricola in calce, qualora riporti un’indicazione
(ad esempio, “non
valido ai fini fiscali ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.
127/2015”) idonea a
fugare qualsiasi dubbio circa la sua portata esclusivamente
commerciale (e non fiscale).
Nelle
ipotesi in cui tale documento, a richiesta dell’acquirente, debba
essere valido anche ai fini fiscali, oltre a riportare le necessarie
informazioni (ossia, in aggiunta a quelle individuate nell’art. 2
del medesimo decreto ministeriale, «il
codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente»),
sarà tuttavia indispensabile rimuovere l’indicazione in precedenza
segnalata.