23/04/2019 | di Cristian Valsiglio
Dal 01/04/2019, le domande per l'assegno nucleo familiare (ANF) devono essere effettuate direttamente all'INPS e non presentate al datore di lavoro. Solo a seguito della predetta modalità di presentazione della domanda, l'INPS comunicherà al datore di lavoro l'importo da corrispondere al dipendente.
La circolare INPS 22.03.2019, n. 45 e il successivo messaggio 5.04.2019, n. 1430 entrano nel dettaglio della nuova modalità operativa lasciando tuttavia aperte molte questioni sia lato lavoratore sia lato datore di lavoro.
Inizialmente è necessario accogliere la novità con assoluto ottimismo e interesse, in quanto la matrice semplificatrice della ratio della disposizione era più auspicabile in termini di forte digitalizzazione.
I vantaggi sono molti: in prima battuta il datore di lavoro non deve più raccogliere la domanda conservandola in originale in modalità cartacea, inoltre saranno evitati inutili contenziosi nei quali il datore di lavoro si trovava schiacciato tra il recupero dell'ANF richiesto dall'INPS e le necessità del dipendente che tra l'altro, in molti casi, poteva aver compilato la domanda di richiesta dell'ANF con superficialità.
Dal 1.04.2019, dunque, la domanda dovrà essere inoltrata dal lavoratore esclusivamente in via telematica direttamente all'Inps (tramite Pin dispositivo o per il tramite di un patronato), che provvederà ad effettuare il calcolo dell'importo spettante comunicandolo al datore di lavoro.
Ma ci sono ancora molte incertezze. In particolare, il datore di lavoro non è ancora in grado di conoscere la modalità ovvero il tracciato utilizzato dall'INPS per comunicare gli importi da inserire in busta paga. L'Istituto, con la circolare sopra citata, aveva menzionato la creazione di una utility operativa dal 1.04, ma in realtà l'unica funzionalità ad ora operativa è la piattaforma di richiesta telematica dell'ANF.
Anche le domande di variazione delle condizioni del nucleo familiare dovranno essere comunicate in via telematica. La maggiore età del figlio o la scadenza di un'autorizzazione infatti potranno anch'esse essere causa di modifica della domanda, ma a questo punto si dovrà vedere se l'INPS provvederà a bloccare l'assegno il mese stesso della non spettanza o successivamente, con oneri di recupero spesso a carico del datore di lavoro che dovrà anticipare gli importi al lavoratore.
Non resta che attendere la terza puntata delle istruzioni.
La circolare INPS 22.03.2019, n. 45 e il successivo messaggio 5.04.2019, n. 1430 entrano nel dettaglio della nuova modalità operativa lasciando tuttavia aperte molte questioni sia lato lavoratore sia lato datore di lavoro.
Inizialmente è necessario accogliere la novità con assoluto ottimismo e interesse, in quanto la matrice semplificatrice della ratio della disposizione era più auspicabile in termini di forte digitalizzazione.
I vantaggi sono molti: in prima battuta il datore di lavoro non deve più raccogliere la domanda conservandola in originale in modalità cartacea, inoltre saranno evitati inutili contenziosi nei quali il datore di lavoro si trovava schiacciato tra il recupero dell'ANF richiesto dall'INPS e le necessità del dipendente che tra l'altro, in molti casi, poteva aver compilato la domanda di richiesta dell'ANF con superficialità.
Dal 1.04.2019, dunque, la domanda dovrà essere inoltrata dal lavoratore esclusivamente in via telematica direttamente all'Inps (tramite Pin dispositivo o per il tramite di un patronato), che provvederà ad effettuare il calcolo dell'importo spettante comunicandolo al datore di lavoro.
Ma ci sono ancora molte incertezze. In particolare, il datore di lavoro non è ancora in grado di conoscere la modalità ovvero il tracciato utilizzato dall'INPS per comunicare gli importi da inserire in busta paga. L'Istituto, con la circolare sopra citata, aveva menzionato la creazione di una utility operativa dal 1.04, ma in realtà l'unica funzionalità ad ora operativa è la piattaforma di richiesta telematica dell'ANF.
Anche le domande di variazione delle condizioni del nucleo familiare dovranno essere comunicate in via telematica. La maggiore età del figlio o la scadenza di un'autorizzazione infatti potranno anch'esse essere causa di modifica della domanda, ma a questo punto si dovrà vedere se l'INPS provvederà a bloccare l'assegno il mese stesso della non spettanza o successivamente, con oneri di recupero spesso a carico del datore di lavoro che dovrà anticipare gli importi al lavoratore.
Non resta che attendere la terza puntata delle istruzioni.
Fonte: https://www.ratio.it/ratioquotidiano/nuove-modalita-di-richiesta-dellassegno-nucleo-familiare