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Per i professionisti transito al regime forfetario previa revoca dell’opzione


/ Paola RIVETTI Venerdì, 12 aprile 2019
4-6 minuti

Con la risposta all’interpello n. 107, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulla questione del passaggio al regime forfetario, chiarendo che, per i professionisti in regime “ordinario” per opzione, è possibile accedere al regime forfetario dal 2019 in ragione delle modifiche subite dal regime e in deroga al vincolo triennale previsto dall’art. 3 del DPR 442/97.

In linea generale, i soggetti che nel 2018 hanno applicato regimi di determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (contabilità ordinaria o semplificata), per il 2019, possono valutare di accedere al regime forfetario, possedendone i presupposti.

Per gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata, in presenza dei requisiti necessari, l’accesso al regime forfetario è sempre possibile anche se, nel 2018, l’applicazione della contabilità semplificata sia stata opzionale, ossia esercitata ancorché si possedessero i requisiti per il regime forfetario (art. 1 comma 70 della L. 190/2014). Il transito è possibile finanche in costanza di opzione per il “regime delle registrazioni IVA”, ex art. 18 comma 5 del DPR 600/73.

Rispetto a tale casistica, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato (con la ris. n. 64/2018) e ribadito (nelle risposte rese nel corso di incontri con la stampa specializzata e, da ultimo, nelle circ. n. 8/2019, § 1.1, e n. 9/2019, § 3.1) che il contribuente che abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario, può passare a quest’ultimo regime senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.

Per gli imprenditori individuali che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, pur avendo i requisiti del forfetario, l’accesso al regime agevolato nel 2019 è comunque possibile, ma previa revoca anticipata del triennio in forza dell’art. 1 del DPR 442/97, norma che consente la variazione dell’opzione e della revoca di un regime nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (cfr. circ. n. 8/2019, § 1.1, e n. 9/2019, § 3.2, che recepiscono le indicazioni fornite nel corso degli incontri con la stampa).

Al riguardo è stato osservato in dottrina che il diverso trattamento rispetto alle imprese minori sembrerebbe essere motivato dal fatto che – a parere dell’Agenzia – quando l’art. 1 comma 70 della L. 190/2014 fa riferimento all’opzione “per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari” si riferisca esclusivamente alla contabilità ordinaria.

Con la risposta di ieri, viene esaminata la questione rispetto ai professionisti. Il caso specifico riguarda un commercialista che aveva adottato fino al 2016 il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni; nel 2017, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfetario, ha manifestato l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato con la presentazione della dichiarazione IVA (presumibilmente barrando la casella 1 del rigo VO33).

Viene chiarito che, per questo caso, non sono automaticamente estensibili le considerazioni fatte dalla ris. n. 64/2018 con riferimento alle imprese minori, ma trova, di fatto, applicazione lo stesso trattamento per le imprese in contabilità ordinaria per opzione: in sostanza, il vincolo triennale sussiste ordinariamente, ma per quest’anno è revocabile in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio (art. 1 comma 1 del DPR 442/97). Conseguentemente, il professionista può transitare dal “regime di tassazione ordinario” a quello forfetario già dal 2019.

Non chiare le ragioni della differenziazione

Ad una prima analisi, non appaiono chiare le ragioni della differenziazione di trattamento rispetto alle imprese minori, soprattutto a seguito dell’operatività del regime di cassa. Nelle istruzioni alla dichiarazione IVA non si rinviene alcuna distinzione tra imprese e professionisti in merito all’esercizio dell’opzione ed alla sua durata.


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