Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Martedì, 23 aprile 2019
5-7 minuti

Entro il prossimo 30 aprile, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia che hanno effettuato operazioni con controparti non stabilite sono tenuti a trasmettere, per la prima volta, il c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015). La comunicazione ha cadenza mensile, ma il primo adempimento riguarda i dati dei documenti emessi e/o ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Entro il medesimo termine del 30 aprile, è previsto l’invio del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010, abrogato), con riferimento ai dati delle fatture relative all’ultimo periodo (trimestre o semestre) del 2018.

Nel primo caso, il contenuto informativo della comunicazione è definito dalle specifiche tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018; nel secondo caso, dalle specifiche approvate con provv. n. 58793/2017 (e in seguito aggiornate).
Tuttavia dal punto di vista operativo entrambi gli obblighi comunicativi si sostanziano nella predisposizione di un file in formato XML, che deve essere autenticato mediante una firma o un “sigillo” elettronico e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. In particolare, nell’ambito di una FAQ datata 22 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio web gratuito già disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi per la predisposizione e l’invio dello spesometro può essere utilizzato anche ai fini della nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

I tracciati dello “spesometro”, infatti, secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, già contemplavano l’invio dei dati delle fatture emesse o ricevute da soggetti esteri, consentendo, peraltro, di individuare specificamente gli acquisti intracomunitari (le fatture di acquisto intra Ue di beni sono identificate dalla codifica “TD10”, le fatture di acquisto intra Ue di servizi dalla codifica “TD11”). Per tale ragione, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare per l’esterometro gli stessi tracciati e gli stessi servizi già disponibili per la comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
I servizi in parola sono accessibili dal portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Dati fatture” (la denominazione pare non sia stata aggiornata), e consentono di generare, autenticare, trasmettere, nonché di rettificare, il file contenente i dati delle operazioni transfrontaliere.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione è dovuta su base mensile ed è trasmessa, di regola, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione dei documenti. L’unica eccezione è rappresentata dai mesi di gennaio e febbraio 2019, giacché – in sede di prima applicazione degli obblighi in esame – la trasmissione dei dati è stata differita al 30 aprile 2019 per effetto del DPCM 27 febbraio 2019.

Per le fatture passive, sebbene la norma istitutiva dell’adempimento menzioni la data di ricezione dei documenti, in realtà – sulla base del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9) – l’invio dei dati è effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla “data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.

Alla luce di questa formulazione e ricordando le modifiche che il DL 119/2018 ha apportato all’art. 1 del DPR 100/98, ci si interroga rispetto all’obbligo di includere, ad esempio, nella comunicazione del mese di marzo le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 aprile 2019, se l’IVA a credito è stata computata nella liquidazione di marzo.
Sul piano oggettivo, peraltro, c’è da osservare come sia lo spesometro che l’esterometro abbiano a oggetto sostanzialmente documenti che abbiano formato “fattura” (incluse, naturalmente, le autofatture). Per le operazioni passive, quindi, andrebbero esclusi tutti i documenti che non sono soggetti agli obblighi di registrazione e, in quest’ottica, non si comprende come debba essere interpretato il contenuto della risposta Agenzia delle Entrate n. 85/2019 che include anche le fatture che una società italiana riceve da un soggetto passivo Ue privo di partita IVA.

Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione, si ritiene opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire i dati di periodi diversi nel medesimo file.

Infine, un punto sul quale sarebbe auspicabile un chiarimento riguarda la possibilità di trasmettere un nuovo file, senza l’applicazione di sanzioni, entro i cinque giorni successivi alla notifica di scarto della comunicazione inviata tempestivamente. In precedenza, riferendosi allo “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile tale possibilità, con una FAQ pubblicata sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Stante l’analogia tra le due comunicazioni, dunque, la suddetta regola dovrebbe potersi applicare anche con riguardo all’esterometro.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...