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Ritenuta agli avvocati in caso di pagamento da controparte

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A seguito di una causa legale è frequente che il legale vittorioso ottenga il pagamento direttamente dalla controparte. Quando l’ordine di pagare il legale avversario è direttamente contenuto nella sentenza, si ricade nella fattispecie della distrazione (art. 93 c.p.c.). In questo caso occorre sfuggire all’errore di chiedere al legale nostro avversario la fattura per le sue competenze. La ragione è che l’IVA segue la prestazione di servizio che, in questo caso, è resa a una parte diversa da quella che effettua il pagamento. La fattura va sempre emessa dal legale al proprio cliente, anche se il pagamento arriva da una terza parte. In questi casi si pongono altri due problemi: in base a quale documento avviene il pagamento e chi paga la ritenuta.
Per quanto riguarda la prima domanda si suole identificare nella sentenza il titolo per procedere al pagamento, quindi è inutile ingaggiare fastidiose battaglie per ottenere un documento di addebito.
Per quanto riguarda la ritenuta, sebbene possa apparire bizzarro, chi paga è tenuto a trattenere e versare al Fisco il 20% sui compensi, anche se non ha ricevuto alcuna prestazione. La ragione per questo comportamento è illustrata dalla circolare 6.12.1994, n. 203 a sua volta confortata dall’Avvocatura Generale dello Stato con il parere 5.10.1992, n. 4332. In sintesi il documento afferma che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni professionali, anche se queste ultime sono state rese nell'interesse di terzi e anche se l'adempimento del pagamento è disposto in modo coattivo in base a sentenza di condanna. Il documento aggiunge che il pagamento di una somma pari all’IVA avviene a titolo di condanna e non di rivalsa al fine di tenere indenne la controparte, e non è infatti dovuto qualora la controparte abbia titolo a esercitare la detrazione dell'imposta stessa (anche Cass n. 3544/1982).
Con risoluzione 15.03.2019, n. 35/E, l’Agenzia si è nuovamente occupata del tema, questa volta in relazione a pagamenti fatti al legale di controparte che non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso, rilasciato allo stesso dalla medesima controparte. Vale la pena di notare che la domanda posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è stata sollevata dalla sua consorella, cioè l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quest’ultima ha sostenuto la tesi che nel caso descritto, nonostante il pagamento avvenga nelle mani del lavoratore autonomo, non è necessario applicare la ritenuta sulla quota corrispondente alle competenze del legale.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che quanto liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza sia da assoggettare a ritenuta ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 600/1973. L’Agenzia ha però aggiunto che la consorella Agenzia Entrate Riscossione è esonerata dall’effettuazione della ritenuta quando il pagamento al difensore della parte avversaria ha la funzione di ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute. Dalla risoluzione si intuisce che, in questo caso, è irrilevante che il pagamento avvenga nelle mani del professionista, perché ciò che conta è la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto.
Pare quindi di comprendere che la somma erogata al legale, sulla base del mandato all’incasso, mantiene la stessa qualificazione fiscale che avrebbe avuto qualora fosse stata erogata alla controparte, rappresentando quindi il ristoro per le spese legali subite. A tal fine si richiede l’acquisizione della copia (analogica) della fattura inviata dal legale al suo cliente.

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