Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Corrispettivi con fattura senza invio telematico


/ Corinna COSENTINO e Mirco GAZZERA Mercoledì, 22 maggio 2019
5-7 minuti

Con la risposta a interpello n. 149 di ieri, 21 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica sono da ricondurre alla nozione di “distributore automatico” ai fini dell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.

Il caso esaminato riguarda il servizio di ricarica dei predetti veicoli erogato attraverso colonnine ubicate in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico. Tale servizio può essere fruito:
- su base contrattuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione mensile;
- oppure, in assenza di contratto di abbonamento, attraverso pagamento diretto alla colonnina; tale modalità è ammessa solamente per i clienti dotati di smartphone e tablet abilitati al traffico internet, circostanza che rende possibile l’emissione della fattura.

Per l’erogazione del servizio sopra descritto, la società che ha presentato l’interpello ha chiesto se è applicabile o meno l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura relativo alle prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (art. 22 comma 1 n. 4 del DPR 633/72) e, pertanto, se la fattura debba essere emessa solo ove espressamente richiesta dal cliente.

L’Agenzia delle Entrate ha premesso che in linea generale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per i soggetti passivi che effettuano operazioni tramite distributori automatici, tuttavia, l’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015 ha previsto l’applicazione dell’obbligo già a decorrere dal 1° aprile 2017 (ovvero dal 1° gennaio 2018 per i distributori automatici privi della c.d. “porta di comunicazione”, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate n. 61936/2017).

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116/2016 è stato chiarito che per “distributore automatico” si intende “un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi”.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102807/2016 è stata poi disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche ivi indicate (es. porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate).

Considerati i requisiti tecnici sopra indicati, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le colonnine di ricarica situate in luoghi pubblici o privati, ma fruibili al pubblico (le quali, nel caso specifico, consentono il pagamento con carta di credito o conto PayPal e tracciano mediante contabilizzatori e piattaforme digitali sia i consumi di energia elettrica, sia i pagamenti degli utenti finali) sono da ricondurre alla nozione di “distributore automatico”. Di conseguenza, si applicano i relativi obblighi in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, come previsto dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015.

Tali adempimenti sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. Tuttavia, come espressamente stabilito dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015, ciò non comporta il venir meno dell’obbligo di emissione della fattura ove questa sia richiesta del cliente.

Secondo l’Agenzia, da tale ricostruzione normativa deriva che “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura”, la quale, a partire dal 1° gennaio 2019 (salvo esoneri), è emessa in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Quest’ultima precisazione sembra coerente con il principio generale secondo cui il soggetto passivo può certificare le operazioni con l’emissione della fattura anche nel caso di operazioni per le quali la stessa non è obbligatoria ex art. 22 del DPR 633/72. L’esercizio di tale facoltà comporta il venire meno degli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale sostituiti, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate.

Obbligo di fattura se la colonnina è in uso al singolo privato

L’Agenzia ha precisato, infine, che l’obbligo di emissione della fattura ricorre nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio sia data in uso al singolo privato e, dunque, non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne, non operando in tale caso l’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 del DPR 633/72.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...