/ Corinna COSENTINO e Mirco GAZZERA Mercoledì, 22 maggio 2019
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Con la risposta a interpello n. 149 di ieri, 21 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica sono da ricondurre alla nozione di “distributore automatico” ai fini dell’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi.
Il caso esaminato riguarda il servizio di ricarica dei predetti veicoli erogato attraverso colonnine ubicate in luoghi pubblici o privati accessibili al pubblico. Tale servizio può essere fruito:
- su base contrattuale, in funzione dei consumi effettuati dai clienti e con fatturazione mensile;
- oppure, in assenza di contratto di abbonamento, attraverso pagamento diretto alla colonnina; tale modalità è ammessa solamente per i clienti dotati di smartphone e tablet abilitati al traffico internet, circostanza che rende possibile l’emissione della fattura.
Per l’erogazione del servizio sopra descritto, la società che ha presentato l’interpello ha chiesto se è applicabile o meno l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura relativo alle prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (art. 22 comma 1 n. 4 del DPR 633/72) e, pertanto, se la fattura debba essere emessa solo ove espressamente richiesta dal cliente.
L’Agenzia delle Entrate ha premesso che in linea generale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Per i soggetti passivi che effettuano operazioni tramite distributori automatici, tuttavia, l’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015 ha previsto l’applicazione dell’obbligo già a decorrere dal 1° aprile 2017 (ovvero dal 1° gennaio 2018 per i distributori automatici privi della c.d. “porta di comunicazione”, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate n. 61936/2017).
Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116/2016 è stato chiarito che per “distributore automatico” si intende “un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi”.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102807/2016 è stata poi disciplinata una prima soluzione transitoria valida per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche ivi indicate (es. porta di comunicazione capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate).
Considerati i requisiti tecnici sopra indicati, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le colonnine di ricarica situate in luoghi pubblici o privati, ma fruibili al pubblico (le quali, nel caso specifico, consentono il pagamento con carta di credito o conto PayPal e tracciano mediante contabilizzatori e piattaforme digitali sia i consumi di energia elettrica, sia i pagamenti degli utenti finali) sono da ricondurre alla nozione di “distributore automatico”. Di conseguenza, si applicano i relativi obblighi in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, come previsto dall’art. 2 comma 2 del DLgs. 127/2015.
Tali adempimenti sostituiscono le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. Tuttavia, come espressamente stabilito dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 127/2015, ciò non comporta il venir meno dell’obbligo di emissione della fattura ove questa sia richiesta del cliente.
Secondo l’Agenzia, da tale ricostruzione normativa deriva che “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura”, la quale, a partire dal 1° gennaio 2019 (salvo esoneri), è emessa in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Quest’ultima precisazione sembra coerente con il principio generale secondo cui il soggetto passivo può certificare le operazioni con l’emissione della fattura anche nel caso di operazioni per le quali la stessa non è obbligatoria ex art. 22 del DPR 633/72. L’esercizio di tale facoltà comporta il venire meno degli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale sostituiti, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di fattura se la colonnina è in uso al singolo privato
L’Agenzia ha precisato, infine, che l’obbligo di emissione della fattura ricorre nelle ipotesi in cui la colonnina per l’erogazione del servizio sia data in uso al singolo privato e, dunque, non sia nella disponibilità del pubblico che intenda usufruirne, non operando in tale caso l’esonero dall’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 22 del DPR 633/72.