/ Edoardo MORINO Giovedì, 30 maggio 2019
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Posto che non può escludersi, in linea di principio, la liceità della prestazione eseguita dal professionista a titolo gratuito, la condotta dell’iscritto all’Albo che, tramite pubblicità informativa, offra servizi di consulenza gratuita deve essere valutata dal Consiglio di disciplina costituito presso il Consiglio dell’Ordine nel cui albo il professionista è iscritto, prendendo in esame tutti gli aspetti caratterizzanti la fattispecie concreta.
Sono queste le conclusioni formulate dal CNDCEC con il Pronto Ordini 7 maggio 2019 n. 55, in cui si ricorda, innanzi tutto, che il Codice deontologico della professione (approvato dal CNDCEC il 17 dicembre 2015 e successivamente aggiornato nella seduta del 16 gennaio 2019), in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 5 lett. g) del DL 138/2011 e dall’art. 4 del DPR 137/2012, in tema di informazione e pubblicità informativa stabilisce, all’art. 44, che:
- la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente a oggetto l’attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, è libera (comma 1);
- le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive (comma 3).
In linea con la disciplina dettata dal DLgs. 145/2007 – le cui disposizioni, come si legge all’art. 1 comma 1, hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa – l’art. 15 comma 5 del Codice deontologico prevede, inoltre, che il professionista debba, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
Il CNDCEC richiama, al riguardo, anche l’art. 20 comma 2 del DLgs. 206/2005, secondo cui una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
Alla luce del quadro normativo appena delineato, il Consiglio nazionale osserva come gli iscritti all’Albo possano promuovere l’offerta al pubblico delle proprie prestrazioni professionali, fermo restando che sono vietate:
- le pratiche commerciali scorrette, ossia quelle condotte, contrarie alla diligenza professionale, false o comunque idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del cliente-consumatore in relazione al servizio professionale offerto;
- le condotte caratterizzate da scorrettezza e slealtà, rivolte a un professionista concorrente, poste in essere, in particolare, attraverso l’utilizzo di pubblicità ingannevole.
Tanto premesso, il CNDCEC evidenzia che:
- secondo l’art. 2233 comma 2 c.c., la misura del compenso, in ogni caso, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione;
- il principio dell’adeguatezza è stato ribadito recentemente dall’art. 19-quaterdecies commi 1 e 2 del DL 148/2017 in tema di equo compenso.
Queste ultime disposizioni – specifica il CNDCEC – integrano quanto già previsto dalla L. 81/2017, che considera abusive e prive di effetto le clausole contrattuali che possono danneggiare il lavoratore autonomo (come, ad esempio, quelle che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso).
Il Consiglio nazionale sottolinea, peraltro, che, nell’opinione di parte della giurisprudenza, le disposizioni degli artt. 2229 e ss. c.c. relative al contratto di prestazione d’opera, oltre a non escludere la possibilità di accordi di prestazione gratuita, non determinano alcuna presunzione, nemmeno iuris tantum, di onerosità dell’opera intellettuale (cfr. Cass. n. 2769/2014).
Ne consegue che le parti possono escludere il diritto del professionista al compenso e che la prestazione può essere eseguita a titolo gratuito per varie motivazioni, purché lecite (cfr. documento FNC 31 gennaio 2017, “L’accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista”).
In conclusione, il CNDCEC chiarisce che:
- la pubblicità informativa deve avere a oggetto informazioni trasparenti, veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative o suggestive;
- è, in ogni caso, contraria alle norme di legge e deontologiche la pubblicità ingannevole diretta all’acquisizione sleale della clientela;
- non è da escludersi, in linea di principio, la liceità della prestazione eseguita dal professionista a titolo gratuito.