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Ampliati i termini per emettere la fattura e inviare i corrispettivi


/ Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO Sabato, 22 giugno 2019
5-7 minuti

Con il decreto crescita viene aggiornato il termine per emettere fattura elettronica consentendo, dal prossimo 1° luglio, di emettere le fatture entro 12 giorni – rispetto ai dieci previsti dalla precedente formulazione della norma – dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.

Ulteriori novità inserite in sede di conversione del decreto riguardano i termini di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Analogamente a quanto disposto in tema di fatturazione, infatti, viene stabilito che i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio possono inviare i dati entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72. In base all’attuale disciplina, l’invio dei dati può essere effettuato “con una frequenza variabile con un valore massimo dell’intervallo di cinque giorni”. Restano fermi, tuttavia, sia i termini di memorizzazione (giornaliera) dei corrispettivi, sia quelli per le liquidazioni IVA periodiche.

Inoltre, viene stabilito che, per il primo semestre di applicazione dei nuovi adempimenti telematici relativi ai corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, l’invio dei dati potrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 6 del DLgs. 127/2015. Anche in questo caso, restano fermi i termini per le liquidazioni periodiche.

Vengono invece modificati quelli previsti per l’invio dei dati sulle vendite a distanza da parte delle piattaforme informatiche che hanno facilitato le medesime operazioni ai sensi dell’art. 11-bis commi da 11 a 15 del DL 135/2018. In base all’originaria formulazione dell’art. 13 del DL crescita, il primo invio dei dati doveva essere effettuato entro il mese di luglio 2019. Ora, il riferimento al suddetto termine viene eliminato, demandando a un successivo provvedimento attuativo la definizione della nuova scadenza.

È opportuno inoltre segnalare che, nell’ambito di un processo di digitalizzazione e semplificazione, il decreto crescita prevede che diventino elettronici gli adempimenti che interessano i rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino. Saranno emesse, infatti, in via elettronica – secondo modalità che devono ancora essere definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze – le fatture relative alle operazioni intercorrenti con i soggetti stabiliti nello Stato sammarinese, pur restando fermi gli esoneri previsti dall’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 e da altre specifiche disposizioni.

Fra le altre novità in materia di IVA si segnalano, infine, la possibilità di effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche relativa al quarto trimestre con la dichiarazione IVA annuale (purché questa sia presentata entro il mese di febbraio), la possibilità di cedere il credito IVA trimestrale, oltre che quello annuale, e l’introduzione di alcune semplificazioni relative alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.

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