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E-fattura differita con data «flessibile»


/ Luca BILANCINI Sabato, 29 giugno 2019
4-6 minuti

La data da indicare nel file della fattura elettronica differita può essere quella dell’ultima operazione effettuata nel periodo, come suggerito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare del 17 giugno 2019 n. 14, ma anche, alternativamente, quella, successiva, in cui il documento è predisposto e trasmesso al Sistema di Interscambio. È, questa, una delle precisazioni, di carattere estremamente operativo, fornite ieri da Assosoftware sul proprio portale e frutto di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento, pienamente conforme al dettato normativo, contribuisce a far luce sulla questione del giorno da inserire nel campo “Data” del file XML, in caso di emissione di fattura differita. L’Amministrazione finanziaria, nel citato documento di prassi, aveva, infatti, affermato, come fosse “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”. Il comportamento suggerito non deve ritenersi, quindi, obbligatorio, ma soltanto facoltativo.

D’altro canto un’interpretazione letterale dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, conduce a ritenere che, in tema di fattura differita, il momento di effettuazione delle operazioni possa desumersi non già (o non solo) dalla data del documento, quanto dal “dettaglio delle operazioni”, che nello stesso sono riportate. Nel caso, ad esempio, della cessione di beni consegnati in tempi differenti nello stesso mese, nel file fattura sono valorizzati numero e data dei documento di trasporto.

Assosoftware propone sulla questione alcuni casi esemplificativi. Ipotizzando di essere in presenza di due DDT, uno datato 20 settembre e l’altro 28 settembre, il soggetto passivo potrebbe predisporre la e-fattura:
- il 30 settembre, riportando tale data nel documento e inviandolo mediante SdI nella stessa giornata;
- il 5 ottobre 2019, riportando la medesima data all’interno del file e procedendo alla contestuale trasmissione mediante SdI (l’art. 21 consente, infatti l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione);
- il 15 ottobre 2019, inserendo nel campo data il giorno 28 settembre 2019, come suggerito dall’Agenzia, o, eventualmente, il 20 settembre 2019 (ulteriore soluzione proposta da Assosoftware).

In tutti i casi l’annotazione dovrebbe avvenire nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 entro il 15 ottobre 2019.
L’Associazione nazionale dei produttori di software gestionale e fiscale precisa, inoltre, che nel caso in cui si scelga di inserire nel file fattura la data in cui viene predisposto e inviato il file al Sistema di Interscambio, in considerazione delle possibili problematiche tecniche di trasmissione, “possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione”.

Possibile anche predisporre un altro documento da allegare al file fattura

Un’altra precisazione di estremo interesse ha riguardato la conferma della possibilità di procedere all’inversione contabile “interna”, secondo le regole preesistenti all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (art. 17 comma 5 del DPR 633/72), ovvero (si veda anche “Facoltativa l’integrazione «elettronica» nel reverse interno” del 19 giugno 2019):
- integrando la fattura d’acquisto con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta;
- annotando la fattura ricevuta sia nel registro acquisti (art. 25 del DPR 633/72) che in quello delle fatture emesse (art. 23 del DPR 633/72).

In alternativa potrà essere seguito il suggerimento proposto dall’Agenzia delle Entrate al fine di “ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”, procedendo alla predisposizione di un altro documento, “da allegare al file della fattura”, che contenga i dati necessari per l’integrazione e che possa essere inviato mediante il Sistema di Interscambio (e conservato automaticamente nel caso in cui l’operatore IVA abbia aderito al servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate).

Assosoftware ha precisato, infine, che la conservazione digitale del documento non risulta obbligatoria, salvo che il documento sia prodotto esclusivamente in forma elettronica.

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