Fattura elettronica: dal 1° luglio invio fattura allo SDI entro 12 giorni per i contribuenti trimestrali
Un emendamento approvato nel corso dell’iter di conversione del Decreto crescita ha previsto la possibilità, a partire dal 1° luglio 2019, di procedere alla trasmissione della fattura allo SDI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 10 attualmente previsti.
Tale disposizione troverà applicazione a partire dal 1° luglio per i contribuenti trimestrali; diversamente, per i contribuenti mensili troverà applicazione, fino al 30/09/2019, il regime transitorio che prevede una fattura elettronica può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni (cd. "periodo di moratoria").
Si ricorda che la normativa attualmente vigente prevede un regime transitorio: una fattura elettronica può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni (cd. "periodo di moratoria").
Questa disposizione verrà meno a far data:
al 30/06/2019 (contribuenti trimestrali)
e dal 30/09/2019 (contribuenti mensili)
Decorsi tali termini, avrebbe trovato applicazione a “regime” il termine di 10 giorni dalla data di esigibilità dell’imposta.
Esempi: nel caso di contribuente trimestrale:
Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 30/06/2019. L’esigibilità si verifica in pari data, che ricade nel periodo “transitorio”: la fattura potrà essere inviata al SDI entro il termine di liquidazione IVA, cioè al 20/08/2018;
Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 1/07/2019. L’esigibilità IVA si verifica in pari data che – trattandosi di trimestrale – ricade fuori dal periodo transitorio (che termina con il II trimestre 2019). La fattura dovrà essere emessa e trasmessa entro 10 giorni, cioè entro il 10/07/2019.
Il periodo post transitorio è stato oggetto di modifica da parte del Decreto Crescita, con un emendamento ad hoc approvato in Commissione Finanze della Camera, che ha previsto la possibilità di procedere alla trasmissione della fattura allo SDI entro 12 dalla data di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 10 attualmente previsti.
Chi si avvale della possibilità di inviare la fattura allo SDI in via “posticipata” dovrà tener conto di una ulteriore modifica: quella all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale chi si avvale di tale possibilità dovrà darne evidenza in fattura:
in tal caso, infatti, occorre indicare oltre la data di invio della fattura allo SDI, il momento di effettuazione dell’operazione (momento a cui rimane ancorata l’esigibilità dell’imposta):
la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
In riferimento al precedente esempio:
Contribuente trimestrale - Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 1/07/2019. L’esigibilità IVA si verifica in pari data che – trattandosi di trimestrale – ricade fuori dal periodo transitorio (che termina con il II trimestre 2019). La fattura dovrà essere emessa e trasmessa entro 12 giorni, cioè entro il 12/07/2019. Nel file xml si dovrà indicare:
la data di incasso del corrispettivo – 01/07/2019
la data di invio della fattura (tra il 01/07/2019 e il 12/07/2019)
l’operazione ricadrà nella liquidazione del terzo trimestre 2019
In riferimento al suddetto esempio, ove si tratti di un contribuente mensile, si avrà tempo fino al 20/08/2019 per l’invio della fattura allo SDI (termine per effettuare la liquidazione del mese di luglio 2019)
Fattura differita: nessuno slittamento per l’invio all’ SDI
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che:
nel caso di adozione della fattura differita, sia in caso di cessione di beni che di prestazione di servizi
la data della fattura differita coincide con la data di trasmissione all’SDI (diversamente da quando accade con la fattura immediata).
In tal caso, peraltro, non opererà (dal 1/07/2019) l’ulteriore differimento di 12 giorni, che fa riferimento al solo momento di effettuazione.
Dal 1° luglio sanzioni piene per i trimestrali
Per le fatture emesse fino al 30/06/2019 i contribuenti con liquidazione trimestrale potevano fruire di una riduzione delle sanzioni relative alla fatturazione elettronica
riduzione dell'80% se la fattura elettronica viene emessa (trasmessa allo SDI) entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.
Per le fatture emesse a partire dal 1° luglio tale possibilità verrà meno, mentre continuerà a trovare applicazione per i contribuenti mensili per le fatture emesse fino al 30/09/2019.
Tale disposizione troverà applicazione a partire dal 1° luglio per i contribuenti trimestrali; diversamente, per i contribuenti mensili troverà applicazione, fino al 30/09/2019, il regime transitorio che prevede una fattura elettronica può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni (cd. "periodo di moratoria").
Si ricorda che la normativa attualmente vigente prevede un regime transitorio: una fattura elettronica può essere inviata al SDI entro il termine previsto per la propria liquidazione IVA, in assenza di sanzioni (cd. "periodo di moratoria").
Questa disposizione verrà meno a far data:
al 30/06/2019 (contribuenti trimestrali)
e dal 30/09/2019 (contribuenti mensili)
Decorsi tali termini, avrebbe trovato applicazione a “regime” il termine di 10 giorni dalla data di esigibilità dell’imposta.
Esempi: nel caso di contribuente trimestrale:
Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 30/06/2019. L’esigibilità si verifica in pari data, che ricade nel periodo “transitorio”: la fattura potrà essere inviata al SDI entro il termine di liquidazione IVA, cioè al 20/08/2018;
Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 1/07/2019. L’esigibilità IVA si verifica in pari data che – trattandosi di trimestrale – ricade fuori dal periodo transitorio (che termina con il II trimestre 2019). La fattura dovrà essere emessa e trasmessa entro 10 giorni, cioè entro il 10/07/2019.
Il periodo post transitorio è stato oggetto di modifica da parte del Decreto Crescita, con un emendamento ad hoc approvato in Commissione Finanze della Camera, che ha previsto la possibilità di procedere alla trasmissione della fattura allo SDI entro 12 dalla data di effettuazione dell’operazione, in luogo dei 10 attualmente previsti.
Chi si avvale della possibilità di inviare la fattura allo SDI in via “posticipata” dovrà tener conto di una ulteriore modifica: quella all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, in base alla quale chi si avvale di tale possibilità dovrà darne evidenza in fattura:
in tal caso, infatti, occorre indicare oltre la data di invio della fattura allo SDI, il momento di effettuazione dell’operazione (momento a cui rimane ancorata l’esigibilità dell’imposta):
la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi
ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.
In riferimento al precedente esempio:
Contribuente trimestrale - Incasso di corrispettivo per prestazioni di servizi in data 1/07/2019. L’esigibilità IVA si verifica in pari data che – trattandosi di trimestrale – ricade fuori dal periodo transitorio (che termina con il II trimestre 2019). La fattura dovrà essere emessa e trasmessa entro 12 giorni, cioè entro il 12/07/2019. Nel file xml si dovrà indicare:
la data di incasso del corrispettivo – 01/07/2019
la data di invio della fattura (tra il 01/07/2019 e il 12/07/2019)
l’operazione ricadrà nella liquidazione del terzo trimestre 2019
In riferimento al suddetto esempio, ove si tratti di un contribuente mensile, si avrà tempo fino al 20/08/2019 per l’invio della fattura allo SDI (termine per effettuare la liquidazione del mese di luglio 2019)
Fattura differita: nessuno slittamento per l’invio all’ SDI
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che:
nel caso di adozione della fattura differita, sia in caso di cessione di beni che di prestazione di servizi
la data della fattura differita coincide con la data di trasmissione all’SDI (diversamente da quando accade con la fattura immediata).
In tal caso, peraltro, non opererà (dal 1/07/2019) l’ulteriore differimento di 12 giorni, che fa riferimento al solo momento di effettuazione.
Dal 1° luglio sanzioni piene per i trimestrali
Per le fatture emesse fino al 30/06/2019 i contribuenti con liquidazione trimestrale potevano fruire di una riduzione delle sanzioni relative alla fatturazione elettronica
riduzione dell'80% se la fattura elettronica viene emessa (trasmessa allo SDI) entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.
Per le fatture emesse a partire dal 1° luglio tale possibilità verrà meno, mentre continuerà a trovare applicazione per i contribuenti mensili per le fatture emesse fino al 30/09/2019.