È giunto il momento. Dopo mesi in cui il contribuente ha familiarizzato con il nuovo regime di fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ribadire le modalità di esecuzione del processo digitale di fatturazione, apportando però novità circa il coordinamento con le altre disposizioni di legge. Al termine del periodo transitorio, la circolare 17.06.2019, n. 14/E riconferma le novità che entreranno in vigore dal 1.07.2019. Tra tutte le nuove regole relative alla data di emissione e annotazione delle fatture elettroniche e dello scontrino elettronico, nonché tutte le precisazioni in tema di registrazioni degli acquisti, detrazioni dell’IVA e armonizzazione con il complessivo sistema giuridico e le sue disposizioni. Già, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, nei limiti e con le eccezioni previste dalla normativa. L’esclusività del processo digitale, voluto e stabilito per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, si scontra però con l’obbligo di emissione della fattura che non verrà ad esistenza laddove la legge non lo preveda, lasciando impregiudicati documenti quali le ricevute e scontrini fiscali.
Sebbene la circolare si soffermi anche sulla trasformazione dell’esonero della fatturazione elettronica per le spese mediche in divieto (nemmeno nel caso di prestazioni miste), ricordando che in difetto del documento cartaceo è possibile inviare il formato digitale senza però trasmissione attraverso il sistema di interscambio, l’attenzione è rivolta principalmente alla possibilità di emettere l’e-fattura entro 10 giorni (e non più entro 24 ore) dall’effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che tra le indicazioni, il documento deve recare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura e la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), non è più necessario che la documentazione dell’operazione sia contestuale, ma può avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza. Come ribadisce l’Agenzia delle Entrate “la facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI”, precisando che proprio coloro i quali sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite SdI sono anche coloro i quali sono soggetti all’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, se residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per operazioni tra gli stessi effettuate. Pertanto, non saranno soggetti a tale onere i contribuenti in regime dei minimi (o regime di vantaggio) e in regime forfetario.
In difetto di una delle disposizioni appena trattate, il contribuente può essere soggetto al sistema sanzionatorio previsto proprio per la fatturazione elettronica. Per il primo semestre nessuna ammenda trova applicazione in ragione del regime di favore concesso al contribuente qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata. Se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta del 20%.
Se il sistema di fatturazione è stato soggetto ad un processo di ammodernamento, l’imposta di bollo (pari a due euro) invece, non risente di alcuna modifica, sennonché il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Il nuovo servizio, che calcola in modo automatico l’importo dovuto, si basa esclusivamente sulle fatture transitate attraverso SdI, correttamente elaborate e non scartate.
Sebbene la circolare si soffermi anche sulla trasformazione dell’esonero della fatturazione elettronica per le spese mediche in divieto (nemmeno nel caso di prestazioni miste), ricordando che in difetto del documento cartaceo è possibile inviare il formato digitale senza però trasmissione attraverso il sistema di interscambio, l’attenzione è rivolta principalmente alla possibilità di emettere l’e-fattura entro 10 giorni (e non più entro 24 ore) dall’effettuazione dell’operazione.
Ciò significa che tra le indicazioni, il documento deve recare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura e la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Impregiudicati i momenti di effettuazione dell’operazione (e di esigibilità dell’imposta), non è più necessario che la documentazione dell’operazione sia contestuale, ma può avvenire nei 10 giorni successivi, dandone specifica evidenza. Come ribadisce l’Agenzia delle Entrate “la facoltà in esame riguarda tutte le fatture, ivi comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI”, precisando che proprio coloro i quali sono obbligati alla fatturazione elettronica tramite SdI sono anche coloro i quali sono soggetti all’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, se residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per operazioni tra gli stessi effettuate. Pertanto, non saranno soggetti a tale onere i contribuenti in regime dei minimi (o regime di vantaggio) e in regime forfetario.
In difetto di una delle disposizioni appena trattate, il contribuente può essere soggetto al sistema sanzionatorio previsto proprio per la fatturazione elettronica. Per il primo semestre nessuna ammenda trova applicazione in ragione del regime di favore concesso al contribuente qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata. Se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta del 20%.
Se il sistema di fatturazione è stato soggetto ad un processo di ammodernamento, l’imposta di bollo (pari a due euro) invece, non risente di alcuna modifica, sennonché il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Il nuovo servizio, che calcola in modo automatico l’importo dovuto, si basa esclusivamente sulle fatture transitate attraverso SdI, correttamente elaborate e non scartate.