Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Proroga al 31 luglio per la rottamazione dei ruoli


/ Alfio CISSELLO Sabato, 22 giugno 2019
3-4 minuti

Con il decreto crescita approvato ieri dalla Camera e ora atteso in Senato, prevede la posticipazione, dal 30 aprile al 31 luglio, dei termini per la domanda di rottamazione dei ruoli.

Con l’eccezione di alcune modifiche in tema di scadenze dei pagamenti, non viene innovata la struttura della rottamazione.
Infatti, non si muta l’art. 3 del DL 119/2018: la rottamazione continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione (intendendosi per tali Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SPA) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Oltre a ciò, l’unico beneficio consiste nello stralcio di soli interessi di mora e sanzioni amministrative.
I debitori che non hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2019 possono quindi presentarla, accedendo ai benefici della rottamazione dei ruoli, entro il prossimo 31 luglio.

La comunicazione di liquidazione delle somme, per i debitori che presentano domanda entro il prossimo 31 luglio, sarà notificata entro il 31 ottobre.
Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scade il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
In sostanza, il debito sarà dilazionato in 17 rate, e non in 18 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).

La proroga del termine al 31 luglio riguarda anche i debitori che, entro lo scorso 7 dicembre 2018, non hanno pagato le rate di pregresse dilazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
In questa ipotesi, la comunicazione di liquidazione viene sempre notificata entro il 31 ottobre e la prima rata scade del pari il 30 novembre.
Il residuo degli importi, però, andrà versato in 8 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Quindi, il debito sarà dilazionato in 9 rate, e non in 10 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).

La proroga del termine, dal 30 aprile al 31 luglio, riguarda anche il c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, circoscritto ai ruoli 2000-2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione e intestati a persone fisiche.
Non viene, come nel caso della rottamazione, modificata l’ossatura dell’istituto, che continua a prevedere un più o meno consistente abbattimento della quota capitale a seconda del valore ISEE del richiedente.

Considerato che, già nell’originaria versione della L. 145/2018, la comunicazione di liquidazione delle somme veniva notificata entro il 31 ottobre, e che il termine per il pagamento della prima rata era già previsto nel 30 novembre, non c’è stata necessità di modificare i termini per gli adempimenti.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...