/ Alfio CISSELLO Sabato, 22 giugno 2019
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Con il decreto crescita approvato ieri dalla Camera e ora atteso in Senato, prevede la posticipazione, dal 30 aprile al 31 luglio, dei termini per la domanda di rottamazione dei ruoli.
Con l’eccezione di alcune modifiche in tema di scadenze dei pagamenti, non viene innovata la struttura della rottamazione.
Infatti, non si muta l’art. 3 del DL 119/2018: la rottamazione continua ad essere circoscritta ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione (intendendosi per tali Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia SPA) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
Oltre a ciò, l’unico beneficio consiste nello stralcio di soli interessi di mora e sanzioni amministrative.
I debitori che non hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2019 possono quindi presentarla, accedendo ai benefici della rottamazione dei ruoli, entro il prossimo 31 luglio.
La comunicazione di liquidazione delle somme, per i debitori che presentano domanda entro il prossimo 31 luglio, sarà notificata entro il 31 ottobre.
Il termine per la prima rata (o per il versamento di tutte le somme) scade il 30 novembre, mentre la restante parte degli importi potrà essere versata in 16 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
In sostanza, il debito sarà dilazionato in 17 rate, e non in 18 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).
La proroga del termine al 31 luglio riguarda anche i debitori che, entro lo scorso 7 dicembre 2018, non hanno pagato le rate di pregresse dilazioni scadute a luglio, settembre, ottobre 2018.
In questa ipotesi, la comunicazione di liquidazione viene sempre notificata entro il 31 ottobre e la prima rata scade del pari il 30 novembre.
Il residuo degli importi, però, andrà versato in 8 rate, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.
Quindi, il debito sarà dilazionato in 9 rate, e non in 10 (come avviene per i debitori che hanno presentato domanda entro lo scorso 30 aprile).
La proroga del termine, dal 30 aprile al 31 luglio, riguarda anche il c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti, circoscritto ai ruoli 2000-2017 derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione e intestati a persone fisiche.
Non viene, come nel caso della rottamazione, modificata l’ossatura dell’istituto, che continua a prevedere un più o meno consistente abbattimento della quota capitale a seconda del valore ISEE del richiedente.
Considerato che, già nell’originaria versione della L. 145/2018, la comunicazione di liquidazione delle somme veniva notificata entro il 31 ottobre, e che il termine per il pagamento della prima rata era già previsto nel 30 novembre, non c’è stata necessità di modificare i termini per gli adempimenti.