/ Massimo NEGRO Mercoledì, 24 luglio 2019
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Con la risposta a interpello n. 301 pubblicata ieri, 23 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi per gratuito patrocinio liquidati dall’autorità giudiziaria agli avvocati e da questi utilizzati in compensazione dei loro debiti per imposte e contributi non devono essere assoggettati a ritenuta, ma devono essere certificati mediante la Certificazione Unica.
L’art. 1, commi 778-780, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha infatti stabilito che gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari, sorti a seguito di patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 30 maggio 2002 n. 115), possono utilizzarli nel modello F24 in compensazione con quanto dovuto a titolo di imposte e di contributi previdenziali per i dipendenti.
Le modalità attuative di tale disciplina sono state stabilite dal DM 15 luglio 2016. In particolare, per utilizzare il credito in compensazione:
- i compensi devono essere stati liquidati dall’autorità giudiziaria e non devono risultare pagati, neanche parzialmente;
- in relazione al decreto di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;
- l’avvocato deve esercitare un’apposita opzione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’Economia e delle finanze, con riferimento a ciascuna fattura e per l’intero importo della stessa.
Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema SICOGE).
La contabilizzazione nel sistema della contabilità generale dello Stato del pagamento del debito verso l’avvocato che ha presentato l’istanza di compensazione avviene per l’intero importo della fattura, senza applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20% ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73, in quanto con tale modalità i compensi non vengono materialmente pagati.
I compensi in esame, anche se non assoggettati a ritenuta d’acconto, costituiscono comunque redditi di lavoro autonomo imponibili per gli avvocati percipienti, che saranno tenuti a dichiararli.
Le Amministrazioni statali eroganti devono quindi provvedere a certificarli mediante la compilazione delle Certificazioni Uniche.
Per quanto concerne la corretta compilazione delle Certificazioni Uniche, l’Agenzia delle Entrate precisa che deve essere compilato il quadro relativo alla “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, riportando:
- nella casella 1 (“Tipologia reddituale”), la causale “A - Prestazioni di lavoro autonomo rientranti dell’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente”;
- nel punto 4 (“Ammontare lordo corrisposto”), l’ammontare lordo del compenso liquidato, al netto dell’IVA dovuta e del contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense;
- nel punto 8 (“Imponibile”), lo stesso importo precedentemente esposto nel punto 4.
Non devono invece essere compilati il punto 6 e il punto 7, in quanto utilizzati per indicare somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.
Le Certificazioni Uniche così compilate devono essere consegnate al professionista interessato, entro il termine ordinario del 31 marzo.
Trasmissione telematica entro il 31 ottobre
Per quanto riguarda invece la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle Certificazioni Uniche, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale rientrano tra i redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, e pertanto il loro invio telematico può avvenire entro il termine del 31 ottobre previsto per la presentazione del modello 770, in luogo del termine ordinario del 7 marzo.