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Ecobonus cedibile dal socio di società di persone agli altri soci


/ Arianna ZENI Mercoledì, 24 luglio 2019
3-4 minuti

Il socio di una società di persone può cedere la propria quota di detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica a un altro socio della stessa società (art. 14 del DL n. 63/2013). È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 303 di ieri.

Nel caso di specie analizzato, una società semplice ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica.
È stato chiesto se il credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante pro quota a un socio possa essere ceduto:
- a un altro socio della medesima società semplice;
- agli altri soci nudi proprietari della quota della medesima società semplice.
In entrambi i casi, la risposta dell’Amministrazione finanziaria è affermativa.

Sulla base di un parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, l’Agenzia ha più volte ribadito che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2018 n. 11 e 23 luglio 2018 n. 17).

Tale collegamento si può ravvisare anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria, motivo per cui il socio di una società semplice (in generale di una società di persone) che ha diritto pro quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà cedere il corrispondente credito:
- a un altro socio della stessa società;
- a un altro socio della stessa società che detiene soltanto la nuda proprietà della quota societaria.

Cessione in forma libera

Con riguardo a quest’ultima fattispecie si evidenzia che, seppur il legislatore non preveda espressamente nelle società di persone la possibilità di costituire i diritti di pegno e di usufrutto, né quella di sottoporre a sequestro le quote di partecipazione e seppur l’ammissibilità di tali istituti sia controversa (in quanto sono suscettibili di causare una modificazione della titolarità della quota che, nelle società di persone, richiede una modifica del contratto sociale e, di conseguenza, il consenso unanime dei soci ex art. 2252 c.c.), con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate sembra confermare, anche se non esplicitamente, la possibilità di costituire detti diritti su quote di società semplici.

Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2018 n. 84, infine, la cessione del credito, in questo caso tra i soci, non deve essere effettuata con una forma particolare.

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