/ Daniele SILVESTRO Sabato, 27 luglio 2019
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Il 31 luglio scade il termine per il pagamento del saldo 2018 e primo acconto 2019 dei contributi dovuti alle Gestioni speciali INPS, artigiani e commercianti, e alla Gestione separata per quanto riguarda, nello specifico, i liberi professionisti. A riguardo, si sottolinea che la scadenza era fissata al 1° luglio (il 30 giugno era domenica), tuttavia, è possibile versare il contributo dal 2 al 31 luglio applicando, agli importi dovuti, una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Si ricorda inoltre che è stata disposta la proroga al 30 settembre dei versamenti delle imposte dirette, IRAP e IVA e dei contributi previdenziali, relativamente al saldo 2018 e all’acconto 2019, per quei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Invece, permane la scadenza in esame per quei soggetti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA, o per quelle attività per le quali sono stati approvati, ma l’ammontare di ricavi e compensi è superiori al predetto limite.
Si rammenta che l’obbligo di iscrizione all’apposita Gestione speciale riguarda il commerciante, colui che esercita un’attività d’impresa nel settore del commercio, terziario e turismo, e l’artigiano, ovvero il titolare dell’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.
Invece, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata i collaboratori e le figure assimilate, nonché i liberi professionisti senza cassa previdenziale.
Per quanto attiene alla contribuzione, gli artigiani e i commercianti versano un contributo minimo applicando le aliquote previste al reddito minimo imponibile stabilito annualmente (15.878 euro per il 2019). Il contributo dovuto sul minimale, comprensivo della quota di maternità di 7,44 euro, è, quindi, pari a 3.818,16 euro per gli artigiani, 3.832,45 euro per i commercianti, mentre per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni il contributo ridotto è di 3.413,27 euro per gli artigiani e 3.427,56 euro per i commercianti (circolare INPS n. 25/2019). Il versamento avviene mediante modello F24 in quattro rate: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020.
Se il reddito d’impresa prodotto nel corso del 2018 supera la soglia del minimale (15.878 euro) è dovuto un contributo che viene determinato applicando le relative aliquote al reddito eccedente tale soglia, mentre è prevista una maggiorazione dell’1% qualora il reddito sia superiore a 47.143 euro.
Il contributo eccedente il minimale è versato con il modello F24, utilizzando la causale “AP” per gli artigiani e “CP” per i commercianti, nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche, vale a dire il 1° luglio per il saldo 2018 e primo acconto 2019, oppure entro il 31 luglio, ma applicando, in quest’ultimo caso, la maggiorazione dello 0,40% come precedentemente descritto, mentre il secondo acconto deve essere versato entro il 2 dicembre 2019.
Invece, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata versano un contributo applicando le rispettive aliquote al reddito prodotto (circolare INPS n. 19/2019).
Il versamento deve essere effettuato sempre tramite F24 (causale “P10” o “PXX”) attraverso il meccanismo dell’acconto e del saldo. Il saldo e la prima rata di acconto, pari al 40% dell’importo dovuto, entro il 1° luglio, ovvero il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre la seconda rata d’acconto, sempre pari al 40%, è dovuta entro il 2 dicembre 2019.
L’importo da versare può essere inoltre rateizzato, con la prima rata da pagare nei termini di scadenza previsti per il saldo e per l’acconto differito, utilizzando nel modello F24 i codici “APR”, “CPR”, “P10R” o “PXXR”.
Si ricorda infine che la maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, inserendo nel modello F24 le seguenti causali contributive: “API” per gli artigiani, “CPI” per i commercianti, “DPPI” per i professionisti (circolare INPS n. 90/2019).