/ Emanuele GRECO Giovedì, 25 luglio 2019
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L’installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa può fruire dell’aliquota del 4% se l’intervento è volto ad eliminare o superare una barriera architettonica.
Viceversa, se l’opera di installazione si configura quale generico intervento di manutenzione straordinaria, l’aliquota IVA applicabile è quella del 10%.
La descritta demarcazione è stata messa in luce dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 18 pubblicata ieri, 24 luglio 2019.
A livello normativo deve distinguersi tra:
- il punto 41-ter) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, in base al quale sono soggette ad aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”;
- l’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 che, per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad edifici a prevalente destinazione abitativa, dispone l’aliquota IVA del 10%, ferma restando la limitazione stabilita per i beni significativi se forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (nel novero dei beni significatici rientrano anche gli ascensori ai sensi del DM 29 dicembre 1999).
Come già indicato in precedenza nella risalente circolare n. 57 del 24 febbraio 1998 e ribadito nella risposta di ieri, ai fini dell’aliquota applicabile, va considerato che “in linea generale, le opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella manutenzione straordinaria, ma la particolare finalità cui sono destinate determina l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento”.
Alla luce del quadro rappresentato, quindi, non sarà applicabile l’aliquota del 4% solamente per quelle opere, dipendenti da contratto di appalto, che non hanno quale particolare finalità quella del superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, rientrando nella più generale previsione che agevola (con aliquota del 10%) le manutenzioni straordinarie su immobili abitativi.
Peraltro, le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali “la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici” (C.M. n. 57 del 1998).
In ragione di ciò, anche il rifacimento o l’adeguamento degli ascensori è soggetto ad aliquota IVA del 4%, se è comprovato che l’intervento di modifica dell’impianto è rivolto alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale, in quanto opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Un ulteriore chiarimento di interesse, fornito nella consulenza giuridica di ieri, riguarda l’applicabilità dell’aliquota del 10% per le verifiche periodiche di ascensori e montacarichi.
Ci si riferisce a due tipologie di verifica:
- le verifiche di natura “ordinaria”, previste ai sensi dell’art. 13 del DPR 162/1999, la cui esigenza è quella di garantire la piena funzionalità degli impianti installati in condomìni o aziende e la cui finalità essenziale è quella di “accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche”;
- le verifiche di natura “straordinaria” di cui all’art. 14 del DPR 162/99 tesa, in sostanza, all’accertamento della rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica.
Il chiarimento si pone in linea con la precedente risoluzione n 15/2013, ove era stata ricondotta all’aliquota del 10% la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo dell’abitazione, se installati in edifici a destinazione abitativa privata.
Interventi condominiali con ritenuta del 4%
L’Agenzia delle Entrate si è espressa anche in merito alla ritenuta applicabile sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore deputato alla revisione periodica degli ascensori.
Si applica la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25-ter comma 1 del DPR 600/73, in misura pari al 4%, per i corrispettivi relativi alle verifiche periodiche di cui ai menzionati artt. 13 e 14 del DPR 162/99, in quanto relativi ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.
La ritenuta d’acconto non è applicabile, invece, per le somme erogate in relazione ad interventi non qualificabili come “manutenzione” o “ristrutturazione” dell’edificio condominiale, in quanto relative al controvalore di ulteriori obbligazioni. Si pensi agli interventi eseguiti nelle ore festive e notturne e per quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso.