/ Luciano DE ANGELIS Lunedì, 1 luglio 2019
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Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare i relativi statuti con le maggioranze semplici, almeno per adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017). A tali organizzazioni, previste dall’art. 101, comma 2 del DLgs. 117/2017, si aggiungono le bande musicali. Una specifica riapertura dei termini, sempre, ai fini delle modifiche statutarie con maggioranze semplificate, è concessa anche alle imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017.
È quanto prevede l’art. 43 del DL 34/2019 convertito dalla L. 58/2019. Le modifiche sopra evidenziate devono essere lette alla luce del già citato art. 101, comma 2 del DLgs 117/2017 (CTS). Vista la modifica evidenziata e in deroga allo stesso ora si prevede il termine del 30 giugno 2020 (era il 3 agosto 2019) entro il quale ODV, APS e ONLUS possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Tali modifiche, ferma restando la necessità dell’atto pubblico per gli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica (si veda la circolare del Ministero del Lavoro del 27 dicembre 2018 n. 20) potranno continuare, salvo deroghe statutarie ad essere effettuate con le maggioranze semplici previste dall’art. 21, comma 1, del codice civile cioè con deliberazioni valide, in seconda convocazione qualunque risulti il numero degli intervenuti.
Quella prevista dal decreto crescita convertito rappresenta la seconda proroga dei termini per ODV, APS e ONLUS dopo che con il DLgs. 105 del 3 agosto 2018 si erano già spostati in avanti dal 3 febbraio al 3 agosto 2019 i limiti temporali per tali adeguamenti semplificati.
La novità del decreto riguarda ora l’inserimento, fra gli enti che potranno utilizzare maggioranze assembleari semplificate, anche delle “bande musicali” (associazioni musicali, corali e bandistiche), che se non organizzate nella forma di APS, fino ad oggi non avrebbero goduto di alcun beneficio in tema di modifiche statutarie. Le bande musicali (circa 6.000 in Italia) sono infatti normalmente organizzate nella forma di associazioni non riconosciute (raramente APS) e come tali non rientranti in quegli enti, iscritti in appositi registri a cui l’art. 101, comma 2 del CTS consentiva un adeguamento statutario agevolato.
L’agevolazione riguarda anche le “imprese sociali” i cui termini per le modifiche statutarie agevolate sono scaduti lo scorso 20 gennaio 2019 (in tal senso disponeva il DLgs. 20 luglio 2017 n. 112), e quindi in questo caso, come si è detto si può parlare più di riapertura dei termini che di proroga degli stessi .
I termini per le imprese sociali erano scaduti il 20 gennaio 2019
Lo slittamento dei termini al 30 giugno 2020 lascia aperte alcune perplessità alla luce dei “rumors” che vedrebbero la nascita del registro nel mese di marzo 2020. Se così fosse, infatti, vi sarebbe la possibilità, per le strutture dianzi evidenziate, di poter addirittura modificare i loro statuti con le modalità semplificate anche dopo l’iscrizione al registro.
Ma ciò appare sostanzialmente illogico in quanto l’adeguamento statutario è una precondizione essenziale per l’iscrizione al Registro stesso, o per meglio dire per la trasmigrazione degli enti previsti dall’art. 101, comma 2 del CTS dai registri originari a quello del Terzo settore. Probabilmente sarebbe stato più corretto introdurre un termine mobile che consentisse agli enti in questione le modifiche statutarie con modalità semplificate fino alla data di attivazione del registro.
Alcune novità di rilievo riguardano, infine, anche la trasparenza dei partiti e i movimenti politici nonché le fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.
In estrema sintesi, tali modifiche, introdotte dall’art. 43 del decreto crescita, prevedono, fra l’altro, per detti enti, apposite disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza e una specifica esperienza politica richiesta ai componenti degli organi direttivi e di gestione.
Queste regole, non varranno per gli enti del Terzo settore che sono tenuti a specifici obblighi di trasparenza legati alla loro iscrizione al RUNTS ed ovviamente estranei alla qualificazione politica dei propri organi direttivi. La modifica prevede l’esonero da tali regole anche per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose.