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Aboliti i registri delle dichiarazioni di intento dal 2020


/ Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO Martedì, 6 agosto 2019
4-6 minuti

Dal 2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento e, di riflesso, è abolito l’obbligo di numerare progressivamente le stesse e annotarle in appositi registri.
Le importanti semplificazioni sono state previste dall’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ed erano attese da tempo, se si considera che, dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali trasmettono telematicamente le lettere di intento all’Agenzia delle Entrate.

Come anticipato, dunque, le modifiche principali apportate all’art. 1 commi 1 e 2 del DL 746/83 consistono nell’abolizione dell’obbligo:
- in capo all’esportatore abituale, di consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
- in capo all’esportatore abituale e ai rispettivi fornitori, di numerare progressivamente le lettere di intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72;
- in capo ai fornitori, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

In ragione del nuovo quadro disciplinare, introdotto dal DL 34/2019, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quelli della stessa.
Resta immutato, invece, l’obbligo degli esportatori abituali di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento.

Il complesso delle modifiche sin qui descritte troverà applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2020. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019, ossia entro il 29 agosto 2019, è attesa l’emanazione del provvedimento attuativo. Tale provvedimento dovrà, fra l’altro, definire se le nuove regole potranno considerarsi applicabili anche alle dichiarazioni di intento emesse e trasmesse nel 2019 seppur con riferimento a operazioni che saranno effettuate, senza applicazione dell’IVA, nel periodo d’imposta 2020.

L’art 12-septies del DL 34/2019 interviene anche sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l’irrogazione della sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, fermo restando il versamento della stessa, in capo al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate” della lettera di intento (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97).

Rivisto il trattamento sanzionatorio

Rispetto alla precedente formulazione della disposizione, non è più fatta menzione del ricevimento della dichiarazione d’intento da parte del fornitore, in quanto la consegna della stessa non è più obbligatoria, come descritto. La misura della sanzione, dunque, non è più fissa (da 250 a 2.000 euro), ma ritorna proporzionale, com’era previsto prima delle novità introdotte dal DLgs. 158/2015 (si veda “Semplificate le modalità per l’utilizzo delle lettere di intento” del 27 giugno 2019).

Non è stato espressamente abrogato l’art. 2 comma 2 del DL 746/83, il quale sanziona i soggetti passivi che “omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute” a norma dell’art. 1 comma 1 lett. c) del medesimo decreto legge (nella versione anteriore alle modifiche del DL 34/2019).

Poiché dal 2020 verrà meno l’obbligo di numerazione, annotazione e conservazione delle lettere di intento trasmesse e ricevute per effetto dell’abrogato art. 1 comma 2 del DL 746/83, non dovrebbe più verificarsi una condotta sanzionabile.
La sanzione potrebbe, però, sopravvivere nell’ipotesi in cui il fornitore non indicasse in fattura il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, analogamente a quanto è stato sostenuto in caso di omessa indicazione degli estremi (numero e data) delle lettere di intento (si rimanda a “Le violazioni relative alle esportazioni” in Quaderni n. 128/2016).

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