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Applicazione degli ISA in chiaro


/ Paola RIVETTI Sabato, 3 agosto 2019
4-6 minuti

Sono finalmente arrivati i primi chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sugli ISA con una corposa circolare, la n. 17, pubblicata nella tarda serata di ieri. Il documento si divide in due parti: la prima è dedicata all’esame complessivo degli strumenti, mentre nella seconda viene data risposta a quesiti specifici.

Sono confermate le indicazioni già fornite da esponenti dell’Agenzia delle Entrate e della SOSE nel corso degli incontri con la stampa specializzata e le organizzazioni di categoria delle settimane precedenti in merito alla modificabilità delle variabili precalcolate ISA.
In presenza di anomalie riscontrate nell’applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati.

In particolare, in fase di applicazione il contribuente:
- può modificare i valori delle sole variabili valorizzate, ad eccezione dell’anno di inizio attività risultante in Anagrafe tributaria, che può essere modificato anche se non valorizzato;
- non può modificare il valore delle seguenti variabili: “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”, media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti, “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”, “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.
Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati non modificabili, laddove il contribuente riscontri disallineamenti rispetto a tali informazioni, potrà solo fornire elementi in merito compilando le apposite “Note aggiuntive” presenti nel software applicativo (ma il punteggio complessivo di affidabilità resterà invariato con conseguente limitazione o esclusione dai benefici premiali).

Viene ulteriormente definito l’ambito applicativo soggettivo degli ISA. In particolare:
- è confermata l’esclusione dagli ISA per i soggetti proseguono l’attività svolta da altri o che cessano e riprendono l’attività nello stesso periodo;
- le cooperative a mutualità prevalente applicano gli ISA in quanto l’esclusione vale solo a favore delle cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate o degli utenti;
- per i soggetti IAS non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA;
- per i consorzi di garanzia collettiva fidi e per i soggetti che esercitano in modo prevalente l’attività di affitto d’azienda o di ramo d’azienda si applicano gli appositi ISA previsti per tali attività (ossia l’AG91U e l’AG40U) e non sono contemplate specifiche esclusioni;
- opera l’esclusione dagli ISA per determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari in favore dell’azienda agricola, costituita in forma giuridica di snc/sas/srl, che svolge in modo esclusivo attività agricola e che opta per la determinazione del reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR (art. 1 comma 1093 della L. 296/2006).

A seguito di specifico quesito, viene chiarita l’applicabilità del regime premiale rispetto a casistiche in cui sono svolte più attività.
Se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico ISA, il contribuente che consegue, con riferimento a un periodo d’imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede ai benefici purché, in relazione all’attività soggetta a ISA, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a 8.
Se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, lo stesso non può accedere ai benefici del premiale in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale.
La presentazione del modello ISA per la sola acquisizione dati non consente di accedere al regime premiale.

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