Per l’omesso versamento IVA si guarda solo alla dichiarazione annuale
/ Maria Francesca ARTUSI Venerdì, 2 agosto 2019
5-6 minuti
Ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Non rileva neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’IVA sia stato effettivamente incassato.
Tale principio – già ribadito di recente dalla Cassazione n. 14595/2018 – è stato ripreso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 35193 depositata ieri.
Si trattava qui di una condanna a un anno di reclusione e alle pene accessorie previste dall’art. 12 del DLgs. 74/2000 (l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza) per il delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti del legale rappresentante e liquidatore di una società per azioni. Costui era accusato di non aver corrisposto, entro i termini previsti per il versamento degli acconti relativi ai periodi di imposta successivi, quanto dovuto in base alle dichiarazioni annuali, presentate dalla società negli anni 2009 e 2010, pari rispettivamente a quasi 700.000 euro, la prima, e poco più di un milione di euro, la seconda.
Era stata, inoltre, disposta la confisca obbligatoria del profitto dei reati contestati, ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, per un importo corrispondente alla somma dei due debiti citati.
La difesa aveva, tuttavia, proposto ricorso per cassazione contestando il fatto che non si fosse tenuto conto dell’effettiva percezione del prezzo della merce venduta e della quota parte dell’IVA, non essendo stato effettuato un accertamento sulla conseguente ricezione delle somme destinate al pagamento di tale imposta.
Va ricordato che anche le Sezioni Unite hanno avuto occasione di intervenire sul tema in oggetto, precisando che il debito erariale non deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità di impresa o, ancora, dal bilancio, rilevando solo quello oggetto della dichiarazione annuale. Perché sia integrato il reato sarà perciò necessario che il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione annuale, che l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata e che la condotta omissiva si protragga oltre il termine fissato dalla norma penale (prima del quale si potrebbe unicamente contestare un illecito amministrativo).
La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione di tale delitto, tant’è che l’autore del fatto illecito deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva è esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante altrove (Cass. SS.UU. n. 37424/2013, secondo cui la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto).
La presentazione della dichiarazione è presupposto necessario per il reato
Eventuali discrasie tra il debito dichiarato e quello effettivo hanno, invece, il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DLgs. 74/2000, i quali – tra l’altro – ben possono concorrere con quello di cui al citato art. 10-ter. Al contrario, il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla soglia di punibilità) con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi, a essa inferiore) non ha alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie di omesso versamento è stata diversamente strutturata per chiara scelta legislativa; in effetti, la disposizione in esame si riferisce unicamente a “chiunque non versa... l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale”.
La sentenza in commento ribadisce, inoltre, il principio per cui l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo (cfr. Cass. n. 38594/2018).
/ Maria Francesca ARTUSI Venerdì, 2 agosto 2019
5-6 minuti
Ai fini dell’integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Non rileva neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’IVA sia stato effettivamente incassato.
Tale principio – già ribadito di recente dalla Cassazione n. 14595/2018 – è stato ripreso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 35193 depositata ieri.
Si trattava qui di una condanna a un anno di reclusione e alle pene accessorie previste dall’art. 12 del DLgs. 74/2000 (l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza) per il delitto di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti del legale rappresentante e liquidatore di una società per azioni. Costui era accusato di non aver corrisposto, entro i termini previsti per il versamento degli acconti relativi ai periodi di imposta successivi, quanto dovuto in base alle dichiarazioni annuali, presentate dalla società negli anni 2009 e 2010, pari rispettivamente a quasi 700.000 euro, la prima, e poco più di un milione di euro, la seconda.
Era stata, inoltre, disposta la confisca obbligatoria del profitto dei reati contestati, ai sensi dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, per un importo corrispondente alla somma dei due debiti citati.
La difesa aveva, tuttavia, proposto ricorso per cassazione contestando il fatto che non si fosse tenuto conto dell’effettiva percezione del prezzo della merce venduta e della quota parte dell’IVA, non essendo stato effettuato un accertamento sulla conseguente ricezione delle somme destinate al pagamento di tale imposta.
Va ricordato che anche le Sezioni Unite hanno avuto occasione di intervenire sul tema in oggetto, precisando che il debito erariale non deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità di impresa o, ancora, dal bilancio, rilevando solo quello oggetto della dichiarazione annuale. Perché sia integrato il reato sarà perciò necessario che il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione annuale, che l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata e che la condotta omissiva si protragga oltre il termine fissato dalla norma penale (prima del quale si potrebbe unicamente contestare un illecito amministrativo).
La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione di tale delitto, tant’è che l’autore del fatto illecito deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva è esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante altrove (Cass. SS.UU. n. 37424/2013, secondo cui la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto).
La presentazione della dichiarazione è presupposto necessario per il reato
Eventuali discrasie tra il debito dichiarato e quello effettivo hanno, invece, il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 del DLgs. 74/2000, i quali – tra l’altro – ben possono concorrere con quello di cui al citato art. 10-ter. Al contrario, il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla soglia di punibilità) con quello che risulta dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi, a essa inferiore) non ha alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie di omesso versamento è stata diversamente strutturata per chiara scelta legislativa; in effetti, la disposizione in esame si riferisce unicamente a “chiunque non versa... l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale”.
La sentenza in commento ribadisce, inoltre, il principio per cui l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo (cfr. Cass. n. 38594/2018).