Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Proroga dei versamenti esclusa con solo reddito agrario


/ Paola RIVETTI Sabato, 3 agosto 2019
4-6 minuti

Con la risposta a interpello n. 330, pubblicata ieri, è stato precisato che gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario non beneficiano della proroga al 30 settembre 2019 per i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA in quanto soggetti “estranei” dall’ambito applicativo soggettivo degli ISA.

La proroga dei versamenti (disposta dall’art. 12-quinquies, commi 3 e 4 del DL 30 aprile 2019 n. 34, conv. L. 28 giugno 2019 n. 58) è stata infatti prevista a favore dei soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

L’ambito soggettivo della proroga presentava alcuni aspetti dubbi per cui, con la precedente ris. 28 giugno 2019 n. 64, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della proroga in esame tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitino attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata o meno;
- dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

Con la risposta a interpello di ieri, l’Agenzia precisa ulteriormente che una delle condizioni per poter beneficiare della proroga deriva implicitamente dall’ambito applicativo soggettivo degli ISA che coinvolge gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni” (art. 9-bis comma 1 del DL 50/2017), per tali intendendosi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’art. 55 del TUIR oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’art. 53 del medesimo TUIR.
Questa lettura trova ulteriore conferma nel comma 6 lett. b) del citato art. 9-bis, che indica il termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA nei ricavi di cui all’art. 85 comma 1 o nei compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR.

In relazione al settore agricolo sono stati approvati gli ISA AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali e AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi (fino al 2017, le attività oggetto di questi nuovi ISA erano incluse tra quelle interessate dai parametri contabili in base alla Tabella A allegata al DPCM 29 gennaio 96).
Sulla base di quanto sopra indicato, è precisato che i soggetti che esercitano attività agricole applicano i predetti ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa (art. 55 del TUIR), per cui solo in tale ipotesi sarebbe loro applicabile la proroga dei versamenti. Sotto il profilo degli adempimenti ISA, poi, se tali soggetti determinano il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola con criteri forfetari, opera una causa di esclusione che li esonera dalla presentazione del relativo modello (cfr. istruzione ai modelli ISA – Parte generale).

Per contro, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e ss. del TUIR e sono titolari di soli redditi agrari (da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI) non possono beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi, per l’appunto, non producendo redditi d’impresa, arti e professioni, restano “estranei” dall’ambito applicativo degli ISA.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...