29/08/2019 | di Morena Cocci
In materia di ritenuta d'acconto, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'esistenza della solidarietà nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha versato la ritenuta, ma l'ha comunque operata. Ne deriva che in sede di riscossione la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 12.04.2019, n. 10378, cambiando l'orientamento sino a quel momento prevalente.
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973) per la riscossione delle somme che il suo sostituto d'imposta non aveva versato, pur avendo operato le ritenute d'acconto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia. In particolare, secondo la C.T.R., nel caso in esame, non trovava applicazione l'art. 35 D.P.R. 602/1973, poiché quest'ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di omissione sia della ritenuta, sia del versamento relativo.
In ambito fiscale, ai soggetti passivi obbligati in via principale al pagamento del tributo, si affiancano altri soggetti a loro volta tenuti al pagamento. La peculiarità consiste nella circostanza che questi ultimi non hanno un rapporto immediato con la situazione da cui discende l'obbligazione tributaria, ma sussiste un nesso tra loro e il contribuente reale, che li lega al presupposto d'imposta; tali soggetti sono i cosiddetti “sostituti”. Il sostituto d'imposta è la persona che la norma tributaria sostituisce al soggetto passivo; ciò si verifica quando il tributo si trova nella disponibilità di un soggetto, che è opportuno obbligare nei confronti del Fisco. L'art. 64 D.P.R. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri”. La legge stabilisce, altresì, l'obbligo di rivalsa del sostituto verso il sostituito. La ratio della norma consiste nell'agevolare il prelievo fiscale da parte dell'Erario e nell'evitare l'evasione.
La Corte, quindi, si trova a dover decidere cosa accade allorché il sostituto non ha versato l'acconto, ma ha operato la ritenuta del sostituito. Il sostituito è responsabile in solido con il sostituto? La solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973, si verifica al ricorrere di 2 condizioni:
1. non devono essere state effettuate le ritenute a titolo di imposta;
2. non devono essere stati effettuati i relativi versamenti.
Nel caso in esame, la ritenuta è stata operata, pertanto la solidarietà va esclusa. Secondo la difesa erariale, la Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere che il contribuente fosse libero da responsabilità in ordine al versamento della ritenuta. Per contro, secondo l'ufficio fiscale, permaneva una responsabilità solidale del sostituito con il sostituto, a norma dell'art. 35 D.P.R. 602/1973. Tuttavia, ritenere che il sostituito abbia l'obbligo di verificare anche l'effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa dell'impossibilità di verificare l'effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.
In materia di ritenuta d'acconto, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'esistenza della solidarietà nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha versato la ritenuta, ma l'ha comunque operata. Ne deriva che in sede di riscossione la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 12.04.2019, n. 10378, cambiando l'orientamento sino a quel momento prevalente.
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973) per la riscossione delle somme che il suo sostituto d'imposta non aveva versato, pur avendo operato le ritenute d'acconto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia. In particolare, secondo la C.T.R., nel caso in esame, non trovava applicazione l'art. 35 D.P.R. 602/1973, poiché quest'ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di omissione sia della ritenuta, sia del versamento relativo.
In ambito fiscale, ai soggetti passivi obbligati in via principale al pagamento del tributo, si affiancano altri soggetti a loro volta tenuti al pagamento. La peculiarità consiste nella circostanza che questi ultimi non hanno un rapporto immediato con la situazione da cui discende l'obbligazione tributaria, ma sussiste un nesso tra loro e il contribuente reale, che li lega al presupposto d'imposta; tali soggetti sono i cosiddetti “sostituti”. Il sostituto d'imposta è la persona che la norma tributaria sostituisce al soggetto passivo; ciò si verifica quando il tributo si trova nella disponibilità di un soggetto, che è opportuno obbligare nei confronti del Fisco. L'art. 64 D.P.R. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri”. La legge stabilisce, altresì, l'obbligo di rivalsa del sostituto verso il sostituito. La ratio della norma consiste nell'agevolare il prelievo fiscale da parte dell'Erario e nell'evitare l'evasione.
La Corte, quindi, si trova a dover decidere cosa accade allorché il sostituto non ha versato l'acconto, ma ha operato la ritenuta del sostituito. Il sostituito è responsabile in solido con il sostituto? La solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 602/1973, si verifica al ricorrere di 2 condizioni:
1. non devono essere state effettuate le ritenute a titolo di imposta;
2. non devono essere stati effettuati i relativi versamenti.
Nel caso in esame, la ritenuta è stata operata, pertanto la solidarietà va esclusa. Secondo la difesa erariale, la Commissione tributaria regionale aveva errato nel ritenere che il contribuente fosse libero da responsabilità in ordine al versamento della ritenuta. Per contro, secondo l'ufficio fiscale, permaneva una responsabilità solidale del sostituito con il sostituto, a norma dell'art. 35 D.P.R. 602/1973. Tuttavia, ritenere che il sostituito abbia l'obbligo di verificare anche l'effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva, rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa dell'impossibilità di verificare l'effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.