È stato attivato il canale telematico per effettuare la comunicazione delle vendite on line mediante piattaforme digitali e assimilate. Lo ha annunciato ieri l’Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata sul proprio sito.
La comunicazione è disciplinata dall’art. 13 comma 1 del DL 34/2019 (conv, L. 58/2019) e, alla luce di quanto stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019, il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019.
A seguito di una prima analisi della normativa primaria e delle disposizioni attuative (si veda “IVA dovuta se la piattaforma on line non trasmette i dati degli acquisti” del 28 agosto 2019), la prima comunicazione dovrebbe comprendere:
- le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni facilitate dalle piattaforme nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
- le medesime operazioni, per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, seppur limitatamente alle sole cessioni aventi per oggetto prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).
Un’impostazione di questo tipo è stata avvalorata, di recente, dal documento CNDCEC e FNC relativo agli “Scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue”.
La trasmissione dei dati potrà avvenire avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entate (Entratel o Fisconline), in conformità alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento n. 660061/2019, oppure facendo ricorso ad intermediari abilitati ex art. 3 commi 2-bis e 3 del DLgs. 322/98.
Si rammenta che la comunicazione riguarda i soggetti passivi che, tramite l’uso di “un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi”, facilitano:
- sia vendite di beni all’interno dell’Unione europea;
- sia vendite di beni importati da Stati extra Ue.
Sul piano soggettivo, sono tenuti agli obblighi comunicativi ex art. 13 comma 1 del DL 34/2019 sia i soggetti passivi residenti che i soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato, i quali facilitano le anzidette operazioni avvalendosi di piattaforme digitali o mezzi telematici simili.
I soggetti passivi non residenti, se privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in questione, sono tenuti ad identificarsi in via diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero mediante rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.
La comunicazione, fatto salvo il primo invio (che, come detto, deve avvenire entro il 31 ottobre 2019), ha cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019, § 3.4).
Come riepilogato anche nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ieri, i soggetti obbligati alla comunicazione dovranno trasmettere all’Agenzia stessa, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme digitali, i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 13 comma 3 del DL 34/2019.
Garantita la sicurezza nell’invio dei dati
L’Agenzia delle Entrate rende noto, con la comunicazione di ieri, che le informazioni che perverranno all’Anagrafe tributaria per effetto della comunicazione telematica saranno utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Inoltre, viene garantita la sicurezza nella trasmissione dei dati (grazie al controllo degli accessi e alla cifratura del canale di invio) e viene assicurato che il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente ai soggetti incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.
Le informazioni saranno conservate dall’Amministrazione sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.
La comunicazione è disciplinata dall’art. 13 comma 1 del DL 34/2019 (conv, L. 58/2019) e, alla luce di quanto stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019, il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019.
A seguito di una prima analisi della normativa primaria e delle disposizioni attuative (si veda “IVA dovuta se la piattaforma on line non trasmette i dati degli acquisti” del 28 agosto 2019), la prima comunicazione dovrebbe comprendere:
- le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni facilitate dalle piattaforme nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
- le medesime operazioni, per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, seppur limitatamente alle sole cessioni aventi per oggetto prodotti elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).
Un’impostazione di questo tipo è stata avvalorata, di recente, dal documento CNDCEC e FNC relativo agli “Scenari futuri dell’IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell’Ue”.
La trasmissione dei dati potrà avvenire avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entate (Entratel o Fisconline), in conformità alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento n. 660061/2019, oppure facendo ricorso ad intermediari abilitati ex art. 3 commi 2-bis e 3 del DLgs. 322/98.
Si rammenta che la comunicazione riguarda i soggetti passivi che, tramite l’uso di “un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi”, facilitano:
- sia vendite di beni all’interno dell’Unione europea;
- sia vendite di beni importati da Stati extra Ue.
Sul piano soggettivo, sono tenuti agli obblighi comunicativi ex art. 13 comma 1 del DL 34/2019 sia i soggetti passivi residenti che i soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato, i quali facilitano le anzidette operazioni avvalendosi di piattaforme digitali o mezzi telematici simili.
I soggetti passivi non residenti, se privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in questione, sono tenuti ad identificarsi in via diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero mediante rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.
La comunicazione, fatto salvo il primo invio (che, come detto, deve avvenire entro il 31 ottobre 2019), ha cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre (provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019, § 3.4).
Come riepilogato anche nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ieri, i soggetti obbligati alla comunicazione dovranno trasmettere all’Agenzia stessa, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme digitali, i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 13 comma 3 del DL 34/2019.
Garantita la sicurezza nell’invio dei dati
L’Agenzia delle Entrate rende noto, con la comunicazione di ieri, che le informazioni che perverranno all’Anagrafe tributaria per effetto della comunicazione telematica saranno utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Inoltre, viene garantita la sicurezza nella trasmissione dei dati (grazie al controllo degli accessi e alla cifratura del canale di invio) e viene assicurato che il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente ai soggetti incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate.
Le informazioni saranno conservate dall’Amministrazione sino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione.