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Al via la procedura di invio dei dati per le piattaforme digitali

È stato attivato il canale telematico per effettuare la comunicazione delle vendite on line mediante piattaforme digitali e assimilate. Lo ha annunciato ieri l’Agenzia delle Entrate, con una notizia pubblicata sul proprio sito. La comunicazione è disciplinata dall’art. 13 comma 1 del DL 34/2019 (conv, L. 58/2019) e, alla luce di quanto stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 660061/2019, il primo invio dei dati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019. A seguito di una prima analisi della normativa primaria e delle disposizioni attuative (si veda “IVA dovuta se la piattaforma on line non trasmette i dati degli acquisti” del 28 agosto 2019), la prima comunicazione dovrebbe comprendere: - le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni facilitate dalle piattaforme nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019; - le medesime operazioni, per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, seppur limitatamente alle sole cessioni aventi per oggetto p...

Invio dei dati per le piattaforme digitali al 31 ottobre

/ Emanuele GRECO Giovedì, 1 agosto 2019 5-7 minuti Con il provvedimento n. 660061 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i primi termini per l’espletamento degli obblighi comunicativi gravanti in capo ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali, interfacce elettroniche, piattaforme digitali o portali. Gli obblighi sono stati introdotti dal DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) e consistono nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, di specifici dati relativi a ciascun fornitore che, nel trimestre, ha effettuato almeno una vendita. Le informazioni, dettagliatamente individuate dall’Agenzia delle Entrate, consistono in: - denominazione o dati anagrafici completi del fornitore, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale (ove esistente) e l’indirizzo di posta elet...

Pagamento "rafforzato" nelle transazioni online dal 14/09/19

    Secondo la direttiva europea n. 2015/2366, dal 14.09.2019 le imprese di e-commerce e gli istituti di credito dovranno applicare la cosiddetta “Strong customer authentication”, ossia una procedura di autenticazione rafforzata dei consumatori che consenta di evitare frodi quando si accede al proprio conto corrente online o si effettua un pagamento via web.     Mediante tale procedura, banche e aziende di e-commerce non potranno più avere un solo sistema di verifica, ma dovranno integrarne almeno 2 su 3 fra: elementi che solo l’utente conosce (password o pin); elementi che il consumatore possiede (token o smartphone); elementi personali (impronte digitali o dati biometrici).     Secondo un sondaggio, sembrerebbe che la maggior parte delle imprese coinvolte siano ancora lontane dall'essere in regola con tale adempimento e, quindi, si stanno attrezzando per essere conformi almeno entro la scadenza.

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore: · denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica; · numero totale delle unità vendute in Italia; · a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita. Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019. Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020. È previsto inoltre che l’efficacia della presunzi...

IVA in fattura negli acquisti on line

IVA in fattura negli acquisti on line Con l’apertura della succursale italiana di Amazon non si applica più il reverse charge / Venerdì 03 luglio 2015 Stando al rapporto della Casaleggio e Associati di aprile 2015, nel 2014 il valore del fatturato dell’e-commerce in Italia è stato pari a 24,2 miliardi di euro, con una crescita dell’8% rispetto al 2013. Trend di crescita che conferma la diffusione di tale modalità di acquisto sia da parte di privati cittadini (), sia da parte di soggetti passivi titolari di partita IVA (), seppur il gap con i Paesi più avanzati resti notevoli, basti pensare che il mercato brittanico vale 10 volte il nostro. Ricordiamo che tale modalità di vendita può essere diretta, quando la cessione e la consegna del prodotto venduto avviene in via telematica, o indiretta, quando la cessione avviene in via telematica, ma la consegna del bene avviene attraverso i canali tradizionali (trasporto fisico del bene). Sempre stando al cit...

Fattura a chi ha comprato i buoni acquisto anche se non ne è effettivo fruitore Il pagamento dei coupon costituisce, infatti, una modalità di pagamento anticipato del servizio, integrando il momento impositivo

Fattura a chi ha comprato i buoni acquisto anche se non ne è effettivo fruitore Il pagamento dei coupon costituisce, infatti, una modalità di pagamento anticipato del servizio, integrando il momento impositivo Con la diffusione del commercio elettronico, sempre più società erogano le proprie prestazioni attraverso i  buoni acquisto  emessi dai network di vendita a fronte di una  commissione . I servizi, in particolare, sono offerti fino ad una determinata data (“ termine dell’offerta ”) per essere successivamente resi entro il “ termine di utilizzabilità ”, allorché i possessori dei coupon – che possono anche essere soggetti diversi da coloro che li hanno acquistati – contattano la società fornitrice per richiedere l’erogazione dello specifico servizio. Nella prassi, inoltre, accade sovente che il fornitore incassi dal network di vendita un  acconto anteriormente alla materiale erogazione delle prestazioni. Agli effetti dell’IVA, si pone il problema di stabi...