Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato
virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati / nell’UE,
deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una
specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
· denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
· numero totale delle unità vendute in Italia;
· a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di
vendita / prezzo medio di vendita.
Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019.
Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le
quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che
l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.
È previsto inoltre che l’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n.
135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di
un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi,
facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e
laptop:
· importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
· effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi;
è differita all’1.1.2021.
Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11-
bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l’invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...