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VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, le vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore: · denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica; · numero totale delle unità vendute in Italia; · a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita. Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019. Il soggetto in esame assume la qualifica di debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto i suddetti dati se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020. È previsto inoltre che l’efficacia della presunzione di cui all’art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: · importati di valore intrinseco non superiore a € 150; · effettuate nell’UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi; è differita all’1.1.2021. Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11- bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l’invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.

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