/ Emanuele GRECO Giovedì, 1 agosto 2019
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Con il provvedimento n. 660061 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i primi termini per l’espletamento degli obblighi comunicativi gravanti in capo ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali, interfacce elettroniche, piattaforme digitali o portali.
Gli obblighi sono stati introdotti dal DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) e consistono nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate, per ciascun trimestre dell’anno solare, di specifici dati relativi a ciascun fornitore che, nel trimestre, ha effettuato almeno una vendita.
Le informazioni, dettagliatamente individuate dall’Agenzia delle Entrate, consistono in:
- denominazione o dati anagrafici completi del fornitore, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale (ove esistente) e l’indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
Al fine della trasmissione dei dati sarà possibile utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche approvate ieri. Per l’invio sarà ammesso avvalersi degli intermediari abilitati ex art. 3 commi 2-bis e 3 del DLgs. 322/98.
La prima comunicazione dei dati, in base a quanto stabilito dal provvedimento, dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Tra gli altri elementi di interesse individuati dal provvedimento attuativo delle nuove norme si segnalano alcuni aspetti legati all’ambito oggettivo e soggettivo della comunicazione.
Sul piano oggettivo, sono fornite le principali definizioni relative al nuovo obbligo.
A norma del recente art. 13 comma 1 del DL 34/2019, la comunicazione riguarda infatti i soggetti passivi che, “tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi”, facilitano:
- le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea;
- oppure le vendite a distanza di beni importati.
Il provvedimento definisce cosa debba intendersi per “interfaccia elettronica”, vale a dire “mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato”. Il termine “facilita”, invece, designa l’uso di un’interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l’interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
Per “vendite di beni a distanza” si intendono:
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
- le cessioni a privati di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l’interfaccia partecipa direttamente o indirettamente:
- alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
- alla riscossione presso l’acquirente del pagamento;
- all’ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettua unicamente una delle operazioni seguenti:
- il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
- la catalogazione o la pubblicità di beni;
- il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
Sul piano soggettivo, ai fini della comunicazione, si distingue tra i “fornitori” oggetto della comunicazione e i soggetti passivi tenuti all’invio dei dati.
Per “fornitore” si intende la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.
I soggetti passivi tenuti agli obblighi comunicativi ex art. 13 comma 1 del DL 34/2019 devono intendersi coloro, sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, i quali facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Ue, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica o degli altri mezzi telematici sopra menzionati.
Il provvedimento specifica anche che, per i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, gli obblighi relativi alla trasmissione dei dati dovranno essere assolti mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 ovvero mediante rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.