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È riservato ai commercialisti elaborare dati contabili e inviare dichiarazioni


/ Cecilia PASQUALE Martedì, 10 settembre 2019
5-6 minuti

L’attività di elaborazione dei dati contabili e di esecuzione di adempimenti di natura fiscale (consistenti in registrazioni IVA, elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati relativi all’IVA, elaborazione del modello REDDITI) è riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. n. 139/2005.
Se, tuttavia, un soggetto non iscritto all’Albo ha reso tali prestazioni dopo l’entrata in vigore della legge ma prima dell’istituzione dell’Albo unico (avvenuta il 1° gennaio 2008), il contratto concluso con il cliente è lecito e chi ha posto in essere tali attività ha diritto al corrispettivo.

Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22459, pubblicata ieri, in cui ha affermato il diritto al compenso del convenuto, non iscritto all’Albo, per l’attività di elaborazione di dati contabili svolta tra il 2005 e il 2007 (quindi successivamente all’entrata in vigore del DLgs. n. 139/2005, che ha riservato dette attività agli iscritti all’Albo unico), ma prima del 2008 (anno in cui l’Albo è stato effettivamente istituito).

Ritenere riservate agli iscritti le attività di cui all’art. 1 del DLgs. n. 139/2005 anche se esercitate prima della materiale istituzione dell’Albo genererebbe, infatti, la paradossale conclusione secondo cui nessuno avrebbe compiuto lecitamente tali attività, non essendo possibile fino al 2008 una formale appartenenza all’Albo unico.

La decisione, nell’individuare il 1° gennaio 2008 come il momento a partire dal quale non è più lecito l’esercizio da parte di non iscritti delle attività elencate dal DLgs. n. 139/2005, conferma la netta distinzione tra le prestazioni svolte anteriormente all’istituzione dell’Albo (lecite e consentite anche ai non iscritti, in mancanza di una riserva a favore degli iscritti; in senso conforme Cass. 16 gennaio 2013 n. 953), e quelle successive (abusive e che darebbero vita alla nullità assoluta del contratto tra consulente e cliente, con conseguente venir meno del diritto al compenso in favore di chi le ha esercitate).

Per contro, la sentenza va letta alla luce di altre recenti pronunce di senso opposto che, sempre in relazione a prestazioni professionali poste in essere successivamente all’istituzione dell’Albo, hanno affermato che le attività, tra le altre, di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP, dell’IMU o di altre imposte, non rientrano nell’ambito di quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (in questi termini, Cass. 28 maggio 2018 n. 13342 e, da ultimo Cass. 28 marzo 2019 n. 8683; si veda “Non riservato ai commercialisti elaborare dati e presentare dichiarazioni” del 29 marzo 2019). Conseguenza di tale impostazione è che il contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto le prestazioni suddette stipulato tra il professionista non iscritto e il cliente è valido e il professionista ha diritto a ricevere il compenso.


Si deve, infine, rilevare che, a favore dell’impostazione sostenuta dalla decisione di ieri, secondo cui le attività in questione sono riservate, si era espressa la giurisprudenza penale a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 23 marzo 2012 n. 11545; si veda “Solo l’esplicitazione inequivoca salva dall’esercizio abusivo della professione” del 26 marzo 2012; Cass. pen. 27 giugno 2016 n. 26617 relativamente a condotte poste in essere nel vigore del DLgs. 139/2005).

In particolare, le Sezioni Unite del 2012, nell’individuare i presupposti per la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione, si erano pronunciate anche sulla norma istitutiva dell’Albo unico, ritenendo che concreta il reato ex art. 348 c.p. non solo il compimento senza titolo di atti da attribuiti in via “esclusiva” ad una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza “specifica” di una data professione, purché ciò avvenga con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.


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