Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Recupero edilizio e bonus mobili senza sconto in fattura


/ Arianna ZENI Venerdì, 27 settembre 2019
5-6 minuti

Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 dà attuazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 10 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), che introducono una nuova modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, e nel comma 3-ter dello stesso articolo, che prevede la possibilità di cedere la detrazione anche per alcuni interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (per un approfondimento si rimanda alla Scheda di aggiornamento sul tema).

L’aumento delle fattispecie di interventi sugli immobili che consentono di beneficiare di detrazioni fiscali e l’introduzione di norme che consentono in qualche modo di poterle cedere ha contribuito a creare confusione non soltanto nei contribuenti, ma anche fra i professionisti.

A oggi, in luogo dell’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali spettanti per alcuni interventi sugli immobili è possibile, in alcuni casi, optare per due soluzioni: la cessione della detrazione oppure la richiesta dello sconto in fattura del corrispettivo dovuto.
In entrambi i casi i soggetti beneficiari delle detrazioni che devono sostenere le spese per detti interventi non pagheranno l’importo complessivamente dovuto, ma una somma inferiore. La differenza sta nel fatto che, mentre lo sconto in fattura deve essere “alla pari” ossia di importo uguale alla detrazione spettante, potrebbe invece non esserlo la cessione.

La cessione della detrazione fiscale è ora prevista per:
- gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive integrazioni (possono essere cedute tutte le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia nel caso siano stati eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso siano stati eseguiti sulle singole unità immobiliari – commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL n. 63/2013);

- gli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali degli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità, che danno diritto alla detrazione “maggiorata” del 75% o 85% ex comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL n. 63/2013;

- l’acquisto di unità immobiliari comprese in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 16 comma 1-septies del DL n. 63/2013);

- gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (art. 10 comma 3-ter del DL 34/2019).

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale e prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 10 del DL n. 34/2019 riguarda invece:
- gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e all’art. 14 del DL n. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

- gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013 (sono compresi gli acquisti di case antisismiche di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL n. 63/2013).

Una lettura poco attenta della norma potrebbe generare confusione

Il nuovo comma 1-octies dell’art. 16 citato reca testualmente che “Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta (...)”.

Una lettura poco attenta della norma potrebbe generare qualche confusione. L’opzione dello sconto in fattura, infatti, non riguarda né il c.d. “bonus mobili” disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 16, né gli interventi di recupero edilizio dalla cui esecuzione si ottiene un risparmio energetico definiti dalla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR a cui il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 fa riferimento.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...