4-5 minuti
Ormai le risposte agli interpelli sul tema del regime dei forfetari sono una quarantina e gli argomenti trattati spesso si ripetono, delineando quindi il pensiero dell'Agenzia delle Entrate circa quell'aspetto del regime. Si possono idealmente suddividere gli argomenti in:
• figura dell'amministratore nella SRL partecipata: il caso più volte richiesto vede il soggetto persona fisica che detiene una partecipazione di controllo nella SRL, ma che non fattura alla medesima SRL. La domanda è: tale persona fisica può aprire una partita Iva come forfetario (o mantenere tale regime)? L'Agenzia sostiene che l'amministratore percepisce un compenso che viene tassato con aliquota agevolata, mentre la SRL si deduce il costo nel regime ordinario. Ciò integra la causa ostativa di cui all'art. 1, c. 57, lett. d) L. 190/2014; pertanto, la persona fisica non può aderire al regime agevolato (risp. 108, 117, 118, 133, 146, 151) a meno che non cessi la carica di amministratore entro il 31.12 dell'anno precedente all'accesso al regime;
• partecipazione in società di persone - anno 2019: l'anno 2019 rappresenta un'eccezione disposta dalla circolare 9/E/2019: le persone fisiche che abbiano una partecipazione in una società di persone (situazione che solitamente integra la causa ostativa di cui alla lett. d) e, quindi, l'impossibilità di restare nel regime) possono cedere entro il 31.12.2019 la partecipazione e non decadere dal regime dei forfetari dal 2020 (risp. 120, 123, 124, 181);
• regimi speciali: possibilità di avvalersi del regime dei forfetari anche per alcune categorie di attività che rientrano nei regimi speciali, purché si scelga di non avvalersi di tale regime speciale: per esempio, regime del margine (risp. 215);
• esercizio di attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo verso lo stesso soggetto: è stato chiarito che se rimane invariata la situazione già in precedenza esistente (prima dell'introduzione della lett. d-bis) di compresenza di lavoro autonomo e dipendente verso lo stesso “datore/committente”, ossia mantiene gli stessi equilibri reddituali anche dopo l'introduzione della sopracitata lettera, non si verifica la causa esimente e si può aderire al regime dei forfetari, dato che l'intento del legislatore è solo volto a evitare artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo (risp. 116, 170);
• rapporto regime dei forfetari - soggetti esteri: alcuni interpelli si sono incentrati sul rientro in Italia di lavoratori dall'estero. È stato chiarito che il rimpatriato che apre una partita Iva e fattura prevalentemente verso l'ex datore di lavoro estero non integra l'artificiosa trasformazione che la normativa italiana intende perseguire, perciò può aderire al regime dei forfetari (risp. 30.05.2019, n. 173); allo stesso modo, ha la possibilità di accedere al regime agevolato colui che ha intrattenuto rapporti di lavoro dipendente all'estero, ma li ha dismessi nel 2015, quindi al di fuori del biennio di monitoraggio 2017-2018 (risp. 9.08.2018, n. 335). Infine, sulla cumulabilità di agevolazioni per lavoratori rimpatriati e regime forfetario, è stata fornita invece risposta negativa, avendo i 2 regimi modalità differenti e alternative di determinazione dell'imponibile (risp. 19.07.2019, n. 283);
• partecipazione in società di persone - nuda proprietà: anche la sola nuda proprietà della partecipazione in società di persone integra la causa ostativa (risp. 125, 127).