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Corrispettivi telematici: possibili soluzioni «miste»


/ Corinna COSENTINO Giovedì, 24 ottobre 2019
5-7 minuti

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile ieri sul proprio sito la Guida fiscale dedicata al c.d. “scontrino elettronico”. La guida, oltre ad illustrare i vantaggi attesi dall’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, fornisce chiarimenti su alcuni aspetti operativi del nuovo regime.

Si ricorda, innanzitutto, che sono interessati dai nuovi adempimenti, pur tenendo conto delle diverse decorrenze previste dall’art. 2 del DLgs. 127/2015, i soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al dettaglio o di attività assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 e, quindi, anche coloro che, in base alla disciplina previgente, emettevano ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.).

La tipologia di attività svolta dovrà orientare gli operatori nella scelta degli strumenti da adottare per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e per il rilascio del documento commerciale.
Per coloro che svolgono attività caratterizzate da un’elevata frequenza di operazioni, sarà conveniente dotarsi dei registratori telematici (RT), fissi o portatili a seconda dei casi, o valutare di procedere all’adattamento dei registratori di cassa già in uso. Tali strumenti, infatti, consentono di memorizzare i corrispettivi e di emettere i documenti commerciali anche in assenza di rete internet, attivandola solo al momento della chiusura giornaliera per l’invio dei dati (o comunque entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni).

Invece, coloro che effettuano un minor numero di operazioni giornaliere e che hanno più tempo per compilare il documento commerciale (ad esempio, idraulici, falegnami e, in generale, i soggetti che in precedenza utilizzavano bollettari madre/figlia) possono valutare l’utilizzo della procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate (presente sul sito Fatture e Corrispettivi). In tal caso, però, la connessione alla rete internet dovrà essere attiva anche al momento della memorizzazione dei dati e del rilascio del documento.

Un’importante precisazione riguarda la possibilità di adottare soluzioni “miste”. Ad esempio, gli esercenti che svolgono l’attività in parte presso il punto vendita, in parte al di fuori, tramite proprio personale addetto (manutenzioni, vendite a domicilio, ecc.), possono scegliere di installare un registratore telematico nel negozio, per le operazioni ivi effettuate, e utilizzare la procedura web per le altre. Tutti i dati saranno associati al medesimo soggetto e consultabili all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Per quanto concerne i periodi di chiusura, viene confermato che l’esercente in possesso di un RT non dovrà effettuare alcuna registrazione specifica. Il registratore comunicherà le giornate di chiusura in occasione del primo invio successivo.

Sul tema dei corrispettivi telematici, l’Agenzia ha pubblicato, ieri, anche le risposte a interpello nn. 419 e 420, che analizzano le modalità di rilevazione e documentazione dei corrispettivi nei casi in cui, rispettivamente, l’esercente riceva il pagamento mediante buoni pasto ovvero adotti il metodo della ventilazione di cui all’art. 24 del DPR 633/72.

La prima risposta conferma che l’esercente che accetta pagamenti tramite ticket restaurant deve includere i relativi corrispettivi nell’ammontare complessivo giornaliero da inviare all’Agenzia, anche se successivamente gli stessi saranno documentati mediante fattura nei confronti della società che emette i buoni. Non vi sarebbe il rischio di una duplicazione dell’IVA a debito in quanto, come già chiarito con risposta n. 394/2019, l’Agenzia delle Entrate, per determinare il momento di esigibilità dell’imposta, farà riferimento al pagamento del controvalore del ticket o all’emissione anticipata della fattura, e terrà conto di tale principio in caso di disallineamenti tra i dati trasmessi e l’imposta liquidata.

Il fatto che il momento di esigibilità dell’IVA coincida con il pagamento o con l’emissione anticipata della fattura non implica, però, che l’esercente sia esonerato dal rilascio di qualsiasi documento all’atto della ricezione del buono pasto. Analogamente a quanto chiarito per gli scontrini fiscali, anche il documento commerciale, in caso di pagamento mediante ticket, deve essere emesso all’atto dell’ultimazione della prestazione, specificando la parte di corrispettivo non riscossa. Peraltro, il documento potrà riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota IVA propria di ciascun prodotto, sebbene essa non rappresenti l’imposta effettiva (si applicherà, infatti, l’aliquota IVA del 10% prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande).

Infine, con la risposta n. 420 viene chiarito che, laddove un soggetto abbia adottato il metodo della ventilazione dei corrispettivi, e dunque non sia in grado di indicare l’aliquota IVA applicabile alle singole operazioni, nell’ambito del documento commerciale potrà inserire, in luogo dell’aliquota IVA, la codifica “AL-Altro non IVA” nel campo “Natura”, anche se essa si riferisce ad operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta.

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