Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Fattura immediata e differita: termini di invio allo SdI

Nell'ormai consueta forma della pubblicazione della risposta all'interpello, l'Agenzia torna sul tema della data.

Il tema della fatturazione immediata e differita era già stato affrontato nella circolare 14/E/2019; tuttavia, all'epoca l'esempio fornito riguardava cessioni di beni, invece la recente risposta 24.09.2019, n. 389 riguarda le prestazioni di servizi. Prima di iniziare la trattazione dell'interpello in questione pare tuttavia opportuno ribadire alcuni concetti base in ambito Iva.
Ai sensi dell'art. 21, c. 4 D.P.R. 633/1972 la fattura va emessa (e inviata allo Sdi) entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Ai sensi dell'art. 6, una cessione di beni mobili si considera effettuata nel momento della consegna/spedizione, mentre una prestazione di servizi all'atto del pagamento del corrispettivo. In entrambi i casi, se prima di tali eventi viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata in tale data. Sempre ai sensi dell'art. 21, c. 4, lett. a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (ossia la consegna/spedizione del bene per i beni mobili e il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).

Partendo da questi assiomi si arriva a stabilire che:
• la fattura immediata può essere inviata al sistema SdI in una data qualunque tra il giorno di effettuazione e il 12° giorno successivo. Per esempio, operazione effettuata (consegna o pagamento) il 29.10: invio fino al 10.11. L'Iva in ogni caso confluisce nel mese di ottobre;

• la fattura differita può essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Cessione di beni. Per esempio, consegna della merce accompagnata da DDT nei giorni 1.10, 10.10 e 27.10. L'effettuazione dell'operazione avviene nel mese di ottobre, perciò l'Iva confluirà nel mese di ottobre, tuttavia si avrà tempo fino al 15.11 per inviare la fattura differita allo Sdi. La data da indicare su tale fattura rappresenta un altro punto trattato dall'Agenzia in entrambi gli interventi sopra citati. La fattura differita può essere datata in uno qualunque dei 3 giorni di consegna (preferibilmente l'ultimo), quindi, data fattura 27.10 e invio al sistema Sdi entro il 15.11; oppure convenzionalmente l'ultimo giorno del mese, quindi data fattura 31.10 e invio al sistema Sdi entro il 15.11;
Prestazione di servizi. Per esempio, 3 prestazioni pagate in data 1.10, 10.10 e 27.10. L'effettuazione dell'operazione avviene nel mese di ottobre. Quindi, valgono le medesime considerazioni fatte per le cessioni di beni.
Il problema posto nella risposta n. 389 dell'Agenzia riguarda un soggetto che effettua prestazioni di servizi lavorando parti meccaniche e riconsegnandole attraverso DDT con causale “reso lavorato”. Il pagamento del corrispettivo avviene nei 30 giorni successivi. L'istante riteneva di poter emettere fattura differita per i vari DDT emessi nel mese, dimenticando però che in tal caso non si può considerare effettuata la prestazione, non essendoci il pagamento. Quindi, l'effettuazione dell'operazione si dovrà legare all'eventuale fattura anticipata emessa con indicazione delle prestazioni svolte nel mese. Da quella data scatteranno i 12 giorni poiché da quel momento si avrà l'effettuazione dell'operazione. Per esempio, data fattura 30.09 e invio entro il 12.10: l'Iva confluisce in settembre. Data fattura 1.10 e invio entro il 13.10: l'Iva confluisce in ottobre.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...